AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.10
Data decisione, Autorità: 26.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00010
Lugano 25 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di
__________, patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 2001 (n. 6096) del Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le risoluzioni 15 settembre 2000 con cui il municipio di __________ ha: a) deciso di pubblicare all'albo comunale e di notificare ai confinanti la documentazione relativa alla realizzazione di un muro di sostegno e di una palizzata sulla part. n. __________ RF di loro proprietà b) inflitto loro una multa di fr. 500.- ciascuno per abusi edilizi;
viste le risposte:
16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,
23 gennaio 2002 del municipio di __________,
4 febbraio 2002 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 aprile 1994, il municipio di __________ ha rilasciato all’impresa di costruzioni __________ il permesso di costruire una casa d’abitazione monofamigliare in località __________ (part. n. __________ RF).
Il 19 aprile 1995, __________ ed i coniugi __________ e __________ hanno acquistato il fondo sul quale erano in corso i lavori di costruzione.
Il 16 maggio seguente il municipio ha constatato che alcune opere erano state eseguite in modo difforme dai piani approvati. Ha quindi ordinato la sospensione dei lavori e sollecitato l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria.
Dando seguito alla richiesta, il 14 agosto 1995 l'impresa __________ ha notificato all'autorità comunale una variante per le opere eseguite in contrasto con il permesso ricevuto. Presone atto, il 4 settembre 1995 il municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria per le modifiche apportate nel corso dei lavori.
Il 5 maggio 1996 l’autorità comunale ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di abitabilità.
B. Sei mesi più tardi, il 18 novembre 1996, __________ e __________, proprietari della vicina part. __________ RF, hanno chiesto al municipio se il muro di sostegno eretto lungo il confine fra i fondi e la staccionata in legno fissata sulla sommità di questo manufatto fossero stati autorizzati e fossero conformi al diritto applicabile.
Esperito un tentativo di conciliazione, il 18 dicembre 1998 il municipio ha ingiunto ai ricorrenti di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per le opere che sarebbero state eseguite abusivamente.
Non avendo ottenuto soddisfazione, il 16 dicembre 1999 il municipio ha posto i ricorrenti in contravvenzione per aver edificato abusivamente un muro di sostegno ed una palizzata in legno verso il fondo dei resistenti __________.
Respinte le giustificazioni presentate dai prevenuti, il 15 settembre 2000 il municipio ha inflitto loro una multa di fr. 500.- ciascuno. Con decisione di ugual data l’autorità comunale ha inoltre risolto di pubblicare all’albo e di notificare ai confinanti la documentazione relativa alle opere ritenute abusive.
C. Con giudizio 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha evaso come ai considerandi il ricorso interposto da __________ e dai coniugi __________ e __________ contro le predette decisioni. Annullata la multa, il Governo ha confermato la determinazione del municipio di pubblicare all'albo comunale e di notificare ai confinanti gli atti relativi al muro ed alla staccionata in legno.
D. Contro il predetto giudizio, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo i ricorrenti, la palizzata costituirebbe una siepe morta non soggetta a permesso di costruzione. Il muro sarebbe invece stato autorizzato con la licenza in variante del 4 settembre 1995. Di conseguenza, la sua legittimità non potrebbe più essere rimessa in discussione.
Il ricorso contro la multa, osservano infine, è stato accolto. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto accordare loro un’indennità per ripetibili.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i vicini __________, che con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso contestano succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un’autorizzazione attestante la conformità dell’intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1 RLE).
Qualora un’opera edilizia venga realizzata senza licenza o in contrasto con il permesso ricevuto, l’autorità, accertato il difetto, ordina al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (RDAT 1993 II n. 33). L’ordine, impugnabile ma non coercibile, sottende la constatazione della mancanza del permesso e del relativo obbligo di conseguirne uno a posteriori.
Ove il proprietario non ottemperi all’ingiunzione, l’autorità stabilisce sulla base degli elementi di giudizio a sua disposizione se l’intervento è conforme al diritto di polizia delle costruzioni materialmente applicabile (Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 649 segg.).
Se l'intervento risulta conforme al diritto sostanziale, l'irregolarità si risolve nella rinuncia ad adottare misure di ripristino. Resta riservato l'esito di un eventuale procedimento contravvenzionale per violazione formale della LE.
Se l'opera abusiva non può invece essere posta al beneficio di un permesso in sanatoria, l'autorità comunale ordina il ripristino di una situazione conforme al diritto, a meno che la difformità sia minima e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello dei vicini (art. 43 cpv. 1 e 2 LE).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, se il proprietario dell'opera ritenuta abusiva non ottempera all'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, l’autorità non è di principio tenuta a promuovere formalmente una procedura di rilascio del permesso mancante sostituendosi al proprietario renitente. È sufficiente che i diretti interessati e, se del caso, l’autorità cantonale vengano coinvolti nell’accertamento della legittimità sostanziale dell’opera abusiva e nella definizione delle eventuali misure di ripristino da adottare ove risulti che l'intervento integra gli estremi di una violazione materiale del diritto.
