AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.422
Data decisione, Autorità: 07.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00422
Lugano 7 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2001 di
patr. dal lic. iur. __________
contro
la risoluzione 6 novembre 2001 (n. 5228) del Consiglio di Stato, che ha respinto "ai sensi dei considerandi" l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 25 luglio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
13 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano, è entrato in Svizzera nel 1971. Nel 1982, egli si è trasferito dalla Svizzera tedesca in Ticino. Al beneficio di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato per il 10 marzo 2000, il ricorrente è sposato con la connazionale __________, anch'essa titolare di un permesso C. Dalla loro unione sono nati __________, __________ e __________. Nel 1996, i coniugi __________ si sono separati.
B. Il 2 marzo 2000, l'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano (in seguito: URS) ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino, per questi motivi:
"Lo straniero in oggetto è titolare del permesso sopraindicato. Da tempo non abita più a __________: dall'1.4.98 al 15.1.99 ha abitato a __________ in via __________, dall'1.2.99 al 31.3.99 ad __________ presso il __________ e dall'1.4.99 si è trasferito a __________ presso il . Il responsabile del ristorante ci comunica in data odierna che, sebbene abbia ancora suoi effetti personali in camera, da circa un mese non lo vede più. L' si era presentato ai nostri sportelli il 15.7.99, promettendo che stava cercando un appartamento confacente e che sarebbe ritornato portando uno scritto dove spiegava perché non aveva ancora un'abitazione fissa. Visto che non si è più ripresentato, favorite cortesemente verificare se ha lasciato il nostro territorio (se sì, per dove e quando)".
Il 6 marzo 2000, la Polizia cantonale ha trasmesso all'URS il seguente rapporto di esecuzione:
"Da informazioni assunte, l'__________ abita saltuariamente dalla ex moglie __________ a __________ in via __________. Preso contatto con quest'ultima, è stata resa edotta sulla situazione ed invitata ad avvertire il marito appena lo vede sul da farsi".
Sulla scorta delle premesse emergenze, visto pure che __________, nonostante diversi richiami, non aveva chiesto la proroga del termine di controllo del suo permesso di domicilio, il 10 aprile 2000 l'URS ha ritenuto che il 10 marzo precedente l'interessato avesse lasciato il territorio cantonale per una "destinazione sconosciuta".
C. a) Nel gennaio 2001, __________ si è rifatto vivo presso l'URS. Egli ha chiesto la proroga del termine di controllo del suo permesso C, sostenendo in sostanza di aver alloggiato presso il __________ di __________ e di essersi nel frattempo trasferito presso l'abitazione di sua moglie a __________ per il bene di sua figlia __________.
b) Il 9 luglio 2001, il municipio di __________ ha preavvisato negativamente la proroga del permesso di domicilio del ricorrente a causa dei suoi debiti, rilevando inoltre che, nel febbraio 2001, la Polizia comunale di __________ aveva interpellato telefonicamente __________, la quale aveva dichiarato che suo marito risiedeva in Italia e alloggiava saltuariamente a __________.
c) Con decisione 25 luglio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________. L'autorità ha ritenuto che con la domanda di ripristino del gennaio 2001, l'interessato avesse riconosciuto che la validità del suo permesso era venuta meno. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato la necessità di soggiornare in Ticino, visto che non viveva da tempo con sua figlia __________ e che poteva risiedere nella fascia di confine e mantenere così un rapporto padre-figlia regolare.
D. Con giudizio 6 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha precisato che il ricorrente, contrariamente a quanto indicato dall'autorità di prime cure, non aveva mai annunciato la propria partenza dal territorio cantonale, ma si era semplicemente reso irreperibile. Di conseguenza, il 10 marzo 2000 il permesso dell'interessato non aveva perso immediatamente di validità. L'Esecutivo cantonale ha comunque confermato il provvedimento dipartimentale, ritenendo che __________ avesse risieduto in modo effettivo all'estero per un periodo superiore a sei mesi, precisamente dal 10 marzo 2000 al 19 gennaio 2001. A sostegno dalla sua tesi, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'insorgente, siccome da tempo domiciliato in Svizzera, sapeva quali erano i suoi obblighi circa la proroga del termine di controllo dello stesso e che il suo comportamento non faceva altro che confermare la sua assenza dal territorio elvetico. Tanto più, ha soggiunto il Governo, che egli non aveva apportato alcuna prova che confutasse gli accertamenti della Polizia cantonale e dell'URS.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Contesta che, nel caso di specie, sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio. Sostiene che la decisione impugnata si fonda su insufficienti elementi probatori e che non spetta a lui dimostrare i fatti posti a fondamento della stessa. Sostiene di aver sempre risieduto nel nostro cantone, a parte saltuari soggiorni di vacanza presso sua madre in provincia di __________. Inoltre sua moglie, soggiunge l'interessato, non ha mai dichiarato alla polizia che egli risiedeva all'estero e il gerente dell'Albergo __________ di __________, __________, si è limitato ad affermare che non lo vedeva da un mese e che vi erano sempre i suoi effetti personali in camera. Critica le autorità inferiori per non averlo nemmeno interrogato personalmente. In questa sede, il ricorrente versa agli atti diversa documentazione, richiama diversi incarti e chiede di sentire diversi testi, tra i quali sua moglie e __________. Postula infine che venga concesso l'effetto sospensivo al gravame.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà in seguito (consid. 5), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni, se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi. La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha, in effetti, voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e, per ragioni pratiche, ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 segg.). Se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).
