AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.87
Data decisione, Autorità: 15.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00087
Lugano 15 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 febbraio 2002 (n. 603) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 26 luglio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
6 marzo 2002 del municipio di __________;
11 marzo 2002 della __________;
20 marzo 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 19 ottobre 2000 __________ ha chiesto all'Ufficio dei registri di frazionare in tre distinti lotti un fondo di 1531 mq (part. n. __________), situato a __________ sul pendio compreso fra la strada che costeggia il lago ed il sentiero pedonale, che sale verso il monte __________ (sentiero ai grotti);
che la parte bassa del fondo è andata a costituire la part. n. __________ di 600 mq, mentre la parte superiore è stata suddivisa in due lotti, confinanti verso monte con il sentiero ai grotti: uno di 503 (part. n. __________) e l'altro formato dal fondo originario, che si è ridotto ad un piccolo appezzamento di 428 mq, a forma trapezoidale, incuneato fra il sentiero e la sottostante part. n. __________;
che il 4 maggio 2001 la __________, beneficiaria di un diritto di compera costituito a suo favore sulla part. __________, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di edificarvi una casa d'abitazione monofamiliare;
che l'edificio, a pianta rettangolare, lungo 11 m e largo 6, verrebbe a sorgere ad una distanza di 6.00 m dall'area boschiva che secondo le indicazioni del PR ricopre il pendio a monte del sentiero ai grotti;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario del fondo confinante verso N (part. n. __________), negando che fossero date le premesse per concedere una deroga alla distanza minima dal bosco (m 10.00), sancita dagli art. 6 cpv. 2 LCFo e 19 NAPR;
che nell’ambito del preavviso espresso dall’autorità cantonale la Sezione forestale ha ritenuto che il sentiero rendesse inapplicabile la distanza dal bosco prescritta dalla norma succitata;
che il 26 luglio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino;
che con giudizio 5 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, disattendendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che dopo aver negato che la presenza del sentiero pedonale rendesse inapplicabili le distanze dal bosco, il Governo ha in sostanza ritenuto che la deroga si giustificasse, poiché altrimenti il fondo risulterebbe inedificabile;
che contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla licenza;
che, in sostanza, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza; dovendo essere ricondotte al recente frazionamento, argomenta, le difficoltà in cui il fondo è venuto a trovarsi non giustificherebbero affatto un trattamento d’eccezione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni;
che ad identica conclusione perviene la beneficiaria della controversa licenza, sottolineando in particolare come la deroga si giustifichi indipendentemente dal frazionamento;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione risulta chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale; il sopralluogo richiesto non appare quindi atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 6 LCFo, la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco è fissata dal PR (cpv. 1), che non può comunque scendere al di sotto del limite di 10 m (cpv. 2);
che, come rettamente rileva il Consiglio di Stato, le norme sulle distanze dal bosco perseguono scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale; come norme di polizia edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come norme di polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area boschiva dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988 III 162; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes, Umweltschutzrecht, III ed., 330 seg.; STA 16.7.2001 in re __________);
che l'art. 19 cpv. 1 NAPR di __________ prescrive che tutte le costruzioni devono distare almeno 10 m dal limite del bosco;
che l'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia al municipio di concedere deroghe sino a 6 m in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale;
che, in quest'ordine di idee, l'art. 19 cpv. 2 NAPR di __________ abilita il municipio a concedere deroghe, qualora la distanza minima prescritta dovesse ostacolare in modo rilevante le possibilità edificatorie;
che le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT 1993 I n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);
che, riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire inesigibile, per rapporto all'interesse generale, il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge;
che la questione a sapere se sia data una situazione eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di deroghe, è essenzialmente di diritto; quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga;
che l'esistenza di una situazione eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso; l'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere;
che nell'evenienza concreta, le precedenti istanze hanno ravvisato nella situazione del fondo dedotto in edificazione gli estremi del caso eccezionale;
che, considerate le sue dimensioni e la sua configurazione, il municipio ha concesso alla società resistente una deroga per edificare a 6 m dal limite del bosco, indicato dal PR, ritenendo che la distanza di 10 m, sancita dagli art. 6 cpv. 2 LCFo e 19 cpv. 1 NAPR, pregiudicasse in misura eccessiva le possibilità edificatorie del fondo;
che, dopo aver escluso che la presenza del sentiero rendesse inapplicabili le distanze dal bosco, il Consiglio di Stato ha in sostanza condiviso tale assunto;
che il Governo ha fondato le sue deduzioni sulle dimensioni del fondo della resistente, prescindendo da qualsiasi considerazione sulla configurazione del limite del bosco, che ha implicitamente ritenuto coincidere con il ciglio a monte del sentiero;
che la tesi delle precedenti istanze non può essere condivisa già perché omette di considerare che il limite del bosco, riportato dal PR a titolo meramente indicativo, non è mai stato formalmente accertato, né nell'ambito di una revisione del PR (art. 10 cpv. 2 LFo, 4 cpv. 3 LCFo), né mediante decisione concreta ed individuale (art. 10 cpv. 1 LFo, 4 cpv. 1 LCFo);
che, non essendo data una premessa essenziale per statuire sulla legittimità della deroga in esame, il ricorso va accolto, annullando il permesso di costruzione impugnato ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto;
che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione integrata con l'accertamento forestale mancante;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 LFo; 4, 6 LCFo; 19 NAPR di __________; 3, 18, 21, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la licenza edilizia 26 luglio 2001, rilasciata dal municipio di __________ alla resistente per l'edificazione della part. n. __________, e la decisione 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 603) sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione integrata con l'accertamento forestale mancante.
La tassa di giustizia di fr. 900.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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