Qualora l’autorità ritenga tuttavia che i diritti di eventuali interessati possano essere salvaguardati soltanto avviando una procedura analoga a quella di rilascio del permesso di costruzione, la decisione di pubblicare un avviso all’albo comunale e di notificarlo ai vicini non costituisce comunque un atto impugnabile. Un simile provvedimento configura infatti un atto processuale di natura incidentale, volto unicamente a permettere ad eventuali interessati di far valere i loro diritti di opposizione. Esso è quindi del tutto insuscettibile di procurare a chicchessia un pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). Così come non è data facoltà di ricorrere contro la decisione di pubblicare all’albo e di notificare ai vicini una domanda di costruzione ordinaria, non può essere oggetto d’impugnazione nemmeno la decisione del municipio di sostituirsi al proprietario dell’opera che si rifiuta di dar seguito all’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Anche una simile decisione, di natura meramente ordinatoria del procedimento, non è invero atta a ledere in modo irreparabile gli interessi del proprietario renitente, che ha omesso di impugnare l’ordine di inoltrare una simile domanda o che avendolo impugnato è rimasto soccombente.
2.2. Nell’evenienza concreta, il municipio ha ingiunto con decisione 18 dicembre 1998 ai ricorrenti di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il muro e la staccionata che a suo avviso sarebbero stati realizzati abusivamente. Con quest’atto l’autorità comunale ha formalmente accertato che questi manufatti non erano sorretti dalla necessaria licenza edilizia e che i ricorrenti erano tenuti a chiedere in sanatoria il permesso mancante. Il provvedimento non è stato impugnato da parte dei ricorrenti, che sono rimasti del tutto passivi, rifiutandosi per atti concludenti di darvi seguito.
Anziché limitarsi a stabilire se i manufatti in contestazione fossero conformi al diritto materialmente applicabile, ordinando semmai adeguate misure di ripristino, il municipio ha ritenuto necessario pubblicare all’albo comunale gli atti relativi al presunto abuso edilizio, dandone notizia ai confinanti. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato sulla base di un'isolata opinione dottrinale, siffatta determinazione dell’autorità comunale non costituisce un provvedimento impugnabile. Essa configura in effetti soltanto un atto processuale di natura incidentale, del tutto inidoneo in quanto tale ad arrecare un qualsivoglia pregiudizio ai ricorrenti, che potranno comunque sempre ancora contestare le decisioni che il municipio adotterà sulla legittimità delle opere ritenute abusive e sulle misure di ripristino che eventualmente si imporranno.
Invece di dichiarare improponibile il ricorso inoltrato dagli insorgenti contro la predetta determinazione, il Consiglio di Stato lo ha respinto nel merito. Ancorché erronea, la deduzione non permette di accogliere l’impugnativa. Un giudizio di riforma che stabilisse che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare improponibile il ricorso, anziché respingerlo, non procurerebbe invero alcun vantaggio ai ricorrenti. Seppur per altri motivi, da questo profilo il controverso giudizio governativo va quindi confermato.
Con il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha anche accolto il ricorso inoltrato __________ e dai coniugi __________ e __________ contro le multe inflitte loro dal municipio per violazione della LE. Su questo punto il giudizio governativo è cresciuto in giudicato.
Accogliendo il ricorso contro le multe, il Governo ha tuttavia omesso di condannare il comune resistente al pagamento di un’indennità per ripetibili. Non potendo questo tribunale sostituirsi ad esso nella determinazione di tale indennità, su questo punto il ricorso va accolto, rinviando gli atti all’istanza inferiore affinché la fissi completando di conseguenza la decisione in esame.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto nella misura in cui ha per oggetto le decisione del municipio di pubblicare la documentazione relativa all’asserito abuso edilizio. La relativa tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno ai resistenti __________ e __________ un’adeguata indennità per ripetibili.
In quanto rivolta contro la mancata assegnazione di un’indennità per ripetibili correlata all’impugnativa inoltrata contro le multe, il ricorso va invece accolto, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché completi il giudizio censurato, fissando l’indennità dovuta dal comune agli insorgenti a tale titolo.
La tassa di giustizia relativa questo aspetto dell'impugnativa è posta a carico dei ricorrenti in solido proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente siccome comparso in lite per motivi di funzione e che i vicini non sono parte del procedimento contravvenzionale. Il comune rifonderà inoltre ai ricorrenti un’indennità per ripetibili commisurata al grado di soccombenza riferito alla censura di mancata assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 11, 21, 44 LE; 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.1. respinto nella misura in cui ha per oggetto le decisione 15 settembre 2000 del municipio di __________ di pubblicare la documentazione relativa al muro di sostegno ed alla palizzata realizzati sulla part. n. __________ RF;
1.2. accolto nella misura in cui ha per oggetto la mancata assegnazione di ripetibili connesse all'accoglimento del ricorso interposto contro le multe 15 settembre 2000 inflitte dal municipio di __________ ai ricorrenti.
§. Di conseguenza, gli atti vanno rinviati al Consi-
glio di Stato affinché completi la sua decisione 18 dicembre 2001 (n. 6096), fissando l’indennità che il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
La tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura di fr. 800.-.
I ricorrenti rifonderanno a __________ e __________ fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Il comune di __________ verserà ai ricorrenti un'indennità di fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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