AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.4
Data decisione, Autorità: 30.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00004
Lugano 30 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 dicembre 2001 di
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 6115) che respinge l'istanza di restituzione in intero presentata dagli insorgenti contro il lasso del termine per impugnare la licenza edilizia 4 luglio 2000 rilasciata in rinnovo dal municipio di __________ alla __________ per l'ampliamento dell'albergo omonimo;
vista la risposta 16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso di costruzione per ampliare l'Albergo __________ (part. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RF);
che su istanza 5 febbraio 1998 della __________, il 15 aprile 1998 il municipio ha rinnovato la licenza;
che il 26 maggio 2000 la __________ ha chiesto un ulteriore rinnovo del permesso;
che, senza ulteriori formalità, il 4 luglio 2000 il municipio ha accolto la domanda, prorogando di altri due anni il termine di validità della licenza;
che nel corso del mese di novembre del 2001 la __________ ha inoltrato al municipio una domanda in variante della licenza 6 febbraio 1996, prorogata a due riprese nei termini summenzionati;
che nel periodo di pubblicazione della domanda in variante, i qui ricorrenti, diventati tra il 1998 ed il 2001 proprietari di PPP costituite su fondi (part. __________ e __________) oggetto della licenza in questione, hanno chiesto al Consiglio di Stato la restituzione del termine per impugnare l'ultimo rinnovo della licenza, accordato a loro insaputa dal municipio alla __________;
che con decisione 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza senza contradditorio, ritenendola manifestamente infondata;
che il Governo si è limitato in sostanza a rilevare che ai fini del rilascio di una licenza interessante fondi costituiti in PPP non occorre il consenso di tutti i condomini;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla e di restituire loro il termine per impugnare la licenza edilizia 4 luglio 2000 accordata in rinnovo dal municipio di __________ alla __________;
che, in sostanza, i ricorrenti ribadiscono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato, sottolineando in particolare l'esigenza del consenso di tutti i condomini per chiedere il rilascio di un permesso di costruzione avente per oggetto parti comuni;
che il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del ricorso senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare il giudizio con il quale il Consiglio di Stato ha respinto, inaudita parte, l'istanza da essi inoltrata per ottenere la restituzione del termine per impugnare la licenza 4 luglio 2000 rilasciata in rinnovo dal municipio di __________ alla __________;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm, la restituzione contro il lasso dei termini è data per i motivi e nei termini previsti dalla procedura civile (art. 137 seg. CPT);
che essa si propone con istanza all'autorità competente che decide senza contradditorio (art. 12 cpv. 2 PAmm);
che competente a statuire sull'istanza di restituzione contro il lasso dei termini è l'autorità competente a ricevere o trattare l'atto omesso (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 12 PAmm, n. 2; Cocchi Trezzini, Codice dei procedura civile ticinese, ad art. 137 CPC n. 6);
che giusta l'art. 137 CPC, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio: (a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza, rispettivamente, (b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato;
che la restituzione in intero contro il lasso dei termini presuppone, per sua natura, che il termine di cui è chiesto il ripristino sia scaduto, ossia trascorso; "lasso" sta in effetti ad indicare decorrenza;
che giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che, per principio, in caso di mancata o irrita notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere, nei limiti del principio della buona fede, soltanto al momento in cui l'interessato prende conoscenza dell'atto impugnabile, (Borghi Corti, op. cit., ad art. 46 PAmm, n. 1);
che, nell'evenienza concreta, i ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di restituire loro il termine per impugnare la decisione 4 luglio 2000 con cui il municipio di __________ ha rinnovato la licenza edilizia accordata nel 1996 alla __________ per un intervento edilizio avente per oggetto anche parti comuni dei fondi di cui sono nel frattempo diventati comproprietari in PPP;
che tale licenza in rinnovo, rilasciata a terzi, a loro insaputa ed in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, non è mai stata intimata né ai ricorrenti, né a loro rappresentanti;
che, di conseguenza, il termine per impugnarla ha iniziato a decorrere soltanto al momento in cui ne hanno preso conoscenza;
che, non essendo a quel momento scaduto, non poteva e non doveva nemmeno essere restituito;
che, stando così le cose, l'istanza di restituzione in interno contro il lasso dei termini era improponibile;
che sulla scorta di queste considerazioni il ricorso va senz'altro respinto, essendo del tutto irrilevante il fatto che il Consiglio di Stato abbia respinto l'istanza anziché dichiararla improponibile;
che la tassa di giustizia è a carico delle ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 31 PAmm);
visti gli art. 21 LE; 137 CPC, 3, 12, 28, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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