AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.426
Data decisione, Autorità: 04.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00426
Lugano 4 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 novembre 2001 di
contro
la decisione 12 novembre 2001 (n. 48) del Dipartimento delle istituzioni, che ha respinto il ricorso degli insorgenti nei confronti della risoluzione 20 agosto 2001 del municipio di __________, in merito alla tassa dell'acqua potabile;
viste le risposte:
17 dicembre 2001 del municipio di __________;
8 gennaio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1° agosto 2001 il comune di __________ ha emesso nei confronti di __________ la tassa 2001 per la fornitura di acqua potabile alla casa che sorge sul mapp. __________ della frazione di __________. Detta tassa ammonta a fr. 190.--, e comprende una tassa base di fr. 100.-- (casa d'abitazione primaria), nonché un forfait di fr. 30.-- per ogni sanitario allacciato alla rete idrica (nella specie: wc, boiler, rubinetto cucina), dal momento che non vi è un contatore che possa quantificare il consumo effettivo di acqua.
B. __________ e __________ hanno interposto reclamo avverso tale tassazione, sostenendo di essere disposti a pagare per i lavori di manutenzione e pulizia delle installazioni, ma non per l'acqua, "che viene da Dio e non dagli uomini".
Con decisione 20 agosto 2001 il municipio di __________ ha respinto il reclamo e confermato la tassa, reputandola determinata da precise norme di regolamento e giustificata dall'impossibilità di una fornitura gratuita.
C. Contro la decisione municipale i ricorrenti si sono aggravati innanzi al Dipartimento delle istituzioni, ribadendo il proprio rifiuto di pagare per il consumo di acqua, "che è un'offerta a titolo gratuito da parte di Dio a tutti gli esseri viventi".
Gli insorgenti hanno nuovamente manifestato la propria disponibilità a contribuire ai lavori di manutenzione e pulizia delle installazioni, dichiarandosi altresì disposti a pagare per eventuali lavori eseguiti alle tubazioni. Ritengono tuttavia che l'azienda acqua potabile di __________ non avesse effettuato lavori annuali tali da giustificare una simile tassa.
D. Con decisione 12 novembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo di __________ e __________, reputando legittima la tassa annuale per l'anno 2001, dal momento che essa godrebbe di una sufficiente base legale e sarebbe proporzionata alla prestazione fornita dall'azienda municipalizzata.
E. Contro la predetta decisione __________ e __________ insorgono ora innanzi a questo Tribunale con ricorso 27 novembre 2001, completato dallo scritto 6 dicembre 2001. I ricorrenti si dichiarano disposti a pagare la tassa base (di fr. 100.--), che coprirebbe i costi fissi di manutenzione dell'impianto, mentre ribadiscono il rifiuto al pagamento di una tassa di consumo, in quanto "l'acqua è stata creata da Dio" e per tale ragione non avrebbe un prezzo, a differenza dei prodotti industriali, creati dall'uomo. Gli istanti affermano di non aver mai messo in dubbio che la tassa in questione sia legittima secondo le leggi ed i regolamenti dello stato, "ma secondo i regolamenti di Dio non lo è. Infatti Gesù dice 'date a Cesare quello che è di Cesare, ma date a Dio quello che è di Dio…'; ciò significa che potete pure chiedere le tasse su ciò che è vostro, ma non potete chiedere le tasse su ciò che è di Dio".
All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP, RL 2.1.3.1). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari dell'atto impugnato, discende dall'art. 43 PAmm, in virtù del rinvio operato dall'art. 42 LMSP. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto: l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa; l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto; l'eccesso e l'abuso di potere; la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 PAmm).
Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).
In questa sede, come pure davanti alle autorità inferiori, __________ e __________ si sono sostanzialmente limitati ad affermare la propria intenzione di non pagare una tassa sul consumo dell'acqua, dal momento che tale bene, creato da Dio, non apparterrebbe agli uomini.
I ricorrenti hanno espresso il proprio dissenso rispetto alla decisione del Dipartimento delle istituzioni, senza però indicare in che cosa si sostanzierebbe la violazione del diritto che vi si potrebbe ravvisare.
3.2. Il Tribunale cantonale amministrativo è chiamato a giudicare della conformità di una decisione con il diritto vigente, compreso il diritto costituzionale cantonale e federale, le convenzioni internazionali applicabili ed i principi generali del diritto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, CFPG, ad art. 61 PAmm, pagg. 316 ss.). È vero che questo Tribunale non si limita a verificare la corretta applicazione delle sole norme invocate dal ricorrente, ma è pur sempre indispensabile che il ricorrente faccia valere che la decisione impugnata sia illegittima, sia in qualche modo in contrasto con la legge, materiale o procedurale.
3.3. Ciò non è il caso nella presente fattispecie, dove gli istanti si sono limitati a propugnare le proprie convinzioni, religiose e/o filosofiche, senza per questo indicare in che maniera la decisione impugnata violerebbe il diritto positivo; anzi, affermando persino di non contestare la legittimità della suddetta decisione:
"non abbiamo mai messo in dubbio che questa tassa, secondo le vostre leggi e regolamenti, sia legittima, ma secondo i regolamenti di Dio non lo è".
Ebbene, questo Tribunale è invece chiamato ad applicare proprio le leggi ed i regolamenti secolari.
Non ravvisando una qualche censura alla decisione del dipartimento delle istituzioni, atta ad essere verificata da questo Tribunale alla luce del diritto applicabile, il ricorso di __________ e __________ va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 LMSP; 3, 18, 28, 43, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 200.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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