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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.11
Data decisione, Autorità: 11.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00011
Lugano 11 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5698) che respinge la domanda di accertamento della nullità inoltrata dall'insorgente con riferimento alla decisione 26 marzo 1986 con cui lo stesso consiglio ha confermato la licenza edilizia 13 novembre 1985 rilasciata a __________ per una variante d'opera realizzata nell'ambito dell'edificazione di una casa d'abitazione sulla part. __________ RF di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 novembre 1985 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza in variante per la costruzione di una piscina esterna alla sua casa d'abitazione (part. n. __________ RF);
che con decisione 25 marzo 1986 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza in variante, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla vicina __________, che si era opposta all'intervento;
che la soccombente, assistita da un legale, ha rinunciato ad impugnare il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che il 12 novembre 2001 __________, assistita da un nuovo patrocinatore, ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la nullità del giudizio reso nel 1986;
che a fondamento della domanda ha posto i motivi che aveva a suo tempo sollevato senza successo per contestare la licenza edilizia;
che con decisione 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, per motivi che non occorre qui riassumere;
che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ripropone in questa sede, enfatizzandole a dismisura, le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i ricorsi manifestamente infondati;
che una decisione è nulla soltanto quando appare viziata da difetti gravi ed evidenti; il riconoscimento della nullità non deve inoltre pregiudicare la sicurezza del diritto (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 40 B IV e rimandi);
che gli effetti derivanti dalla crescita in giudicato formale di una decisione non possono essere elusi chiedendo semplicemente all'autorità decidente di accertarne la nullità; tanto meno, quando i motivi addotti dall'istante sono gli stessi che gli avrebbero permesso a suo tempo di dedurre il provvedimento davanti alle competenti istanze di ricorso;
che, nell'evenienza concreta, la ricorrente tenta di rimettere in discussione una licenza edilizia cresciuta in giudicato e da tempo utilizzata prevalendosi degli stessi motivi che le avrebbero permesso di impugnarla davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che l'inammissibilità di un simile tentativo è talmente evidente da non meritare ulteriori considerazioni;
che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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