AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.431
Data decisione, Autorità: 04.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00431
Lugano 4 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2001 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 13 novembre 2001 (n. 5283) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa per denegata giustizia presentata dall'insorgente in materia di rinnovo del permesso di dimora e di rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato,
20 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 maggio 1996 la cittadina bulgara __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 9 maggio 2001, a seguito del matrimonio con il cittadino elvetico __________;
che il 27 ottobre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato di rinnovare il permesso di soggiorno alla ricorrente alla sua scadenza, in quanto non viveva insieme al marito quantomeno dall'estate 1998 (art. 7, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS);
che l'interessata non ha ritirato la risoluzione spedita per raccomandata, venendone - a suo dire - a conoscenza soltanto nel febbraio 2001;
che il 3 marzo 2001 l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ ha avvertito l'insorgente che il suo permesso di dimora stava per scadere, inviandole l'apposito formulario per ottenerne il rinnovo;
che l'11 aprile 2001 __________ ha richiesto la proroga del suo permesso B e, il 13 dello stesso mese, il rilascio di un permesso di domicilio tramite il suo rappresentante __________, mettendo in dubbio che l'atto dipartimentale del 27 ottobre 2000 fosse una decisione;
che il 27 aprile 2001 il dipartimento ha comunicato a __________ di aver preso atto della sua istanza del 13 aprile precedente e di volerla valutare, ricordando nel contempo che __________ doveva lasciare il territorio cantonale alla scadenza del suo permesso di soggiorno;
che, in ultima istanza, con giudizio 15 giugno 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ contro la predetta risoluzione dipartimentale, per motivi di incompetenza in materia di ordini di partenza concernenti le persone straniere;
che l'11 luglio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, preso atto della decisione di questo Tribunale, ha fissato all'interessata un termine con scadenza il 15 agosto 2001 per lasciare il territorio cantonale;
che il giorno successivo __________ ha sollecitato dal dipartimento una decisione sulle istanze dell'11 e 13 aprile 2001, minacciando di adire il Consiglio di Stato per denegata giustizia formale;
che il 18 luglio 2001 l'autorità ha comunicato al rappresentante della ricorrente quanto segue:
"Alla sua lettera del 12 c.m., dal sapore intimidatorio, possiamo solamente rispondere che non verrà presa alcuna decisione relativa all'istanza di rilascio del permesso C sintanto che la stessa pratica, unitamente al nostro incarto, ci sarà ritornata dall'Autorità ricorsuale. A scanso di equivoci, il termine di partenza recentemente fissato alla signora __________ rimane esecutivo".
che il 13 agosto 2001 __________ ha inoltrato ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato, in quanto non aveva ancora ottenuto una decisione dal dipartimento in merito alla sua domanda di domicilio;
che, con giudizio 13 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa di __________, sottolineando da una parte che la ricorrente aveva diritto a ottenere una decisione, escludendo dall'altra che vi fossero gli estremi per considerare ingiustificato il ritardo del dipartimento;
che, in sostanza, il Governo ha rilevato che tra la decisione di irricevibilità del Tribunale sull'ordine di partenza e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi soltanto due mesi e che bisognava lasciare il tempo necessario alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per valutare correttamente il caso;
che contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che l'incarto venga retrocesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché si chini sulla sua domanda di concessione di un permesso di domicilio;
che la ricorrente ritiene ingiustificato il ritardo con cui il dipartimento vuole evadere la sua domanda, rilevando che l'autorità non ha ancora raccolto il preavviso del suo comune di residenza e non ha chiesto nemmeno alla Polizia cantonale di allestire un rapporto informativo sul comportamento da essa tenuto durante il suo soggiorno in Ticino;
che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che il dipartimento chiede, dal canto suo, di respingere il ricorso, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che contro le decisioni in materia di denegata giustizia è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, N. 4 ad art. 45);
che, in concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la ricorrente è coniugata con un cittadino svizzero (art. 7 cpv. 2 LDDS; 10 lett. a LALPS);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia (art. 45 PAmm);
che l'autorità amministrativa cade nel diniego di giustizia formale e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti;
che il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinnanzi all'autorità adita;
che decisivo è unicamente di determinare se, in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati: poco importa se il ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164 segg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, N. 2 ad art. 45, con rif. giurisprudenziali);
che, nel caso in esame, l'11 aprile 2001 __________ ha richiesto la proroga del suo permesso B e il 13 dello stesso mese il rilascio di un permesso di domicilio;
che a quasi dieci mesi dalla presentazione di queste istanze, il dipartimento non le ha ancora decise;
che il 27 aprile 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato all'insorgente, tra l'altro, di aver preso atto della sua domanda di domicilio e di volerla valutare;
che, sollecitato da __________ dopo che questo Tribunale aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro l'ordine di partenza, il 18 luglio 2001 il dipartimento le ha comunicato che avrebbe preso una decisione sul suo permesso dopo la retrocessione dell'incarto da parte delle autorità ricorsuali;
che il 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per denegata giustizia di __________, rilevando tuttavia il diritto dell'insorgente a ottenere una decisione in merito alla sua domanda di domicilio, e il 27 novembre successivo ha retrocesso l'incarto all'autorità di prime cure;
che, sollecitato da __________, il 3 dicembre 2001 il dipartimento gli ha comunicato che __________ aveva presentato un'istanza di rinnovo del permesso di dimora ma mai, formalmente, di concessione di un'autorizzazione di domicilio, ritenendo che non fosse pertanto necessario raccogliere il preavviso municipale e allestire un rapporto di polizia per decidere una domanda di rilascio di un permesso C mai richiesto;
che, indipendentemente da quanto asserito dal dipartimento, la natura della pratica non era di una complessità tale da impedire una celere evasione delle domande dell'insorgente;
che una decisione avrebbe potuto giungere poco tempo dopo la crescita in giudicato del giudizio del 15 giugno 2001 di questo Tribunale relativa al termine di partenza della ricorrente;
che il comportamento assunto dal dipartimento non merita pertanto tutela;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso per denegata giustizia dev'essere accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata;
che non si prelevano né tasse né spese di giustizia;
che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 45, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la risoluzione 13 novembre 2001 (n. 5283) del Consiglio di Stato è annullata.
Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché statuisca senza indugio sulle domande dell'11 e 13 aprile 2001 di __________ relative rispettivamente al rinnovo del suo permesso di dimora e al rilascio di un'autorizzazione di domicilio.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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