AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.156
Data decisione, Autorità: 16.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00156
Lugano 16 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 della
Comunione ereditaria fu __________
contro
la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1168), che conferma parzialmente la licenza edilizia 26 novembre 2001 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la sopraelevazione di una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
23 aprile 2002 di __________;
23 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
24 aprile 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il resistente __________ è proprietario di una piccola casa d'abitazione, situata a __________ (part. n. __________ RF) nel quartiere __________ (zona R4). L'edificio è strutturato su due livelli fuori terra. Verso W, il pianterreno si estende sin sul confine con la part. n. __________ RF. Il primo piano è invece arretrato di m 2.85 dallo stesso confine e dista m 5.15 dallo stabile d'appartamenti che sorge sul fondo contermine.
Il 10 settembre 2001 il resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di sopraelevare l'edificio di un piano, ad una distanza di m 4.00 dal confine.
Alla domanda si è opposta la comunione ereditaria fu __________, proprietaria della part. __________, contestando l'intervento dal profilo delle distanze.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 26 novembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo date le premesse dell'art. 15 lett. d NAPR per la concessione di deroghe alle distanze in caso di sopraelevazione di costruzioni esistenti in contrasto con questo parametro.
C. Con giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato il permesso, subordinandolo alla condizione di sopprimere la terrazza prevista sulla fascia di arretramento del nuovo piano. Il Governo ha in pratica ritenuto che la decisione del municipio di rilasciare la deroga rientrasse nei limiti dell'autonomia di giudizio di cui fruisce nell'applicazione del diritto comunale.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze, rimproverando al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 15 lett. d NAPR.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il beneficiario della controversa licenza, sottolineando l'oggettiva necessità dell'ampliamento.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
"a) Qualsiasi modifica a costruzioni esistenti che porti un cambiamento alle linee strutturali esterne dell'edificio può essere concessa solo se nel complesso sono rispettati l'occupazione, lo sfruttamento e l'altezza previsti per la zona.
b) Le aggiunte che implicano una maggior volumetria devono essere compatibili con le distanze di regolamento e gli arretramenti stradali.
c) Per costruzioni esistenti che non rispondono alle prescrizioni di PR sono autorizzate soltanto le opere determinate dalla necessità dell'uso normale, della conservazione dell'immobile e della tutela dell'igiene, come pure le migliorie che non comportino modifica alle linee strutturali esterne dell'edificio, oltre che le opere imposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi comunali e cantonali.
d) Il Municipio può concedere deroghe alla lettera b) e alla lettera c) del presente articolo per progetti che comportano un solo piano in sopralzo onde evitare soluzioni irrazionali.".
Le prime due lettere (a e b) della norma in esame si limitano a ribadire il principio secondo cui qualsiasi trasformazione di costruzioni esistenti può essere autorizzata soltanto nel rispetto dei parametri edificatori applicabili.
La lettera c sancisce invece il principio, riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà intesa sotto il profilo della tutela delle situazioni acquisite, secondo cui le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto possono essere soltanto mantenute e riparate, esclusi i lavori di trasformazione sostanziale (cfr. art. 39 RLE e 70 LALPT per quel che concerne la destinazione). Riallacciandosi a questo principio, la lettera d conferisce infine al municipio la facoltà di concedere deroghe ai parametri edificatori per autorizzare sopraelevazioni limitate ad un piano di edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro edificazione. Si tratta di una normativa nota a numerosi ordinamenti comunali, che nel caso specifico è subordinata alla condizione che la deroga serva ad evitare "soluzioni irrazionali".
Le disposizioni sulla concessione di deroghe servono a mitigare il rigore di una norma quando, in circostanze particolari, l'interesse che questa tutela non giustifica un'applicazione intransigente. Il sapere se sia data una situazione eccezionale è questione di diritto, che l'autorità di ricorso esamina liberamente. Quali provvedimenti, in caso affermativo, entrino invece in considerazione per mitigare il rigore della norma è invece questione d'apprezzamento, che può essere sindacata da parte delle autorità di ricorso soltanto sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente per abuso di potere.
Nell'evenienza concreta, lo stabile del resistente non rispetta né la distanza di 4.00 m dal confine verso il fondo della comunione ereditaria ricorrente, né la distanza di 8.00 m verso lo stabile che sorge su questo fondo, prescritte dall'art. 7 NAPR.
L'intervento in esame prevede di arretrare il pianterreno sino a m 1,15 dal confine, sopraelevando l'immobile di un secondo piano arretrato ad una distanza di 4.00 m dal confine. Il primo rimarrebbe alla distanza di m 2.85 dallo stesso. Ritenendo implicitamente che la situazione dello stabile del resistente fosse eccezionale, il municipio ha concesso una deroga alle distanze prescritte dalle NAPR.
La deduzione non può essere condivisa.
La differenza tra le distanze prescritte dalle NAPR (4.00 m dal confine ed 8.00 tra edifici) e quelle effettive (m 1.15 dal confine, rispettivamente 5.15 verso l'edificio della ricorrente) non è invero trascurabile. Essa supera abbondantemente il metro (m 8.00 - 5.15 = 2.85) e si estende su metà della facciata W dell'immobile da sopraelevare, lunga circa 10.00 m. Essa pregiudica le possibilità edificatorie del fondo della ricorrente, costringendo eventuali costruzioni a rispettare una distanza di almeno m 7.00 dall'edificio del resistente, rispettivamente una maggior distanza (+ m 1.85) dal confine (m 5.85 invece di 4.00; cfr. art. 7 lett. d NAPR).
La difformità in esame è riscontrabile in molte costruzioni. A non averne dubbio, non presenta alcunché di eccezionale. Né il municipio, né il resistente sono peraltro in grado di indicare gli aspetti che renderebbero eccezionale la situazione dell'immobile.
Con ogni evidenza, non sono quindi date le premesse per concedere una deroga alle distanze fondata sull'art. 15 lett. d NAPR.
Tanto meno, quando si consideri che non è nemmeno soddisfatto il requisito secondo cui la deroga deve apparire indispensabile al fine di "evitare soluzioni irrazionali". Poco razionale è semmai la soluzione proposta dal progetto in esame che prevede per ogni piano un diverso arretramento dal confine (1° piano: m 1.15; 2° piano: 2.85 e 3° piano: m 4.00).
La volumetria prevista può peraltro essere realizzata, con maggiori costi, ma senza eccessive difficoltà, sul lato E del fondo del resistente, arretrando la facciata W alla distanza di 4.00 dal confine e spostando di m 1.15 verso E la facciata opposta, che deve comunque essere ricostruita in larga misura.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 15 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1168);
1.2. la licenza edilizia 26 novembre 2001 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la sopraelevazione dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RF.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 2'000.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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