AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.6
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00005
Lugano 9 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 dicembre 2001 (n. 5685) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 agosto 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,
24 gennaio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina italiana __________ si è sposata il __________ a Milano con il cittadino elvetico __________. Il giorno seguente, per vivere insieme al marito, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 19 giugno 2002. Essa è attualmente impiegata a tempo pieno presso la __________ a __________. Il 1° giugno 2001, l'interessata ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, trasferendosi a __________.
B. Il 21 agosto 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo, fissandole un termine con scadenza il 31 ottobre 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha ritenuto che, non vivendo più insieme al marito e non essendovi elementi comprovanti una possibile riconciliazione tra i coniugi, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso alla ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ribadito i motivi addotti dal dipartimento, considerando manifestamente abusivo appellarsi al connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico. Ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta. Il fatto di avere un lavoro, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non poteva giovare alla ricorrente, poiché l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. Infine, ha ritenuto il provvedimento impugnato conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale di essere autorizzata a dimorare a __________ e a lavorare presso la __________ di __________, in via del tutto subordinata che gli atti vengano retrocessi al Consiglio di Stato per nuovi accertamenti. Critica l'Esecutivo cantonale per non aver accertato su quale base legale essa può continuare a soggiornare in Ticino per svolgere la sua attività lucrativa. Ammette di vivere separata dal marito dal 1° giugno 2001 e che non vi sono possibilità di riconciliazione. Contesta tuttavia di aver contratto un matrimonio fittizio e di aver invocato il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva al fine di soggiornare in Svizzera. Sostiene di aver chiesto e ottenuto il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno unicamente per svolgere la sua attività lucrativa, quando viveva ancora con suo marito. Di conseguenza, essa non avrebbe abusato del suo diritto e avrebbe agito in buona fede. Sottolinea di essersi sempre comportata bene durante il suo soggiorno in Svizzera.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data.
1.3.Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la decisione di revoca del permesso annuale, che __________ ha ottenuto per soggiornare in Ticino a seguito del suo matrimonio con un cittadino svizzero. Difatti, la sua richiesta, presentata anche dinnanzi al Consiglio di Stato, di trasformare il permesso di cui beneficia in autorizzazione di lavoro, si configura alla stregua di una nuova e inammissibile domanda (art. 57 cpv. 2 e 63 cpv. 2 PAmm). Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
In concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte dell'insorgente, nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti da __________, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del suo matrimonio.
Ferme queste premesse, a partire dalle nozze celebrate il __________, i coniugi __________ hanno vissuto insieme soltanto per circa due anni. Essi si sono separati di fatto il 1° giugno 2001, quando la ricorrente si è trasferita a __________. Inoltre, sia __________ che suo marito hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita ed escluso qualsiasi riconciliazione (v. scritti 31 luglio e 9 agosto 2001 all'Ufficio regionale degli stranieri di __________; ricorso ad 5, pag. 6). Ciononostante, l'insorgente pretende di continuare a soggiornare in Svizzera, richiamandosi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da circa dieci mesi, al fine di continuare a risiedere nel nostro Paese. Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di giungere a diversa conclusione. Essa ha ottenuto un permesso di dimora per vivere con suo marito e non per altri motivi. Il fatto che l'insorgente sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale con un cittadino elvetico e non costituisce lo scopo della sua dimora (art. 3 cpv. 1 lett. c OLS).
La ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e suo marito __________.
Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
6.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di ritiro dei permessi accordati a persone straniere, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso o dell'abuso di potere.
6.2. Come indicato in precedenza, __________, trentenne, milanese, risiede stabilmente nel nostro Paese soltanto da due anni e dieci mesi, a seguito del matrimonio con un cittadino elvetico ed è solo per questo motivo che essa è stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera. Del resto, essa non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Italia, dove è nata ed è cresciuta. Inoltre, la misura adottata non avrebbe come effetto di interrompere una lunga collaborazione professionale, dato che l'interessata lavora da meno di tre anni presso la __________.
6.3. Sulla scorta di quanto precede, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora a __________. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9 LDDS; 3 OLS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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