AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.96
Data decisione, Autorità: 09.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00096
Lugano 9 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 marzo 2002 di
contro
la risoluzione 20 febbraio 2002 (n. 754) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 novembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione della dimora;
viste le risposte:
20 marzo 2002 del Consiglio di Stato,
21 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 13 gennaio 1994 il cittadino italiano __________ ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni l'assicurazione di rilasciargli un permesso di dimora (nullaosta) per svolgere l'attività di direttore presso la neocostituita __________. Interrogato lo stesso giorno dalla Polizia cantonale, il ricorrente ha dichiarato che era accusato di evasione fiscale in Italia, dove si trovava agli arresti domiciliari. In seguito, egli stato obbligato a lasciare il territorio elvetico.
b) Con decisione 2 marzo 1994, l'Ufficio del lavoro ha accolto l'istanza presentata il 13 gennaio 1994 da __________ e lo ha autorizzato a svolgere l'attività richiesta durante sei mesi (art. 20 OLS). L'autorità ha tuttavia ricordato che il rilascio del permesso di soggiorno competeva alla Sezione degli stranieri. Nel corso della procedura, l'insorgente ha trasmesso all'autorità competente diversa documentazione. In particolare, egli ha prodotto il casellario giudiziale 26 aprile 1994 rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, che riportava due dichiarazioni di fallimento nei suo confronti (23 giugno 1970 e 24 novembre 1982) e il certificato dei carichi penali a suo carico pendenti l'11 ottobre 1994, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Pretura circondariale di __________, che attestava l'esistenza di due procedimenti aperti per violazione alle disposizioni sugli arresti domiciliari e alla legge edilizia (fatti avvenuti rispettivamente il 17 maggio e 4 giugno 1993), che non gli impedivano tuttavia di espatriare.
c) Il 18 ottobre 1994 l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha approvato il menzionato nullaosta per la durata di sei mesi. Il 1° novembre 1994, l'interessato è quindi potuto entrare in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora temporaneo (L), valido fino al 30 aprile 1995, per svolgere l'attività di direttore della __________, divenuta in seguito __________. Il 4 maggio 1995 la Sezione degli stranieri, dopo aver raccolto il preavviso favorevole dell'Ufficio della manodopera estera, ha rilasciato ad __________ un permesso di dimora annuale (B) ex art. 14 OLS, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2000. La moglie e figli del ricorrente sono rimasti a vivere nel loro Paese d'origine.
B. a) Il 21 marzo 2000, __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di domicilio. Il 3 aprile 2000, l'Ufficio regionale degli stranieri di Chiasso (URS) ha invitato il ricorrente a presentare entro il 2 luglio successivo il suo passaporto nazionale valido. Successivamente, l'autorità ha prorogato di un mese il suddetto termine su richiesta dell'interessato, avvertendolo che il documento era un requisito essenziale per l'ottenimento di un permesso di soggiorno in Svizzera. Il 9 agosto 2000 l'URS ha nuovamente invitato l'insorgente a consegnargli il menzionato documento di legittimazione. Il giorno successivo, __________ ha informato l'URS che la pratica di rinnovo si trovava ormai nella fase finale e che avrebbe consegnato il suo passaporto verso la fine del mese di agosto o agli inizi di settembre. Il 17 agosto 2000, l'URS ha sollecitato per l'ultima volta il ricorrente a trasmettergli il suo passaporto valido entro il 31 agosto 2000. Invano.
b) Con decisione 12 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, rifiutando nel contempo di rinnovare il suo permesso di dimora, per non aver presentato il suo passaporto nazionale valido e per aver violato l'ordine pubblico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 4, 10 e 16 LDDS; 5, 8 e 11 ODDS; 1 e 2 OEnS.
