AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.143
Data decisione, Autorità: 17.06.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00143
Lugano 17 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1170) che:
a) respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 settembre 1999 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la costituzione, rispettivamente la posa di:
b) accoglie l'impugnativa presentata da __________ e liteconsorti avverso la medesima risoluzione, estendendo l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria:
viste le risposte:
23 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
25 aprile 2002 del municipio di __________;
26 aprile 2002 di __________, __________ e __________, __________, __________ e __________;
preso atto della domanda di provvedimenti cautelari inoltrata dai resistenti e delle risposte presentate dalla ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ditta __________, qui ricorrente, è titolare di un'impresa di costruzioni con sede a __________. I suoi depositi e magazzini sono stati costruiti a tre riprese nel 1968, nel 1978 e nel 1985 su due fondi (part. n. __________ e __________ RF), che il PR del 1975 ha incluso nella zona residenziale.
Da alcuni anni i resistenti, proprietari di case d'abitazione costruite nelle immediate vicinanze di questi magazzini, reclamano per le attività che la ricorrente svolge sul terreno circostante. Con istanze rivolte soprattutto all'autorità comunale essi hanno in particolare contestato la costituzione di depositi di inerti e di materiali da costruzione, la posa di una grande gru per spostare i materiali e l'installazione di una betoniera alla quale è stato in seguito aggregato un silo per il cemento; interventi per i quali non sarebbe stata rilasciata alcuna autorizzazione.
B. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 30 settembre 1999 il municipio di __________ ha ingiunto alla ditta __________ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria (a) per la formazione di un deposito di materiale proveniente da scavi, (b) per l'allestimento di depositi esterni di materiali da costruzione e (c) per l'installazione della gru.
Contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato tanto la __________, quanto i vicini reclamanti.
La prima ha chiesto l'annullamento della decisione, asserendo in sostanza che si tratterebbe di opere ed utilizzazioni esistenti da anni, la cui legittimità non potrebbe più essere messa in discussione. Qualsiasi azione di ripristino sarebbe peraltro perenta.
I vicini reclamanti hanno invece sollecitato l'annullamento della licenza edilizia che il municipio, rinunciando ad esigere l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria per la posa della betoniera e del silos per il cemento, avrebbe implicitamente accordato alla resistente.
C. Con unico giudizio del 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalla ditta __________ ed accolto invece quello presentato dai vicini. Ha quindi confermato l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i depositi di inerti e di materiali, estendendolo all'impianto di betonaggio ed al silos del cemento.
Dopo aver accertato che la ditta __________ aveva ottenuto nel 1968, 1978 e 1986 tre licenze edilizie per costruire i capannoni che sorgono sui suoi fondi, il Governo ha constatato che nessun permesso era stato rilasciato per:
a) il deposito di materiale di scavo (costituito tra il 1977 ed il 1983);
b) il deposito di materiali da costruzione (pure avviato tra il 1977 ed il 1983);
c) la gru per la movimentazione dei materiali (posata "provvi- soriamente" nel 1997);
d) la betoniera (istallata nel 1969);
e) il silos per il cemento (posato nel 1989).
Ne ha quindi dedotto che per tutti questi impianti realizzati senza permesso la ditta __________ fosse tenuta a presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
D. Contro il predetto giudizio governativo, la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il deposito di materiali di scavo e per quello di materiali di costruzione.
L'insorgente ritiene in sostanza che l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso decada se al momento dell'entrata in vigore della LE 1993 qualsiasi azione di ripristino risultava perenta in forza dell'art. 57 cpv. 5 LE 1973.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini __________ e liteconsorti, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Il municipio ha invece comunicato di non avere particolari osservazioni.
F. Con istanza 26 aprile 2002, avversata dalla ricorrente, i resistenti hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di ordinare la sospensione di ogni attività di deposito di materiali e di utilizzazione degli impianti abusivi sui fondi della ricorrente.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Le parti non chiedono peraltro l'assunzione di particolari prove.
Il proprietario che non ottempera all'ordine non è passibile di sanzioni. Dovrà tuttavia sopportare che l'autorità verifichi la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione basandosi esclusivamente sulle risultanze di cui dispone.
2.2. L'obbligo di chiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non è di principio soggetto a perenzione. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso si giustifica pertanto anche a distanza di tempo.
Non fanno di principio eccezione nemmeno i casi in cui appare certo che qualsiasi azione di ripristino di una situazione conforme al diritto risulta irrimediabilmente perenta per effetto del lungo tempo trascorso. Il proprietario gravato dall'ordine che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine non comporta particolari conseguenze. Il proprietario perde soltanto l'occasione di sottoporre all'autorità informazioni di cui quest'ultima eventualmente non dispone.
2.3. Giusta l'art. 57 cpv. 5 LE 1973, la demolizione o la rettifica di opere abusive, integranti gli estremi di una violazione materiale della legge doveva essere promossa, pena la decadenza, al più tardi entro cinque anni dalla loro realizzazione. La mancata adozione di misure di ripristino non le legittimava. Le metteva tuttavia al riparo da ordini volti a ristabilire una situazione conforme al diritto materialmente applicabile.
L'attuale LE, entrata in vigore il 1. ottobre 1993, ha abrogato il termine quinquennale di perenzione dell'azione di ripristino previsto dalla norma succitata. Riservati i casi in cui il ripristino si impone per motivi di polizia in senso stretto, il termine di perenzione è ora di trent'anni (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE, n. 1313). Rimangono tuttavia sottratte al nuovo ordinamento, in forza del principio della lex mitior, le opere realizzate abusivamente entro il 30 settembre 1988, per le quali il termine decadenziale dell'azione di ripristino sancito dal diritto previgente era già subentrato.
L'eccezione, che l'insorgente solleva soltanto con riferimento ai depositi di materiali e di inerti, va disattesa.
Dagli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato emerge invero chiaramente che questi depositi sono stati costituiti tra il 1977 ed il 1983. In pratica, appare quindi certo ed assodato che al momento dell'entrata in vigore dell'attuale LE, il termine quinquennale di perenzione dell'azione di ripristino, previsto dall'art. 57 cpv. 5 LE 1973, applicabile a titolo di lex mitior, era abbondantemente trascorso.
Il fatto che la decorrenza di quel termine possa aver sottratto i depositi in contestazione a qualsiasi provvedimento di ripristino, non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per rendere inesigibile l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria. È invero assai probabile che una simile procedura, qualunque sia l'esito, non potrà mai giovare alla causa dei resistenti, creando le premesse per l'adozione di provvedimenti di ripristino od altrimenti inibitori dell'attività svolta dalla ricorrente sui suoi fondi.
Oggetto della presente vertenza è tuttavia soltanto la questione a sapere se sia giustificata la decisione con cui il municipio ha imposto alla ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per gli impianti in discussione. Non riguarda anche la questione a sapere se possa esserne ordinata la rimozione. La questione da dirimere è quindi soltanto quella a sapere se tali impianti siano stati realizzati in violazione dell'obbligo (formale) di chiedere preventivamente il permesso necessario. Questione questa che va risolta affermativamente, lasciando libera la ricorrente di rimanere passiva se ritiene che qualsiasi azione di ripristino sia ormai perenta.
La tassa di giustizia e le ripetibili di prima istanza sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di provvedimenti cautelari. Del rigetto al quale era votata si tiene comunque conto in sede di commisurazione delle ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 57 LE 1973; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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