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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.70
Data decisione, Autorità: 11.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00070
Lugano 11 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2001 di
patr. dall'avv. __________ (in precedenza rappr. da __________),
contro
la risoluzione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;
viste le risposte:
3 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 29 gennaio 2002 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che con decisione 8 novembre 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del cittadino tunisino __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, negandogli implicitamente il rinnovo del suo permesso di dimora, per motivi di interesse pubblico preponderanti in quanto aveva commesso diversi delitti e denotato l'incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico, accumulando tra l'altro diversi debiti (art. 4, 10 cpv. 1 lett. a/b, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS);
che con giudizio 21 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato;
che il 20 giugno 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame di __________ volto ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, confermando la risoluzione suddetta;
che con sentenza 29 gennaio 2002, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, procedendo ad una nuova e attenta ponderazione degli interessi in presenza, dopo aver chiarito i fatti determinanti;
che il 18 febbraio 2002 __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale, segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari al fine di determinare la natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra il ricorrente e sua moglie e di valutare nel contempo l'evoluzione della loro situazione finanziaria;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che la domanda di assistenza giudiziaria e di conferimento del gratuito patrocinio dell'avv. __________ dev'essere respinta, già per il fatto che il ricorso è stato inoltrato dal precedente rappresentante dell'insorgente e non si procede ad esperire un'istruttoria in questa sede per i motivi precedentemente addotti;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, che era assistito dal consulente giuridico __________, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm);
visti gli art. 1, 4, 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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