AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.68
Data decisione, Autorità: 23.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00068
Lugano 23 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 22 gennaio 2002 (n. 300) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato,
5 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il cittadino iugoslavo __________ ha lavorato in Svizzera, dal 1978 al 1982, come stagionale. Nel 1981, egli è finito sotto inchiesta per ricettazione. Il 24 giugno 1982, il ricorrente ha ucciso un connazionale. Per questo motivo, con sentenza 24 febbraio 1983, la Corte delle assise criminali lo ha condannato a 8 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni nonché al risarcimento di fr. 10'000.– agli eredi della vittima, per esposizione a pericolo della vita altrui e infrazione alla legge federale e cantonale sul commercio delle armi. Il __________, durante l'espiazione della pena, l'interessato si è sposato con la cittadina elvetica __________. Il 23 ottobre 1987, il Consiglio di vigilanza ha liberato condizionalmente l'insorgente con un periodo di prova di 5 anni. Per vivere insieme a sua moglie, __________ ha quindi ottenuto un permesso di dimora, successivamente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 22 aprile 1998. I coniugi __________ non hanno praticamente mai vissuto insieme. La moglie del ricorrente ha sempre risieduto nel Canton Lucerna.
b) Durante il suo soggiorno regolare in Svizzera, l'insorgente ha continuato a interessare in diverse occasioni le autorità giudiziarie ma anche amministrative del nostro Paese. Con "Strafbefehl" 30 giugno 1988, il Bezirksamt Aarau lo ha condannato a una multa di fr. 80.– per contravvenzione alla LCStr (posteggio). Il 6 luglio 1988, gli è stata revocata la licenza di condurre per un periodo di tre mesi; con decreto d'accusa del 19 luglio successivo, egli è stato multato con fr. 800.–, per circolazione in stato di ebrietà (il 15.06.1988). Con decreto 16 novembre 1988, il Consiglio di vigilanza ha sospeso per 5 anni la pena accessoria dell'espulsione decretata il 24 febbraio 1983 nei suoi confronti, ammonendolo nel contempo e obbligandolo a mantenere un posto di lavoro. Il 7 agosto 1989, gli è stata nuovamente revocata la licenza di condurre. Il 16 gennaio 1990, il sostituto Procuratore pubblico della Giurisdizione sottocenerina lo ha condannato a 3 mesi di detenzione e a una multa di fr. 1'200.–, per ripetuta circolazione in stato di ebrietà (il 07.08. e 09.09.1989) e circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della licenza. Per questi motivi, il 21 marzo 1990 egli è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Con decreto 5 marzo 1991, il Consiglio di vigilanza lo ha nuovamente ammonito in quanto recidivo. Con decreto d'accusa 19 ottobre 1992, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 30 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per lesioni colpose e omissione di soccorso (fatti avvenuti il 17.08.1992). Il 10 dicembre 1992, l'allora Dipartimento di polizia ha respinto la sua domanda volta ad ottenere un permesso di domicilio, segnatamente a causa dei suoi precedenti penali; gli ha comunque rinnovato la sua autorizzazione di dimora per due anni. Il 25 febbraio 1993, l'autorità competente in materia di stranieri lo ha nuovamente ammonito a seguito della condanna del 19 ottobre 1992. Il 18 marzo 1993, il Consiglio di vigilanza gli ha prolungato di 2 anni e 6 mesi il periodo di prova di 5 anni decretato il 23 ottobre 1987. Il 10 giugno 1994, gli è stata nuovamente revocata la licenza di condurre, questa volta a tempo indeterminato. Con decreto d'accusa 13 gennaio 1995, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1'600.–, per lesioni colpose gravi (il 30.05.1993), circolazione in stato di ebrietà e aiuto all'entrata illegale (il 13.08.1994), e ha revocato la sospensione condizionale di 3 anni della pena decretata il 19 ottobre 1992. Per questi motivi, il 23 febbraio 1995, egli è stato nuovamente ammonito dall'allora Sezione degli stranieri. Con sentenza 19 aprile 1996, il Presidente del Tribunale cantonale penale ha commutato in 34 giorni di arresto la sanzione pecuniaria inflitta all'insorgente il 13 gennaio 1995. Il 6 maggio 1996, dopo aver scontato un giorno di carcere, egli ha saldato la multa. Con decreto d'accusa 14 ottobre 1996, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 90 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, e a una multa di fr. 200.–, per ripetuta circolazione nonostante la revoca (fatti avvenuti il 09.03. e 01.08.1996), e ha revocato la sospensione condizionale della pena del 13 gennaio 1995. Il 2 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri lo ha ammonito per la quarta volta. Con decisione 28 agosto 1997, la Sezione della circolazione gli ha vietato di condurre ciclomotori, dal 26 giugno al 25 ottobre 1997. Con decreto d'accusa 15 dicembre 1997, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 90 giorni di arresto e a una multa di fr. 400.