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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.16
Data decisione, Autorità: 26.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00016
Lugano 26 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2002 del
Municipio di __________
contro
la decisione 11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5850) che annulla la risoluzione 20 settembre 2001 con cui il municipio di __________ ha negato a __________ e __________, la licenza edilizia per la costruzione di un capanno per attrezzi agricoli sui mappali nn. __________ e __________ RF di __________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che, il 31 maggio 2001, __________ e __________ hanno presentato una domanda di costruzione, avente ad oggetto la costruzione di un capanno per attrezzi e macchinari agricoli sui mappali nn. __________ e __________ RF di __________, in località __________; detti fondi sono situati fuori zona edificabile (zona agricola);
che, raccolto il parere negativo del Dipartimento del territorio, con risoluzione 20 settembre 2001 il municipio di __________ ha negato la richiesta licenza edilizia;
che, adito da __________ e __________, il Consiglio di Stato con decisione 11 dicembre 2001 ha annullato la predetta risoluzione municipale ed ha restituito gli atti all'esecutivo comunale affinché disponga il rilascio della licenza edilizia, ritenendo che l'edificio progettato sia conforme alla finalità agricola, adeguatamente dimensionato ed ubicato convenientemente dal punto di vista della tutela del paesaggio; l'Esecutivo cantonale ha inoltre giudicato ancora troppo generiche le indicazioni relative alla futura pianificazione della zona;
che il municipio di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo, chiedendone l'annullamento: l'esecutivo comunale reputa indispensabile che la licenza edilizia in questione venga concessa unicamente a titolo precario, dato che il sedime prescelto dai ricorrenti sarebbe destinato alla realizzazione della strada agro-forestale __________ -__________;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia, e detentore della qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LE non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA 27 novembre 2001 in re municipio di __________; ZBl 1995, 474);
che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, come pure dall'assegnazione di ripetibili, poiché i ricorrenti, patrocinati da un legale e vittoriosi nel precedente grado del giudizio, in questa sede non sono stati chiamati ad esplicare attività alcuna;
visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 48, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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