AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.135
Data decisione, Autorità: 23.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00135
Lugano 23 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27/28 marzo 2002 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 12 marzo 2002 (n. 1183) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
9 aprile 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
17 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto d'accusa 2 dicembre 1997, il cittadino macedone __________ è stato condannato dal Procuratore pubblico a una multa di fr. 500.– per infrazione alla LDDS, in quanto era entrato illegalmente in Svizzera alla fine del mese di ottobre 1996 e vi aveva soggiornato fino alla metà del novembre successivo privo del necessario visto. Il 7 dicembre 1997, il ricorrente è giunto Svizzera in automobile tramite un visto turistico della durata di 90 giorni valido unicamente se accompagnato da un biglietto d'aereo per la Macedonia, che non disponeva. Interrogato il 10 dicembre dalla Polizia cantonale, __________ ha dichiarato che intendeva sposarsi con la cittadina elvetica __________ residente a . A quel momento, egli alloggiava presso il campeggio "" di __________ in una roulotte di proprietà di quest'ultima. __________ è madre di __________, mentre il ricorrente è padre di __________ e __________, nati da precedenti relazioni. Le nozze sono state celebrate il __________ a . A seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 1° aprile 2001. Dalla loro unione non sono nati figli. Con decreto d'accusa 11 maggio 1998, __________ è stato condannato a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, a valersi quale pena parzialmente aggiuntiva a quella del 2 dicembre 1997, per infrazione alla LDDS. Nel 1995, 1996 e 1997, egli era entrato più volte illegalmente in territorio elvetico da non meglio precisati luoghi, soggiornando durante diversi mesi, in prevalenza nel periodo estivo, ad __________ presso il campeggio "", dove aveva svolto un'attività lucrativa non autorizzata. La pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni è stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. A seguito di queste condanne penali, il 10 settembre 1998 il ricorrente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
B. a) Il 28 ottobre 1999, l'interessato ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che il 1° novembre successivo si sarebbe trasferito con la moglie __________ da __________ ad __________. Il 13 febbraio 2001, su segnalazione delle autorità comunali di __________, la Polizia cantonale ha accertato che __________ non viveva insieme alla sua consorte. L'assenza di convivenza è stata successivamente confermata da , la quale aveva locato l'appartamento, di 2 locali, soltanto a __________ e alla figlia di quest'ultima. Interrogati a loro volta nell'aprile 2001, i coniugi __________ hanno affermato che la loro separazione era dettata da motivi finanziari e di ordine logistico, ma che era loro intenzione ricomporre la comunione domestica per la fine di agosto-inizio settembre prendendo in locazione un appartamento più grande. Il 24 settembre 2001, __________ ha informato l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri che a causa della mancanza di tempo per motivi di lavoro, avrebbe cercato un appartamento insieme a suo marito soltanto dalla fine di ottobre 2001. A quel momento, la moglie del ricorrente lavorava presso l', mentre __________ era attivo come operaio presso il menzionato campeggio di __________ con uno stipendio di fr. 3'400.– lordi mensili.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 20 dicembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora a __________, ritenendo che avesse contratto un matrimonio di comodo. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Riassunti i fatti salienti, il Governo ha ritenuto che non sussistesse un legame tra la moglie svizzera e lo straniero. Ha rilevato che i coniugi __________ non avevano praticamente mai vissuto insieme e che i loro asseriti problemi finanziari, oltre a essere poco credibili, non erano un motivo tale da impedire la loro convivenza. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte del ricorrente, appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. Date le circostanze, ha soggiunto il Consiglio di Stato, non portava a diversa conclusione il fatto, comunque non provato, che l'interessato voleva trasferirsi dal 1° giugno 2002 con la moglie e la figlia di quest'ultima in un appartamento di 4 locali, ritenendo tale modo di agire escogitato per puri fini di causa. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato numerosi indizi in tal senso, segnatamente la celerità con cui era stato celebrato il matrimonio, l'assenza di convivenza prima e dopo il connubio e la mancanza di un permesso per risiedere nel nostro Paese. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, il Governo ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro del ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Sostiene che sua moglie ha trovato un appartamento a __________ per il 1° giugno 2002, ciò che permetterà loro di ricomporre la comunione domestica.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia o l'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini macedoni, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessato è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto la decisione impugnata, potendo essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa essergli rifiutato è questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.
3.1. In concreto, il __________, __________ si è sposato con __________. In tal modo, egli ha ottenuto un permesso di dimora per vivere insieme a quest'ultima. Il 28 ottobre 1999, il ricorrente ha informato il dipartimento che si sarebbe trasferito il 1° novembre successivo con sua moglie da __________ ad __________.
