AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.53
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00053
Lugano 3 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2002 di
patr. da: lic. jur. __________
contro
la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, no. 286, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 29 novembre 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici mesi, tenuto conto del periodo già effettuato nel 1995;
vista la risposta 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è stato oggetto di due revoche della licenza di condurre per guida in stato di ebrietà, nel 1984 (per cinque mesi) e nel 1990 (per nove mesi, finiti di scontare il 15 marzo 1991).
B. Il 6 agosto 1995 alle 12.40 __________ ha circolato in territorio di __________ perdendo la padronanza di guida e fuoriuscendo dal campo stradale, per poi fermarsi in un fossato. Egli si è quindi opposto al prelievo del sangue, al controllo dell'alcolemia e all'esame medico, che ha comunque potuto attestare un grado di ebrietà media. La licenza di condurre, ritirata il giorno stesso, gli è stata provvisoriamente restituita il 7 settembre seguente.
C. Il 30 agosto 2001 __________ è stato condannato dal Pretore del Distretto di Vallemaggia per i reati di circolazione in stato di ebrietà e sottrazione alla prova del sangue. La sentenza è cresciuta in giudicato senza venire impugnata.
D. Per i fatti del 6 agosto 1995 il 29 novembre 2001 la Sezione della circolazione, riscontrando l'aggravante della recidiva nella guida in stato di ebrietà, in applicazione degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d LCStr, ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi, dedotto il periodo già scontato dal 6 agosto al 7 settembre 1995.
E. Contro tale decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando di avere circolato in stato di ebrietà e gli accertamenti della sentenza penale. Egli, richiamato il lungo tempo trascorso, ha chiesto di ridurre la durata della revoca ad un mese, corrispondente al periodo già scontato.
F. L'esecutivo cantonale, visto il lungo tempo trascorso, ha evaso il ricorso nel senso dei considerandi riducendo la durata della revoca della licenza a nove mesi, ponendo comunque tasse e spese (limitate) a carico del ricorrente.
G. Contro tale decisione __________ ricorre ora davanti a questo tribunale, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione di revoca e in subordine la riduzione della sua durata a quattro mesi. A suo dire vi sarebbero gli estremi per discostarsi dalle risultanze del procedimento penale, in quanto la polizia aveva trovato il ricorrente sul sedile del passeggero con ai suoi piedi una bottiglia di Campari, vuota per un terzo, col tappo parzialmente svitato che lasciava colare il contenuto sul tappeto dell'automobile. Non essendo accertato che egli abbia ingerito dell'alcol già prima dell'incidente e non solo dopo di esso, circostanza che nemmeno la prova del sangue avrebbe consentito di chiarire, mancherebbe la prova della guida in stato di ebrietà. Pertanto la sanzione amministrativa andrebbe revocata. In via subordinata, in base alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata a giustificazione della riduzione della durata della revoca a nove mesi, la stessa andrebbe ulteriormente ridotta in quanto la presente fattispecie sarebbe comunque meno grave. Egli ribadisce infine la necessità professionale di condurre veicoli a motore e protesta spese e ripetibili.
H. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
2.2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr) o si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue, che era stata ordinata o che egli doveva presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completivo oppure ne ha eluso lo scopo (art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento dev'essere di almeno di almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr) e di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d).
2.3. Chiunque, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore, oppure intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo, è punito con la detenzione o con la multa (art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr). Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la detenzione (art. 9 cpv. 2 CP). Il termine di prescrizione ordinario per l’azione penale per i delitti è di cinque anni (art. 70 CP), quello di prescrizione assoluta di sette anni e mezzo (art. 72 cpv. 2 CP).
3.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato la sentenza di condanna per guida in stato di ebrietà e sottrazione alla prova del sangue pronunciata in sede penale. Egli si limita ora a contestarne gli accertamenti di fatto mettendoli in dubbio, senza sostanziare le proprie tesi con nuove prove o ulteriori elementi fattuali rispetto a quelli considerati dal giudice penale, senza peraltro dimostrare che l'apprezzamento delle prove effettuato da quest'ultimo contrasti con i fatti accertati. Si tratta pertanto di censure che alla luce della giurisprudenza citata non possono in nessun caso essere prese in considerazione in questa sede ma avrebbero semmai dovuto essere fatte valere in ambito penale.
