AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.430
Data decisione, Autorità: 23.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00430
Lugano 23 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 13 novembre 2001 (n. 5280) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 25 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
11 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1976, la cittadina italiana __________ è stata posta al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera per lavorare come compositrice e segretaria presso una ditta di __________. Nel 1984, essa ha ottenuto un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato per il 23 gennaio 2002. La ricorrente è proprietaria di un appartamento in via __________ a __________, ma ha una casella postale a __________. Essa lavora attualmente al 75%, con turni irregolari, in qualità di infermiera in salute pubblica presso la __________ a __________.
B. a) Nell'autunno 2000, l'Ufficio controllo abitanti di __________ (in seguito: UCA) ha accertato che __________ si recava spesso in Italia per assistere un famigliare ammalato ed aveva subaffittato l'appartamento in via __________, nel quale teneva a disposizione una stanza in caso di bisogno. Il 2 novembre 2000 l'UCA ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri (in seguito: URS) di __________ della situazione della ricorrente e di averla invitata a regolare la sua posizione, se del caso, tramite un permesso di assenza. Il 7 novembre 2000 e il 22 gennaio 2001 l'URS ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________ soggiornasse effettivamente in Ticino. Il 30 aprile 2001 la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il seguente rapporto di segnalazione:
"__________ è infermiera presso il __________ di __________, conseguentemente il suo lavoro è suddiviso a turni. E' pertanto difficile eseguire delle verifiche presso la sua abitazione senza il rischio di incorrere in contraddizioni. In tutti i casi, i controlli esperiti e le informazioni assunte ci permettono di dichiarare che ben raramente l'interessata raggiunge il domicilio a __________. Lei medesima ha ammesso di passare buona parte del suo tempo libero a Varese, dai genitori. A __________, di regola, si ferma a dormire dopo i turni notturni che esegue nella misura da sei a dieci per mese. Giustifica il suo comportamento al fatto che il padre è gravemente ammalato e necessita di continua assistenza. Per evitare inconvenienti, era ed è tuttora sua intenzione chiedere un'autorizzazione che la esoneri dall'obbligo di risiedere in Svizzera, per un certo periodo, permettendogli di stare in Italia. Per ulteriori delucidazioni facciamo riferimento al verbale allegato".
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 25 giugno 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, perché non soggiornava da oltre sei mesi in Svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
C. Con giudizio 26 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Esperita l'istruttoria, il Governo ha in sostanza rilevato che l'insorgente, dall'ottobre 2000 fino ad almeno il mese di maggio 2001, si era comportata come una frontaliera, ciò che comportava la perdita di validità del suo permesso di domicilio.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Contesta che sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio, in quanto la sua assenza all'estero non sarebbe stata provata. Rileva che il dipartimento non è stato in grado di indicare il periodo esatto durante il quale essa avrebbe risieduto in Italia per motivi famigliari, non informandosi nemmeno sui suoi turni di lavoro. Precisa in ogni caso di essersi assentata dal territorio elvetico soltanto durante qualche sera e non in maniera continuativa. In seguito, pone in risalto il suo lungo soggiorno in Ticino e sottolinea che il centro dei suoi interessi personali si trova nel nostro Cantone, dove lavora ed è proprietaria di un appartamento. Notifica diversi mezzi di prova, al fine di comprovare la sua presenza regolare a __________ e il suo pernottamento saltuario in Italia.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito (consid. 4), non è necessario procedere all'audizione di , che sino al mese di marzo 2001 aveva alloggiato nell'appartamento di via __________ di proprietà della ricorrente, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Per gli stessi motivi, non è necessario nemmeno richiamare presso l' l'estratto dei turni di lavoro dell'interessata durante il periodo ottobre 2000-maggio 2001. Va peraltro osservato che l'insorgente ha prodotto in questa sede il suo piano lavorativo per l'anno 2001.
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi. La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 segg.).