C. Con giudizio 20 febbrai 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, già per il fatto che egli, nonostante diversi richiami, non aveva presentato il suo passaporto nazionale valido e non aveva fatto tutto il possibile per ottenerlo. Il Governo ha infine ritenuto esigibile il rientro dell'interessato in Italia, dove vivono i suoi famigliari.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio, in via del tutto subordinata il rinnovo del suo permesso di dimora. In sostanza, egli sostiene di non aver ancora ottenuto il suo passaporto nazionale valido per problemi di ordine burocratico.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il dipartimento, con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 11 cpv. 2 ODDS; DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.2.1. Per quanto concerne i cittadini italiani entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). L'art. 10 cpv. 2 dell'Accordo 10 agosto 1964 prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 paragrafo 1 di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio Federale 23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata adottata la prassi secondo cui i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto e regolare (v. Direttive UFDS ad 333.2, stato al giugno 2000; per una critica a tale prassi cfr. Kottusch, Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperto il quesito (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 304 con rif.). Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica. In STA 20 giugno 2000 in re V. (consid. 1.3.), concernente un lavoratore italiano, questo Tribunale ha aderito alla prassi adottata una ventina di anni fa dall'UFDS. Nemmeno ora questa Corte ritiene di doversi scostare dal suo precedente giudizio.
1.2.2. In concreto, il 4 maggio 1995 __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale ex art. 14 OLS, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2000, per lavorare nel nostro Paese. Egli ha quindi soggiornato in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto durante 5 anni. In linea di principio, il ricorrente ha quindi diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio, in quanto i suddetti presupposti temporali adottati per prassi sono adempiuti nella fattispecie.
1.3. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. In linea di principio, __________ avrebbe pure diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, per il posto che già occupa, in virtù dell'art. 11 cifra 1 dell'Accordo italo-elvetico relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (lavoratori che soggiornano da 5 anni in Svizzera). Sennonché, non è dato sapere dall'incarto se egli sia ancora alla dipendenze della __________. Il quesito non necessita di essere approfondito per i motivi che verranno esposti in seguito (consid. 3.2.).
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Alla domanda intesa ad ottenere un permesso, lo straniero deve allegare i suoi documenti di legittimazione ( art. 3 cpv. 1 LDDS; 5 ODDS). La presentazione di un passaporto valido è richiesta per il rilascio o la proroga di un permesso nonché per la proroga del termine di controllo del permesso di domicilio. In virtù dell'accordo non pubblicato del 10 marzo 1960 concernente il passaggio della frontiera nel movimento delle persone tra la Svizzera e l'Italia, i cittadini italiani devono presentare un passaporto nazionale valido per regolare le loro condizioni di soggiorno nel nostro Paese. In determinate circostanze, le autorità cantonali possono accettare altri documenti d'identità. In tal caso, esigeranno il passaporto nazionale al più tardi al momento del primo rinnovo del permesso (v. Direttive UFDS ad 315.1., stato al 1° marzo 2001).
3.2. Il ricorrente sostiene invero di aver postulato il rilascio di un nuovo passaporto, ma che le autorità italiane non hanno ancora evaso la sua richiesta per motivi burocratici. Egli invoca non meglio precisate pendenze in Italia. Sostiene che la domanda di rinnovo del suo passaporto era stata depositata a Roma e che in seguito era divenuto competente il questore di __________, ma i competenti uffici romani avevano inizialmente trasmesso gli atti ai colleghi di __________. Per di più, era stato necessario interpellare la Corte di Appello di __________ (v. doc. B). Gli argomenti addotti dall'insorgente per ottenere il rilascio del permesso richiesto non possono essere condivisi. Il suo passaporto è scaduto il 1° novembre 1999, ossia ben 2 anni e mezzo fa, ed è trascorso più di 1 anno e mezzo dall'ultimo sollecito da parte dell'URS. Non va in particolare dimenticato che il 10 agosto 2000, il ricorrente aveva comunicato all'URS che la pratica di rinnovo del suo passaporto si trovava ormai nella fase finale e che era in grado di presentare tale documento verso la fine di quel mese o l'inizio di settembre. Date le circostanze, è quindi a giusta ragione che non è stato rilasciato il permesso di domicilio al ricorrente e non gli è stata rinnovata l'autorizzazione di soggiorno. Non spetta del resto alle autorità elvetiche indagare sui motivi per cui non è ancora stato rilasciato il passaporto nazionale valido all'interessato, mentre altri suoi concittadini residenti in Svizzera lo ottengono in tempi molto più brevi. Va infine rilevato che l'insorgente ha tutta la sua famiglia in Italia; il suo rientro in Patria è dunque esigibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 4, 5, 6, 12 e 16 LDDS; 5 ODDS; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm nonché i menzionati accordi italo-svizzeri;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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