AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.21
Data decisione, Autorità: 07.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00021
Lugano 7 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 6118) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le licenze edilizie 13 aprile e 3 ottobre 2001, rilasciate dal municipio di __________ all'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri per costruire sulla part. N. __________ RF un capannone silos per lo stoccaggio dei fanghi di depurazione, una tettoia per il ricovero di mezzi pesanti ed una stazione per il trasbordo e la compattazione dei rifiuti;
viste le risposte:
17 gennaio 2002 dell'ESR
Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri;
22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;
23 gennaio 2002 del municipio di __________;
11 febbraio 2002 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 gennaio 2001 l'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un capannone destinato a coprire i silos per lo stoccaggio dei fanghi di depurazione ed una tettoia per il ricovero di mezzi pesanti sul terreno della discarica per rifiuti solidi urbani (RSU) che sorge in località __________ (part. n. __________ RF).
Alla domanda si è fra gli altri opposto __________, proprietario di fondi (part. n. __________, __________ e __________ RF di __________) in parte confinanti con il perimetro della discarica, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con il PUC relativo al costituendo parco della __________ (PUC-PVM), in via di allestimento, e che le opere aggravassero l'impatto esercitato dalla discarica sull'ambiente.
Ottenuto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 13 aprile 2001 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta respingendo le opposizioni.
__________ ha impugnato la licenza edilizia davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
B. Con ulteriore domanda, inoltrata nel corso del mese di maggio del 2001, l'ESR ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul fondo in questione anche un impianto per il trasbordo e la compattazione dei rifiuti, che devono essere trasportati agli impianti di incenerimento dei rifiuti della Svizzera interna sintanto che il Cantone non si sarà dotato di un proprio impianto.
__________ si è opposto anche a questa domanda, contestando la conformità dell'intervento per rapporto alle finalità del PUC istituito per la discarica della __________ (PUC-DVM).
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 3 ottobre 2001 il municipio di __________ ha autorizzato anche questo secondo intervento, respingendo l'opposizione di __________, che ha impugnato anche questa licenza davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato entrambe le licenze edilizie, dichiarando irricevibili per carenze di legittimazione attiva le impugnative contro di esse interposte da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la distanza (600-700 m) che separa i controversi impianti dai fondi del ricorrente fosse tale da escludere che potesse essergli riconosciuta la qualità per agire in giudizio. Le ripercussioni ambientali derivanti da questi impianti non sarebbero percettibili.
In via subordinata, il Consiglio di Stato ha comunque respinto le impugnative anche nel merito.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alle controverse licenze edilizie.
L'insorgente rivendica anzitutto la legittimazione attiva, sottolineando gli inconvenienti che la gestione della discarica arreca ai suoi fondi. L'entità dell'impatto sull'ambiente derivante soprattutto dalla stazione per il trasbordo dei rifiuti giustificherebbe il riconoscimento della potestà ricorsuale.
Nel merito, __________ ribadisce le censure sollevate senza successo in prima istanza, sottolineando in particolare come la stazione per il trasbordo ed il carico dei rifiuti disattenda l'art. 5 NAPUC e violi l'obbligo di chiudere le discariche per RSU entro il 31 dicembre 1999 sancito dall'art. 53a OTR. L'accordo che il Cantone avrebbe stipulato con l'UFAFP per continuare a deporre rifiuti della discarica oltre tale data sarebbe illegittimo. La stazione, prosegue l'insorgente, non sarebbe affatto destinata alla gestione della discarica esistente, ma costituirebbe un impianto nuovo ad essa estraneo.
Inammissibile sarebbe anche il silos per la raccolta dei fanghi prodotti dal percolato, perché destinato a permettere l'ulteriore esercizio della discarica in violazione della scadenza fissata dalla succitata disposizione dell'OTR.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio (UDC) senza formulare particolari osservazioni. Il municipio di Coldrerio si limita a rinviare alle precedenti prese di posizione.
Ad identica conclusione perviene l'ESR, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente, sottolineando anzitutto come il capannone per gli automezzi e la tettoia per i silos dei fanghi di depurazione siano necessari ai fini della gestione della discarica esistente. Le obiezioni sollevate in relazione all'art. 53a OTR sarebbero del tutto inconferenti.