Interrogata il 27 marzo 2001 dalla Polizia cantonale, __________, proprietaria dell'appartamento coniugale dei __________ ha - tra l'altro - dichiarato:
"(…)Lo stabile è composto da due appartamenti, entrambi al piano terreno. Uno è occupato da noi e l'altro è stato affittato il 1° novembre 1999 alla signora __________. Quest'ultima ha una figlia di nome __________, d'anni __________ circa, la quale vive con la madre. Quando ha ricevuto l'appartamento, la sig.ra __________ mi disse che sarebbe stato occupato unicamente da lei e dalla figlia. Non mi accennava che era sposata, tant'è vero che venni a conoscenza che la __________ era coniugata da altre persone. Ogni tanto, non più di una volta per settimana, vedo arrivare presso l'appartamento della __________ un uomo sulla cinquantina che presumo sia suo marito. Da quanto sappia io, il marito della signora in questione non vive e pernotta con la consorte (…). Faccio notare che l'appartamento della __________ è composto da 2 locali + il bagno (cucina abitabile non grandissima e camera da letto). So che la figlia dorme nella camera da letto, mentre la __________ nella cucina abitabile su un divano letto".
Interrogata a sua volta, il 9 aprile 2001 __________ ha affermato:
(…)Nel 1996 o 1997, il marito ha contratto dei debiti per costruire la casa a __________ (Macedonia). Oltre a questo ha divorziato dalla moglie, per poi sposare me. Di conseguenza, oltre ai debiti della casa, deve inviare in __________, a favore dell'ex moglie e per il figlio ancora minorenne, un'ingente somma di denaro al mese. Quindi al mese mi versa unicamente fr. 400.– per il vitto. A seguito di questa precaria situazione finanziaria non abbiamo potuto prendere in affitto un appartamento per tre persone (faccio notare di avere una figlia di 15 anni). L'appartamento che occupo tuttora comprende una camera ed il soggiorno/cucina. Io dormo in quest'ultimo locale mentre la figlia nella camera. A seguito di questa situazione il marito non può alloggiare da me e quindi pernotta, durante la bella stagione, al __________ di __________, dove lavora, e nei mesi freddi alloggia presso l'amico __________ di __________ oppure dalla cognata __________, abitante ad __________ (sorella dell'ex moglie). In sostanza il marito non dorme dove abito io dal mese di novembre 1999 a tutt'oggi. A casa rientra, per cena, due o tre volte alla settimana. Questa in pratica è la nostra situazione famigliare momentanea. Entro il 31 agosto 2001, è nostra intenzione trasferirci, tutti e tre, a __________ in un appartamento più grande in modo di vivere assieme. Questo ora lo posso fare poiché il marito mi ha garantito di potersi pagare la sua parte dell'appartamento più il vitto, non avendo più debiti in Macedonia per la casa. Deve tuttavia ancora inviare fr. 1'000.– al mese per l'ex moglie ed il figlio minorenne. Faccio notare che al momento del matrimonio, il sig. __________ (deceduto il __________) ci aveva promesso in regalo un appartamento adeguato a noi tre, essendo suoi dipendenti. Tutto questo è venuto a cadere a causa della sua morte".
Sentito il giorno dopo la moglie, il ricorrente ha dal canto suo dichiarato alla polizia:
"(…) R.1.: In Macedonia avevo dei debiti che solo ultimamente ho terminato di pagare. Attualmente devo ancora però versare degli alimenti all'ex moglie e ad un figlio minorenne. L'importo mensile è di fr. 300.– circa. Per motivi finanziari non abbiamo mai avuto un appartamento in comune, dopo il matrimonio. La moglie ha un piccolo appartamento ad __________, dove vive con la figlia. Io invece alloggio in una roulotte del __________ di __________, dove lavoro. Questa separazione è dovuta alla ristrettezza dell'appartamento della moglie, essendo composto unicamente da due locali (soggiorno/cucina - camera e bagno). Ora non avendo più debiti è nostra intenzione di cercare un appartamento più grande in comune a __________, in modo di poter vivere tutti assieme.
D.2.: Quante volte alla settimana o al mese incontra la moglie __________. R.2.: Quando non lavora quasi tutte le sere vado da lei a mangiare.