Interrogata il 30 aprile 2001 dalla Polizia cantonale in merito alla sua presenza effettiva sul territorio cantonale, __________ ha dichiarato:
"Controlli eseguiti presso la sua abitazione in via __________ a __________, sia di giorno sia di sera, ci permettono di asserire che lei non è mai presente. Come si giustifica?
Io faccio un lavoro a turni, per cui ho degli orari particolari e quantificare la mia presenza a casa risulta perciò difficile, tenendo presente che gli appartamenti sono sistemati in modo da non vederci uno con l'altro. Salvo la signora __________, con la quale sono in amicizia, non ho altri contatti con gli altri inquilini. Ammetto che da dicembre 2000, da quando avevo richiesto di potermi assentare a seguito della malattia di un familiare, la mia presenza a __________ è molto diradata causa l'assistenza al predetto suo domicilio a __________, in particolare durante la notte. Era mia intenzione fare richiesta di potermi assentare dal territorio svizzero per una durata indeterminata, per prestare assistenza ai miei genitori a __________. A questo proposito mi ero rivolta all'URS di __________, portando una lettera giustificativa unita al certificato medico, ma colà come del resto poi anche in polizia mi fu detto che non era il caso di inoltrarla, dato che la mia assenza da __________ non era continuativa. Conseguentemente ho ritenuto che la faccenda fosse chiarita perché tranquillizzata dagli uffici competenti. Da __________, sono rimasta assente in febbraio per una settimana di ferie, poi quasi tutto marzo, perché ho fatto ancora delle ferie e infortunio (giorni passati all'ospedale di __________). Ho lavorato al cinquanta per cento fino al 27 c.m. Il resto delle giornate le trascorrevo a __________ per la terapia di riabilitazione a __________ dai miei e alcune volte anche a __________, anche se saltuariamente. Ribadisco che da quando ho avuto il problema in casa, a __________, la mia presenza a __________ è subordinata a questa esigenza; comunque confermo che quando faccio il servizio notturno al posto di lavoro, vado poi a __________ a dormire. Di solito mi capita di effettuare circa sei, dieci notti al mese, conseguentemente passo il pari numero di giornate a __________, fermo restante le esigenze di terapia.
Per quale motivo la corrispondenza non le viene recapitata a __________, ma ha una casella postale presso l'ufficio di __________?
Io ho sempre avuto la casella postale presso detto ufficio. Mi è comodo così. In passato ho avuto diverse residenze in Svizzera, e la casella postale mi evitava di cambiare tutte le volte il recapito. Presso questo ufficio ribadisco la volontà di potermi assentare dalla Svizzera, per i motivi sopraddetti per almeno sei mesi, fermo restante che io continuerò a raggiungere il mio posto di lavoro a __________ e mantenere gli impegni che mi legano al Ticino. A __________, fino al 15.03., ha condiviso il mio appartamento il sig. __________, ora lui è partito, si è trasferito a __________. Attualmente vi soggiorna la figlia di una mia amica, __________, mia ospite, in attesa di una sistemazione a breve termine. Lei ha ad uso una camera, mentre io occupo il resto dei locali. Prendo atto che il mio caso viene segnalato alla SPI di __________. Letto, confermo e firmo".
(verbale d'interrogatorio, agli atti)
In sostanza, l'insorgente ha confermato la sua presenza limitata in Svizzera dal dicembre 2000 all'aprile 2001, volta essenzialmente a svolgere i suoi turni di lavoro, a tempo parziale, presso il CPC di __________.
Invitato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato a chiarire se __________ avesse trasmesso una richiesta di autorizzazione ad assentarsi temporaneamente dalla Svizzera per motivi di famiglia, il 16 ottobre 2001 il gerente __________ dell'URS di __________ ha precisato:
"L'interessata in data 26 ottobre 2000, presso il nostro Ufficio, veniva correttamente informata dal collega signor __________ in merito ad una sua eventuale assenza e più precisamente che non poteva ottenere un'assenza all'estero (chiesta conferma al servizio domiciliati) in quanto continuava l'attività presso l'__________ di __________. Per contro aveva la possibilità di chiedere la residenza in Italia e di riflesso presentare domanda per l'ottenimento di un permesso per frontalieri. Da notare che la signora __________ asseriva che la sua permanenza presso il domicilio del padre era solo saltuaria.