–, per contravvenzione alla legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi (agosto/novembre 1996), circolazione senza licenza di condurre, circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme sulla circolazione (il 26.06.1997), e ha revocato la sospensione condizionale della pena del 14 ottobre 1996. Il 14 aprile 1998, egli è stato nuovamente condannato dal Procuratore pubblico, questa volta a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e al risarcimento di fr. 700.– alla parte civile, per appropriazione indebita (fatti avvenuti all'inizio del 1997). Con decreto 22 aprile 1998, il Consiglio di vigilanza ha dato fiducia per l'ultima volta a __________, in carcere dal 20 febbraio precedente per le pene del 14 ottobre 1996 e 15 dicembre 1997, e lo ha liberato condizionalmente per il 18 maggio 1998, sottoponendolo a un periodo di prova di 4 anni. Con decreto d'accusa 10 aprile 2000, il Procuratore pubblico lo ha condannato a una pena di 15 giorni di arresto, per furto d'uso (il 06.02.2000) e circolazione malgrado la revoca, e ha revocato la sospensione condizionale della pena del 14 aprile 1998. Il 6 settembre 2000, egli è stato nuovamente ammonito dal Consiglio di vigilanza.
c) Inoltre, il 10 ottobre 2001 __________ aveva a carico 20 attestati per carenza beni per un totale di fr. 125'929.80 e aveva aperte 19 procedure esecutive per complessivi fr. 32.185.60. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha cambiato diversi posti di lavoro, rimanendo a volte disoccupato. Egli è pure stato sfrattato da un appartamento e si è reso a più riprese irreperibile.
B. Con decisione 13 novembre 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo del permesso di dimora a __________ per aver interessato a più riprese le autorità amministrative e giudiziarie e per aver contratto numerosi debiti. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 10, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 22 gennaio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente era prevalente su quello dello stesso di vivere in Svizzera.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora, se del caso corredato da un nuovo ammonimento. Ritiene la decisione impugnata sproporzionata, in quanto non terrebbe conto che egli risiede in Svizzera da oltre 20 anni e non ha più contatti con il suo Paese d'origine.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia - o di Serbia - alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, __________ è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data. Se la proroga del permesso sollecitato possa essergli rifiutata è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS.
In concreto, appare dubbio che la relazione dei coniugi __________ sia intensa ed effettivamente vissuta. L'insorgente, a parte qualche saltuario incontro negli anni passati, non ha praticamente mai vissuto insieme a sua moglie, la quale risiede nel Canton Lucerna (v. risoluzione governativa ad E.2., pag. 13). Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che lega l'insorgente alla moglie, dal momento che il gravame è ricevibile giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
1981 sotto inchiesta per ricettazione;
24.02.1983 condanna a 8 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni nonché al risarcimento di fr. 10'000.– agli eredi della vittima, per esposizione a pericolo della vita altrui e di infrazione alla legge federale e cantonale sul commercio delle armi;
30.06.1988 multa di fr. 80.– per infrazione alla LCStr;
06.07.1988 revoca della licenza di condurre;
19.07.1988 multa di fr. 800.– per circolazione in stato di ebrietà;
07.08.1989 revoca della licenza di condurre;
16.01.1990 condanna a 3 mesi di detenzione e a una multa di fr. 1'200.–, per ripetuta circolazione in stato di ebrietà e circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della relativa licenza;
21.03.1990 1° ammonimento (minaccia di espulsione) da parte dell'autorità competente in materia di stranieri;
19.10.1992 condanna a 30 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per lesioni colpose e omissione di soccorso;
25.02.1993 2° ammonimento da parte dell'autorità competente in materia di stranieri;
10.06.1994 revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre;
13.01.1995 condanna a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1'600.–, per lesioni colpose gravi, circolazione in stato di ebrietà e aiuto all'entrata illegale;
23.02.1995 3° ammonimento da parte dell'autorità competente in materia di stranieri;
14.10.1996 condanna a 90 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, e a una multa di fr. 200.–, per ripetuta circolazione nonostante la revoca;
02.12.1996 4° ammonimento da parte dell'autorità competente in materia di stranieri;
28.08.1997 divieto di condurre ciclomotori;
15.12.1997 condanna a 90 giorni di arresto e a una multa di fr. 400.–, per contravvenzione alla legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi, infrazione alle norme sulla circolazione, circolazione senza licenza di condurre e circolazione in stato di ebrietà;
