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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.14
Data decisione, Autorità:
24.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00014
Lugano
24 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2001, no. 018/2001, della
Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore (LEPIC);
considerato che con osservazioni 15 gennaio 2001 la
Commissione di vigilanza LEPIC ha dichiarato che:
"si prende atto dei motivi per i quali il
ricorrente non ha dato seguito alla produzione entro i termini dei documenti
previsti dalla legge. Stranamente il ricorrente è l'unica impresa nel Cantone
Ticino a non avere ricevuto la diffida del 15 maggio 2001, inviata per altro
con lettera semplice come previsto dalle misure di risparmio previste dal
Cantone. Del resto la circostanza non stupisce visto che anche nel 1999 egli pretendeva
di non aver ricevuto nulla da parte della Commissione. Ma tant'è, si prende
atto che tutte le comunicazioni all'interessato dovranno essere inviate per
lettera raccomandata. Pur non condividendo i motivi del ricorso, l'infrazione
non è sanata per il solo fatto di avere presentato 9 mesi dopo la documentazione,
la Commissione ha deciso di annullare la sanzione inflitta alla così come
risulta dalla decisione allegata.";
ritenuto che nulla osta all'accoglimento del ricorso;
rilevato che il ricorrente si è avvalso del patrocinio
di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di
un'indennità per ripetibili;
decreta:
- Il ricorso
è accolto.
E'
pertanto annullata la querelata decisione.
- Non si
prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato
rifonderà l'importo di fr. 200.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Il presidente
Del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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