4.1. Il Tribunale federale ha ammesso che l'autorità a determinate condizioni possa revocare una licenza di condurre per una durata inferiore a quella minima prevista dalla LCStr (cfr. DTF 127 II 297, 123 II 225, 122 II 180, 120 Ib 504). Il Consiglio di Stato sulla base della DTF 122 II 180 ha ritenuto adeguato ridurre la durata del periodo di revoca della licenza inflitto al ricorrente a nove mesi, mentre per __________ la riduzione avrebbe dovuto essere più marcata e la revoca ridotta a quattro mesi. Al di là di alcune analogie segnatamente quo al tempo trascorso dai fatti, la fattispecie in rassegna si differenzia in modo importante da quella giudicata nella DTF 122 II 180 citata; il caso all'esame concerne una recidiva in materia di circolazione in stato di ebrietà con sottrazione alla prova del sangue, mentre nel precedente giurisprudenziale vi era una duplice guida in stato di ebrietà (senza recidiva), che andava sanzionata con un'unica misura amministrativa ispirandosi alle norme sul concorso di reati anziché con l'adozione di due provvedimenti distinti come era avvenuto. La riduzione della durata della revoca in quel caso non è quindi riconducibile unicamente al lungo tempo trascorso ma anche all'applicazione dell'art. 68 CP, come pure al fatto che l'interessato era un conducente professionista e risultava quindi particolarmente toccato dalla misura, ciò che non è invece il caso per il qui ricorrente. Non è pertanto possibile riportare schematicamente il medesimo ordine di grandezza della riduzione della durata della revoca sancita allora dal Tribunale federale alla fattispecie qui in rassegna. Del resto la nostra massima istanza giudiziaria in una più recente sentenza (DTF 127 II 297) ha esplicitamente precisato che non è possibile fissare in modo schematico a partire da quando la durata di un procedimento sia eccessiva, fermo restando che la revoca di ammonimento della licenza di condurre è una misura che ha carattere repressivo, preventivo ed educativo sulla quale il trascorrere del tempo può avere importanti effetti. Secondo il TF, per quanto attiene al carattere educativo, se l'interessato si è comportato bene dopo i fatti all'origine del procedimento, col trascorrere del tempo la necessità della misura può relativizzarsi, in quanto l'educazione ed il miglioramento del conducente implicano che la sanzione gli venga inflitta in un lasso di tempo appropriato dal comportamento irregolare. Per quanto attiene al carattere sanzionatorio della misura invece, in diritto penale il trascorrere del tempo ha influssi che possono andare da una semplice riduzione di pena sino alla prescrizione dell'azione penale rispettivamente della pena. Nella misura in cui la revoca della licenza riveste un carattere penale, per evitare casi di durezza ingiustificata bisogna quindi ispirarsi per analogia alle norme sulla prescrizione del CP, dato che sarebbe urtante adottare senza correttivi una misura amministrativa a carattere penale in un momento in cui il comportamento perseguito risulterebbe penalmente già prescritto.
4.2. In concreto i fatti imputati all'insorgente risalgono al 6 agosto 1995 e costituiscono un delitto; il termine di prescrizione assoluta dell'azione penale di sette anni e mezzo sarebbe scaduto il 6 febbraio 2003, mentre dai fatti sono ad oggi trascorsi oltre sei anni e otto mesi. Dal punto di vista penale non vi sarebbe ancora prescrizione ed il giudice a ragione del tempo trascorso avrebbe unicamente la facoltà di ridurre la pena ai sensi dell'art. 64 CP. In concreto il Pretore, che si è pronunciato ad oltre sei anni dai fatti, pur concedendo la sospensione condizionale della pena detentiva ha in pratica ridotto di un terzo la pena proposta dal Procuratore pubblico. La riduzione di un quarto della durata del periodo di revoca operata dal Consiglio di Stato con la decisione qui impugnata
4.3. La colpa di __________ appare grave. Egli, giurista, ha numerosi precedenti per guida in stato di ebrietà e conosceva quindi perfettamente le possibili conseguenze di tale comportamento, come pure le implicazioni della sua opposizione alla verifica dell'alcolemia con argomenti (ribaditi in questa sede) che da parte di un legale paiono del tutto pretestuosi. Inoltre egli ha ripetutamente modificato la propria versione dei fatti in corso di procedura: in un primo tempo ha asserito di avere travasato parte del __________ a casa sua, in seguito ha abbandonato tale versione per affermare che il liquido era fluito sul tappetino rispettivamente lo aveva ingerito ma solo dopo il sinistro, rispettivamente che aveva bevuto troppo dopo essere uscito di strada. Senza parlare della tesi secondo cui dopo essere uscito di strada sarebbe rimasto per oltre un'ora in macchina a bere per farsi coraggio, astenendosi dal chiamare soccorsi o dall'informarne chicchessia pur essendo asseritamente atteso a pranzo dalla madre una ventina di minuti dopo il sinistro. Questi tentativi di confondere le carte, uniti al ripetuto rifiuto senza valido motivo di ogni verifica dell'ebrietà, fanno dubitare che egli si sia reso conto della gravità del suo comportamento e abbia fatto tesoro di quanto gli è capitato; vi è al contrario da temere che dalle sue precedenti esperienze __________ abbia preso spunto in particolare per ostacolare nei limiti di quanto ha potuto gli accertamenti dell'autorità in merito alla sua ebrietà (penalmente accertata). Anche la tesi ricorsuale, del tutto opinabile, secondo cui l'opposizione alla prova del sangue sarebbe stata legittima e giustificata in quanto la stessa non avrebbe consentito di determinare il momento di ingestione dell'alcol, oltre ad essere dubbia ed opinabile appare strumentale e contribuisce a convincere del fatto che a dispetto del tempo trascorso una misura educativa e preventiva quale la revoca della licenza abbia ancora tutto lo spazio di esplicare i propri effetti e paia invero non solo legittima ma anche necessaria. Una revoca della licenza di una certa durata (nove mesi) risulta quindi tutto sommato adeguata alle circostanze ed al tempo trascorso e conforme a quanto necessario affinché la misura possa raggiungere il suo scopo.
L'insorgente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c). Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi sovente, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici, di un ciclomotore o di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.
Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile, del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, tenuto conto del lungo tempo trascorso, il provvedimento di revoca di nove mesi, durata inferiore di un quarto al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto, al principio di proporzionalità e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458; DTF 127 II 297).
Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 9, 64, 68, 70, 72 cpv. 2 CP, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 91 cpv. 1 e 3 LCStr, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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