AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.470
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.470
Lugano 7 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 2002 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5238), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 settembre 2002 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di rimuovere 4 statue applicate alle colonne del porticato della facciata a lago dello stabile di sua proprietà (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
10 dicembre 2002 del municipio di __________;
10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente __________ è proprietaria di uno stabile (part. n. __________ RF), situato nel nucleo di __________, in località __________, sul lato a monte della vecchia strada cantonale, che conduceva a __________;
che al piano rialzato dell'edificio, caratterizzato da una terrazza e da un porticato, che si affacciano sul lago, v'è un ristorante cinese;
che, senza alcuna autorizzazione, nel corso del 2000, il gerente dell'esercizio pubblico ha fissato ai pilastri in granito del porticato quattro cariatidi, alte un paio di metri, di materiale plastico;
che con decisione 11 settembre 2002 il municipio ha ordinato alla ricorrente di rimuovere le statue, posate abusivamente;
che con giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che le quattro statue si ponessero in contrasto manifesto con l'art. 10 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo tradizionale (NAPRNT);
che contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato:
di averle negato il diritto di replicare e di prendere visione delle fotografie prodotte dal municipio;
di non aver considerato che le statue sono state posate dal gerente dell'esercizio pubblico;
di non avere inoltre considerato che si tratta di cose mobili, per cui la LE non sarebbe applicabile;
di non avere infine considerato che il municipio ha atteso due anni prima di intervenire;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 45 e 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono date;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); il sopralluogo in contraddittorio, chiesto dall'insorgente, non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che le eccezioni di violazione del diritto di essere sentito, sollevate dall'insorgente con riferimento al rifiuto del Consiglio di Stato di concederle la facoltà di replicare, non possono essere accolte;
che secondo l'art. 49 cpv. 3 PAmm, l'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati;
che la facoltà di replica va concessa quando la risposta contiene elementi nuovi o rilevanti che possono influire sul giudizio dell'autorità di ricorso (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 PAmm, n. 5);
che, in concreto, la risposta del municipio non conteneva alcun elemento nuovo o rilevante che potesse influire sul giudizio;
che le fotografie prodotte dall'autorità comunale documentano soltanto la situazione dell'oggetto della lite; nemmeno la ricorrente indica peraltro quali fatti addotti dal municipio con la risposta potrebbero aver influito sul giudizio qui impugnato;
che, comunque, qualsiasi menomazione dei diritti di difesa dell'insorgente risulterebbe sanata dal presente ricorso;
che giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
che i provvedimenti di ripristino presuppongono l'esistenza di una violazione materiale del diritto applicabile all'intervento abusivo; deve, in altri termini, essere dato un contrasto che non può essere sanato mediante rilascio di un permesso a posteriori;
che, salvo i casi in cui il contrasto è manifesto, l'esistenza della violazione materiale che legittima l'azione di ripristino va accertata nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria;
che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la posa di quattro cariatidi, fissate in modo stabile e permanente ai pilastri della facciata di un edificio, configura un intervento soggetto a licenza edilizia (art. 1 LE); si tratta in effetti di un intervento atto ad alterare in misura significativa l'aspetto dell'immobile; il fatto che possano essere facilmente rimosse nulla toglie alla loro rilevanza dal profilo della polizia delle costruzioni;
che, nell'evenienza concreta, il municipio ha fondato il controverso ordine di rimozione sull'art. 2 lett. b NAPRNT; il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che la violazione materiale del diritto fosse da ricercare nell'art. 10 NAPRNT;
che la deduzione del Governo merita di essere condivisa; l'art. 2 NAPRNT è in effetti soltanto una disposizione di natura programmatica, che si limita a definire gli obbiettivi generali della pianificazione del nucleo, fra i quali annovera la
messa in evidenza delle caratteristiche specifiche qualificanti il tessuto edilizio del nucleo, tutelando ciò che esiste e disciplinando l'edificazione futura; (lett. b)
che l'art. 10 NAPRNT, al quale si richiama il Consiglio di Stato, stabilisce invece le direttive particolari applicabili al comparto A, nel quale è compreso lo stabile della ricorrente;
che secondo questa norma:
In questo contesto hanno importanza determinante le specifiche collocazioni degli edifici, le articolazioni volumetriche, la tipologia edilizia e l'espressione architettonica determinata dagli elementi compositivi delle facciate e dall'uso dei materiali.
(... omissis...)
che l'edificazione del comparto A, indicata sul piano regolamentazione degli interventi edilizi, si compone di:
Sono quelli caratterizzanti il contesto e o quelli che hanno particolari pregi architettonici
(...omissis...)
Sono quelli realizzabili:
2.1. in sostituzione di edifici esistenti all'interno del tessuto edilizio da conservare (...omissis...);
2.2. nelle aree edificabili A1, A2, A3:
in sostituzione di parti della trama urbana originaria, dove essa presenta discontinuità non motivate;
quale riempimento di vuoti originati da demolizioni eseguite in epoca recente;
nei terreni liberi riservati fin dall'origine allo sviluppo ed all'edificazione del Borgo.
(...omissis...)
Il municipio può imporre di volta in volta specifiche condizioni ove le particolari qualità ambientali lo richiedono.
(...omissis...).
che la norma in questione, per quanto confusa possa apparire, sottolinea l'importanza dell'espressione architettonica determinata dagli elementi compositivi delle facciate, conferendo chiaramente al municipio la facoltà di imporre di volta in volta specifiche condizioni ove le particolari qualità ambientali lo richiedono;
che tale facoltà, di carattere generale e finalizzata al conseguimento degli obbiettivi pianificatori sanciti dall'art. 2 NAPRNT, si estende di principio a tutti gli interventi edilizi interessanti la zona del nucleo;
che l'ordine di rimuovere le cariatidi applicate abusivamente alle colonne del porticato, che caratterizza la facciata rivolta verso il lago dell'edificio della ricorrente, sottintende la recisa determinazione del municipio di vietare la brutale alterazione della sua espressione architettonica posta in essere dal gerente dell'esercizio pubblico mediante la posa di elementi palesemente estranei alla tipologia degli stabili che compongono il nucleo;
che il contrasto fra le obbrobriose cariatidi e le disposizioni volte a tutelare l'armonioso insieme degli edifici che fanno da cornice a quell'angolo del lago è talmente grave ed evidente da integrare gli estremi della deturpazione;
che l'evidenza dell'offesa arrecata al comune senso estetico permette di prescindere dall'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria e giustifica l'immediata adozione del controverso ordine di allontanamento;
che il modico ritardo con cui il municipio è intervenuto non permette in nessun caso alla ricorrente di sottrarsi all'obbligo di ripristinare una situazione conforme al diritto richiamandosi al principio della buona fede;
che la ricorrente non può sfuggire a tale obbligo nemmeno richiamandosi al fatto che le statue siano state posate dal suo locatario, gerente dell'esercizio pubblico; in quanto proprietaria dell'immobile essa risponde in effetti delle violazioni dell'ordinamento edilizio poste in essere dai suoi inquilini;
che, stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 43, 45 LE, 2, 10 NAPRNT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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