Ci permettiamo inoltre di segnalare che non siamo in possesso della lettera che l'interessata avrebbe indirizzato al nostro Ufficio nel corso del mese di ottobre 2000. La richiesta di accertamento è stata inoltrata dopo aver ricevuto segnalazione, da parte dell'Ufficio controllo abitanti di __________. In allegato troverete la nota redatta dal collega il giorno che la signora __________ si è presentata al nostro Ufficio".
La nota del 26.10.2000 riporta quanto segue:
"La straniera ci comunica che saltuariamente si reca presso il padre in Italia/__________ per accudirlo in quanto è gravemente ammalato. La stessa è stata informata sul periodo massimo d'assenza dalla Svizzera. La signora __________ lavora presso l'__________ di __________. Il permesso d'assenza può essere richiesto solamente se cessa l'attività in CH".
Il menzionato complemento istruttorio è stato regolarmente intimato all'insorgente il 24 ottobre 2001 ed è rimasto incontestato. Dallo stesso, risulta che __________ si era assentata dalla Svizzera, quantomeno dall'ottobre 2000.
Sulla scorta di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si può concludere che la ricorrente ha effettivamente soggiornato all'estero per oltre sei mesi, a partire quantomeno dall'ottobre 2000 fino ad almeno la fine del mese di aprile
Durante questo periodo, la sua presenza in Svizzera era limitata allo svolgimento della sua - ridotta - attività professionale. Il fatto che essa conservi una casella postale a __________, sulla strada per __________, che le permette di evitare di recarsi quotidianamente a __________ per ritirare la corrispondenza, non fa altro che confermare tali conclusioni. Comportandosi alla stregua di una frontaliera, il suo permesso di domicilio ha quindi perso inesorabilmente ogni validità. Su questa circostanza, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il mantenimento di un'attività lavorativa in Svizzera, peraltro ridotta nel caso dell'insorgente, comporta il decadimento del permesso di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. La residenza effettiva, ai sensi della menzionata disposizione, definisce infatti la permanenza di una persona in un determinato luogo. Una persona risiede effettivamente dove abita regolarmente; a maggior ragione se lo fa con la famiglia. Questo luogo non è necessariamente quello in cui lavora. La volontà del legislatore di far dipendere la perdita del permesso di domicilio da criteri prettamente formali non sarebbe rispettata se, allorquando questi due luoghi non coincidono, si dovessero valutare tutte le circostanze concrete e soppesare le relazioni mantenute nei due posti per stabilire, in definitiva, dove lo straniero ha conservato il centro dei propri interessi. L'adozione di criteri di giudizio di questo genere contrasterebbe con l'esigenza di semplicità e chiarezza richiesta nell'applicazione della norma di diritto federale (STF inedita 19 giugno 2000 in re E., consid. 4b). Va infine sottolineato che, nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, non vi è spazio per una ponderazione di interessi. Determinante è sapere se lo straniero abbia risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine, rinunciando alla propria attività professionale. Sono di conseguenza irrilevanti gli argomenti dell'insorgente, quando ritiene sproporzionato il provvedimento perché domiciliata in Svizzera dal 1984 o quando adduce che il centro dei suoi interessi sarebbe rimasto in Ticino, dove lavora ed è pure proprietaria di un appartamento (v. consid. 2; cfr. anche art. 8 cpv. 2 ODDS).
Così stando le cose, si deve dunque concludere che la decisione impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza del permesso di domicilio rilasciato a __________. Alla ricorrente rimane riservata la possibilità di chiedere un permesso di lavoro per confinanti. Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3 e 4 della Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia; 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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