14.04.1998 condanna a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e al versamento alla parte civile di fr. 700.– a titolo di risarcimento, per appropriazione indebita;
10.04.2000 condanna a 15 giorni di arresto, per furto d'uso e circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre;
3.2. __________ ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita e di avere difficoltà di adattamento. Il fatto che egli abbia subìto una decina di condanne, alcune delle quali per aver commesso un crimine e diversi delitti per una pena complessiva di oltre 9 anni, è indubbiamente grave. Da quando è entrato nel nostro Paese, egli non ha mai smesso di delinquere, commettendo numerosi reati, alcuni dei quali durante il periodo di prova, senza dimenticare i 4 ammonimenti decretati nei suoi confronti dalla polizia degli stranieri. Inoltre, il ricorrente ha cambiato diversi posti di lavoro, rimanendo diverse volte disoccupato, e si è reso a più riprese irreperibile, come lo è tuttora (v. ricorso, pag. 2). Come se non bastasse, l'interessato ha a carico 20 attestati per carenza beni per un totale di fr. 125'929.80 e ha aperte ben 19 procedure esecutive per complessivi fr. 32.185.60 (v. rapporto informativo 10 ottobre 2001 Polizia cantonale).
3.3. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione degli art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS, ciò che fa del ricorrente una persona indesiderata in Svizzera.
risiede regolarmente e ininterrottamente in Svizzera dal 1987 e non da oltre vent'anni, come egli sostiene. In precedenza, infatti, il suo soggiorno nel nostro Paese era limitato allo statuto di stagionale (dal 1978 al 1982) rispettivamente dovuto per motivi di carcerazione (dal 1982 al 1987). Ferme queste premesse, è comunque innegabile che l'insorgente risiede in Svizzera da lungo tempo. La lunga durata del soggiorno nel nostro Paese del ricorrente costituisce invero un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento (cfr. DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, però, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da oltre vent'anni (RDAT 1999 I N. 56), va anche preso in considerazione il comportamento generale dell'insorgente. In questo senso, sebbene le diverse autorità giudiziarie e amministrative abbiano a più riprese dato fiducia al ricorrente, sospendendo condizionalmente in alcune occasioni le pene privative di libertà con un periodo di prova rispettivamente ammonendolo più volte, egli non ha mai smesso di delinquere. Tenuto conto della gravità della colpa a carico dell'interessato (v. consid. 3), solo seri e fondati motivi di ordine privato per poter continuare a risiedere nel nostro Paese potrebbero prevalere sull'interesse pubblico ad allontanare uno straniero che non cessa di delinquere da oltre una quindicina d'anni. __________, che ha 50 anni, è nato e cresciuto in Iugoslavia, dove ha ancora risieduto prima di giungere in Svizzera alla fine degli anni '70 (v. questionari 3.9.1979, 19.2. e 5.10.1980). Il suo rientro nel Paese d'origine, sebbene legato a notevoli inconvenienti, non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione.
Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, potrebbe essere invece la definizione del pregiudizio che la moglie svizzera del ricorrente subirebbe con il mancato rinnovo del suo permesso di dimora. A ben guardare, però, l'insorgente non ha praticamente mai vissuto con __________, la quale risiede nel Canton Lucerna (v. risoluzione governativa ad E.2., pag. 13). Inoltre egli non ha mai dimostrato che i rapporti con sua moglie, unico legame che egli ha nel nostro Paese, sono vivi e intensi. Ma tant'è. Non bisogna in ogni caso dimenticare che __________, sposandolo nel 1984 quando egli era in carcere per scontare la pena di 8 anni di reclusione, era al corrente che suo marito aveva dei precedenti penali. Orbene, quando il coniuge - anche svizzero - con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero indurre l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare all'altro coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, deve contare sull'eventualità che egli debba vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib 201). In questo modo, essa era cosciente che il ricorrente correva il rischio di non vedersi rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno. D'altro canto, la misura adottata permette comunque all'insorgente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti; in tal modo le relazioni con sua moglie rimarrebbero in ogni caso salvaguardate, qualora sua moglie __________, sempre che le loro relazioni siano strette ed effettivamente vissute, non volesse trasferirsi nel Paese d'origine del ricorrente.
In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. Tenuto conto che il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 10 luglio 2002 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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