AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.469
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.469
Lugano 10 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 della
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5239) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 settembre 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera, in materia di rifiuto di un permesso per confinanti CE/AELS alla cittadina italiana __________;
viste le risposte:
6 dicembre 2002 dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);
10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 30 settembre 2002 l'UMOE ha respinto la domanda inoltrata il 7 agosto precedente dalla __________, impresa generale di gessatura e pittura, volta a ottenere un permesso per confinanti a favore della cittadina italiana __________ per svolgere l'attività di ausiliaria;
che l'autorità ha ritenuto che la datrice di lavoro non aveva dimostrato di avere fatto il possibile per reclutare manodopera indigena;
che, in particolare, l'UMOE ha rilevato che la ricorrente non aveva assunto alcuna delle persone selezionate appositamente dall'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC) proposte in alternativa ad __________;
che la decisione è stata resa sulla base degli art. 10 ALC, 37 cpv. 1 OLCP, 9 LALPS, 4a e 34 Rast-CE/AELS;
che con giudizio 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________, ribadendo in sostanza gli argomenti addotti dall'UMOE;
che contro la predetta pronunzia governativa la __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per confinanti in favore di __________;
che la ricorrente sostiene di aver fatto tutto il possibile per reperire persone con il profilo richiesto, in particolare offrendo lavoro alle persone segnalate dall'URC, le quali non avrebbero però accettato l'offerta per diversi motivi: chi non si era presentata, chi non era interessata al posto, o chi si era data per malata;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UMOE, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio;
che lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che il ricorso è stato inoltrato dalla __________, datrice di lavoro di __________;
che il datore di lavoro, non ha un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di lavoro per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2);
che occorre pertanto esaminare se la persona da assumere possiede un diritto al rilascio di un permesso per frontalieri sulla scorta del diritto federale o di un trattato internazionale;
che __________, essendo cittadina di uno Stato membro della CE (Italia), ha in linea di principio diritto di ottenere un permesso di soggiorno CE/AELS per motivi di lavoro in Svizzera in virtù dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681);
che un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, censurante la violazione dell'ALC, sarebbe pertanto ricevibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;
che l'impugnativa è quindi ammissibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo; se il permesso in oggetto possa essere rifiutato è una questione di merito;
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere per i motivi addotti in precedenza (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 10 cpv. 2 prima frase ALC, le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi;
che l'art. 38 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) precisa che le norme dell'ALC relative alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'OLCP;
che, in virtù dell'obbligo di collaborare, il datore di lavoro deve dimostrare all'autorità di aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno e di non avervi trovato lavoratori che rispondano al profilo richiesto (cfr. art. 7 OLS);
che, in questo senso, le domande non vanno più rifiutate sulla sola base di un esame generale della situazione economica e del mercato del lavoro (ad esempio con riferimento al numero delle persone in cerca di lavoro nel cantone o nel ramo), indipendentemente dal caso concreto (v. n. 4.4.1. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP);
che l'UMOE può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni relative al mercato del lavoro (art. 12 Rast-CE/AELS);
che nel caso concreto occorre verificare se la __________ ha fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno senza trovare lavoratrici che rispondono al profilo richiesto;
che il 13 maggio 2002 la __________ ha collaborato con l'URC, segnalandogli di essere alla ricerca di un'ausiliaria (aiuto per facili lavori d'ufficio, pulizia uffici, rispondere ai telefoni e recarsi in posta);
che il 6 settembre 2002 l'UMOE ha invitato l'URC a proporre alla __________ le persone iscritte alla disoccupazione idonee per il posto di ausiliaria e ad allestire un rapporto che precisi i nominativi dei candidati, l'esito delle offerte e le eventuali motivazioni della mancata offerta di personale;
che a mente dell'UMOE, l'URC avrebbe proposto 33 persone idonee ad occupare il posto vacante di ausiliaria, sistematicamente scartate dall'insorgente (v. risposta UMOE al ricorso);
che l'URC ha segnalato all'UMOE quanto segue:
"Dopo aver inviato a più riprese personale ritenuto idoneo al profilo richiesto, non siamo riusciti a trovare una soluzione con il DL. Quest'ultimo ha dimostrato poca volontà a collaborare con il nostro ufficio. In considerazione del fatto che il nostro ufficio dispone di personale in grado di poter ricoprire l'attività richiesta dal DL e alla luce dei fatti inerenti la mancata presa di posizione alle nostre assegnazioni, non siamo in grado di poter preavvisare in forma positiva il rilascio del suddetto permesso"
(v. rapporto URC all'UMOE del 26 settembre 2002);
che la datrice di lavoro contesta di non aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno, sostenendo che le persone proposte dall'URC non si sono presentate o non erano interessate al posto offerto;
che agli atti sono documentate soltanto cinque candidature con esito negativo (v. formulari concernenti __________ -, __________ -, __________ -, __________ -, __________ -__________), mentre nulla è dato sapere sulle altre offerte segnalate dall'URC;
che queste cinque candidature non sono in ogni caso rappresentative per ritenere con certezza che la mancata assunzione di tutta la manodopera proposta dall'URC, ritenuta idonea al profilo richiesto, sia dovuta alla mancanza di collaborazione da parte della datrice di lavoro;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso, segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari, al fine di determinare con esattezza i motivi della mancata assunzione da parte della ricorrente del personale propostole dall'URC;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 ALC; 38 OLCP; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 5 novembre 2002 (n. 5239) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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