D.3.: La moglie ha dichiarato che lei rientra a casa, per la cena, solamente due o tre volte alla settimana. Cosa risponde? R.3.: Quando lei lavora e termina l'attività tra le ore 18.00/19.00 non vado da lei a cenare. Mi reco dalla moglie dalle due alle quattro volte alla settimana (irregolarmente) alla sera per la consumazione del pasto. Non ho mai pernottato da lei tutta la notte, ad eccezione di quando la figlia era assente per vacanze.
D.4.: Versa delle somme di denaro alla moglie? R.4.: Sì verso fr. 400.– al mese alla moglie per il vitto ed il bucato, da quando ci siamo sposati.
D.5.: Dopo il matrimonio, dato che in sostanza non alloggia mai presso la moglie, dove pernotta? R.5.: Dormo presso il __________ di __________ e nei giorni più freddi dall'amico __________, cittadino macedone, residente a __________ (non ricordo la via).
D.6.: Da informazioni in nostro possesso risulta che lei con la moglie ha degli incontri sporadici, ed al massimo l'incontro è uno alla settimana. Cosa risponde. R.6.: Non è vero.
D.7.: Già prima di sposarsi sapeva di non poter vivere con la moglie per motivi finanziari (non potendo pagare un appartamento con più locali)? R.7.: No perché il proprietario del __________ sig. __________ (ora deceduto) mi aveva promesso di aiutarmi a cercare un appartamento più grande, in modo di poter vivere con la mia famiglia. Faccio notare che mi avrebbe aiutato anche finanziariamente. Dal mese di settembre di quest'anno, dovremmo trovare un appartamento adeguato a __________ e da questo momento vivrò assieme con la moglie. Torno a ripetere che la mancanza di convivenza con la moglie è stata dovuta unicamente per motivi finanziari".
(verbale d'interrogatorio 10 aprile 2001 di __________).
Il ricorrente ha quindi affermato, tra le altre cose, di non aver mai fatto comunione domestica con sua moglie.
3.2. Alla luce di queste deposizioni, risulta in modo manifesto che il ricorrente si richiama al vincolo coniugale, privo di ogni contenuto e scopo praticamente sin dalla celebrazione delle nozze con la __________, ossia da oltre 4 anni. Di conseguenza, __________ commette quantomeno abuso di diritto, invocando il matrimonio, esistente solo sulla carta, per poter continuare a soggiornare in Svizzera.
Il 20 febbraio 1998 __________ aveva dichiarato al dipartimento che avrebbe garantito il sostentamento del suo futuro marito presso la sua abitazione a __________. Inoltre, gli asseriti problemi economici del ricorrente non avevano impedito nel 1999 a __________ di richiedere l'autorizzazione di entrata in Svizzera di suo figlio __________, autorizzazione respinta dal dipartimento in quanto il ricongiungimento era stato chiesto tardivamente. Per di più, se da una parte nell'aprile 2001 __________ aveva dichiarato alla polizia di avere oramai a carico soltanto un debito di fr. 300.– mensili circa a titolo di alimenti in favore dell'ex moglie e del figlio minorenne, dall'altra egli poteva contare a quel momento su un salario lordo di fr. 3'400.– mensili per l'attività esercitata presso il campeggio, ciò che non poteva impedirgli in ogni caso di vivere insieme alla moglie, anch'essa al beneficio di entrate finanziarie, e risparmiare i costi di due economie domestiche. Le asserite difficoltà di ordine meramente economico non sono in ogni caso determinanti ai fini del giudizio. Non va dimenticato che al ricorrente è stato rilasciato e rinnovato il permesso di dimora al fine di permettergli di vivere insieme a sua moglie. Come se non bastasse, nel corso dei diversi rinnovi del suo permesso di dimora, l'insorgente si era sempre ben guardato dall'informare il dipartimento che non viveva con la moglie. Visto che i coniugi __________ non hanno mai vissuto insieme, è quindi irrilevante che essi si vedano qualche volta, per di più non regolarmente. Non porta a diversa conclusione il fatto che il ricorrente sostenga di voler finalmente ricomporre la comunione domestica a partire dal 1° giugno 2002. Tale argomento, oltre a essere privo di qualsiasi supporto probatorio, appare piuttosto escogitato per puri fini di causa: nei loro rispettivi interrogatori di polizia dell'aprile 2001, dopo che la manovra orchestrata dal ricorrente era stata scoperta, i coniugi __________ avevano dichiarato che sarebbero andati a vivere insieme alla fine dell'estate 2001, decisione successivamente rinviata per la fine di ottobre di quell'anno, del resto per "mancanza di tempo" e non per motivi di ordine economico (v. scritto 24 settembre 2001 della moglie del ricorrente).
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della decisione impugnata.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il cittadino macedone __________ è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 10 luglio 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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