Conforme al diritto, segnatamente all'art. 5 NAPUC, sarebbe anche la stazione di compattazione e trasbordo dei rifiuti, che costituirebbe un impianto necessario al pretrattamento dei rifiuti.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota questo tribunale, che ha già dovuto occuparsi della discarica in questione. Si può di conseguenza prescindere da una visita in luogo, in quanto insuscettibile di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente è proprietario di fondi agricoli (part. no. __________, __________, __________ RF), situati a __________ in località __________, ad una distanza di circa 600 m dagli impianti oggetto dei controversi permessi di costruzione. I fondi, sui quali sorge la casa d'abitazione primaria del ricorrente, sono in parte prativi ed i parte coltivati a vite. Tanto le tettoie, quanto la stazione per la compattazione dei RSU restano praticamente sottratti alla vista da questi fondi.
2.2.1. La tettoia per gli automezzi serve a proteggere i veicoli dell'ESR dalle intemperie, misura m 10 x 15.30 (H : 5.19) ed è prevista in contiguità con lo stabile multiuso esistente nel comparto per edifici e impianti, definito dal PUC-DVM all'interno del perimetro della discarica, al quale si accede dalla strada cantonale, che collega Genestrerio a Coldrerio. La posizione discosta e l'uso previsto di questa costruzione permettono di escludere con certezza che possa in qualche modo ripercuotersi sulla situazione personale del ricorrente. La sua utilizzazione non è atta ad incrementare od a perpetuare l'attività della discarica. Nella misura in cui ha per oggetto questa costruzione, il diniego della legittimazione a ricorrere resiste perfettamente alla critica dell'insorgente e va pertanto confermato.
2.2.2. Analoghe considerazioni valgono per la costruzione destinata a coprire i silos del percolato. Una struttura alta 12 m, larga 4 e lunga 12, che serve soltanto a proteggere dalle intemperie un impianto esistente, non di certo è atta ad ingenerare ripercussioni apprezzabili sui fondi dell'insorgente. Non costituendo i silos per la raccolta del percolato una fonte d'immissioni per i fondi del ricorrente, nemmeno il capannone destinato a proteggerli può essere considerata un'opera suscettibile di influire sulla situazione del ricorrente.
Il fatto che la discarica rimanga in attività anche dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 53a OTR per il deposito di RSU non permette di giungere a diversa conclusione. L'esigenza di raccogliere il percolato continuerà infatti a sussistere per lungo tempo ancora anche dopo la cessazione del deposito di rifiuti freschi.
2.2.3. Identica conclusione scaturisce dall'esame della situazione del ricorrente rispetto all'impianto per la compattazione ed il trasbordo dei rifiuti. Quest'impianto è costituito da una costruzione, larga 10 m, lunga 14 ed alta 11, nella quale arrivano gli autocarri della raccolta dei rifiuti, che li scaricano in due presse operanti in parallelo, attraverso le quali vengono stipati i capienti "containers", destinati al trasporto verso gli impianti di incenerimento.
L'EIA annesso alla domanda di costruzione permette di escludere al di là di qualsiasi ragionevole dubbio che quest'impianto ingeneri ripercussioni, foniche, atmosferiche o d'altro genere, percettibili sui fondi del ricorrente. Il traffico che induce passa su strade che non sfiorano nemmeno lontanamente questi fondi. L'aumento del carico fonico prodotto dall'attività della controversa stazione non è praticamente rilevabile all'esterno del perimetro della discarica. Ancor meno percettibili sono le emissioni atmosferiche. Trattandosi di un'attività a ciclo chiuso, non è nemmeno da paventare un aumento dei corvi che, attirati dalla discarica, potrebbero danneggiare le colture del ricorrente.
Irrilevante, nell'ambito dell'esame della legittimazione attiva ad impugnare la licenza edilizia accordata per quest'impianto, è il fatto che nella discarica vengano ancora depositati rifiuti freschi. Contrariamente a quanto assume l'ESR, la stazione di carico e compattazione dei rifiuti non è infatti destinata all'ulteriore gestione della discarica. L'impianto non serve al deposito dei rifiuti, ma alla loro evacuazione verso gli impianti di termodistruzione. Dalla disattenzione del termine sancito dall'art. 53a OTR l'insorgente non può di conseguenza dedurre alcunché a favore del riconoscimento della potestà ricorsuale.
Anche in relazione a quest'impianto, sostanzialmente corretta appare pertanto la deduzione del Consiglio di Stato di negargli la legittimazione attiva.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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