In concreto, come ha rettamente rilevato il Consiglio di Stato, il fatto che __________ fosse irreperibile, non significa che egli avesse notificato la sua partenza per l'estero che, per di più, non ha mai sottoscritto. Ferme queste premesse, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che l'insorgente, siccome da tempo domiciliato in Svizzera, sapeva quali erano i suoi obblighi circa la proroga del termine di controllo dello stesso e che, pertanto, il suo comportamento non faceva altro che confermare che egli aveva lasciato il territorio elvetico durante almeno sei mesi. Il Governo ha pure dato particolare evidenza al fatto che il gerente dell'albergo di __________ non aveva più visto l'insorgente da circa un mese e che la moglie del ricorrente aveva dichiarato telefonicamente a un agente della Polizia comunale di __________ che suo marito abitava in Italia ed alloggiava ogni tanto presso di lei.
4.1. Il 12 marzo 1999 l'URS ha convocato il ricorrente, affinché presentasse il suo permesso di domicilio e il suo passaporto, sollecitandolo nuovamente il 6 luglio 1999 e il 13 gennaio 2000. A tutti questi scritti, inviati al domicilio di __________ di sua moglie, l'insorgente non ha dato riscontro, mentre va osservato che l'avviso di scadenza del permesso C, inviato a __________ il 3 gennaio 2000 all'indirizzo di __________, è stato retrocesso all'URS in quanto l'interessato aveva da tempo traslocato. Il 2 marzo 2000, l'URS ha quindi chiesto alla Polizia cantonale di verificare se __________ avesse lasciato il territorio cantonale ("se sì, per dove e quando"), precisando che il ricorrente aveva abitato dall'1.4.98 al 15.1.99 a __________ in via __________, dall'1.2.99 al 31.3.99 ad __________ presso l'albergo __________, e che l'1.4.99 si era trasferito presso il __________ a __________, dove il responsabile dell'esercizio pubblico non lo vedeva più da circa un mese, nonostante la presenza dei suoi effetti personali in camera. L'URS ha pure sottolineato che __________ non si era più visto dal 15.7.99, dopo che si era presentato ai suoi sportelli, promettendo di cercare un appartamento confacente e di tornare per portare uno scritto per spiegare i motivi per cui non aveva un'abitazione fissa.
Dando seguito alla richiesta dell'URS, il 6 marzo 2000 la Polizia cantonale ha accertato che:
"Da informazioni assunte l'__________ abita saltuariamente dalla ex moglie __________ a __________ in via __________. Preso contatto con quest'ultima, è stata resa edotta sulla situazione ed invitata ad avvertire il marito appena lo vede sul da farsi".
Il 9 luglio 2001 il municipio di __________ ha preavvisato negativamente la proroga del permesso di domicilio del ricorrente, rilevando, tra l'altro, che egli non era più affiliato a una cassa malati dal 31.12.2000 e che, nel febbraio 2001, la Polizia comunale di __________ aveva interpellato telefonicamente __________, la quale aveva dichiarato che suo marito risiedeva in Italia e alloggiava ogni tanto a __________.
4.2. Ora, sulla scorta delle premesse emergenze, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che __________, dal 10 marzo 2000 al 19 gennaio 2001, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi. In altre parole, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non dimostrano l'assenza semestrale all'estero dell'interessato. Certo, il ricorrente si è reso troppe volte irreperibile, omettendo di dar seguito alle convocazioni dell'URS. Come se non bastasse, egli non ha richiesto tempestivamente la proroga del termine della sua autorizzazione di domicilio. D'altra parte, l'avviso di scadenza del suo permesso C del 3 gennaio 2000 è stato retrocesso all'URS in quanto l'interessato non abitava più a __________ e tale fatto era conosciuto dall'autorità, la quale aveva inviato diversi scritti di convocazione del ricorrente a __________ presso la figlia __________ (v. scritti 12 marzo e 6 luglio 1999, 13 gennaio 2000 dell'URS nonché la richiesta del 2 marzo successivo alla Polizia cantonale). Tali indizi non significano tuttavia che __________, nel periodo preso in considerazione dal Governo a fondamento del proprio giudizio, si trovasse prevalentemente all'estero. Tanto meno le informazioni raccolte dalle diverse autorità presso la moglie del ricorrente: dal rapporto di esecuzione della Polizia cantonale del 6 marzo 2000 risulta soltanto che __________ abitava saltuariamente la moglie, mentre dal preavviso 9 luglio 2001 del municipio di __________ si evince, per quanto qui interessa, che la consorte dell'insorgente avrebbe dichiarato alla Polizia comunale di __________, del resto telefonicamente, che egli abitava in Italia. Non è dato tuttavia sapere a partire da quando. Ancor meno dalla dichiarazione di __________, responsabile del __________, allegata all'istanza del 5 gennaio 2001, il quale confermava la presenza di __________ a __________ dal 4 aprile 1999. E' vero che tale dichiarazione non è datata; d'altra parte, ciò non significa ancora che l'interessato non fosse presente sul territorio elvetico dopo il marzo 2000. In sostanza, gli atti di causa si rivelano insufficienti per pronunciarsi nel merito.
In simili circostanze si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda ad accertare ancora una volta se siano adempiuti tutti i requisiti di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Essa verificherà se __________ ha effettivamente risieduto all'estero dal 10 marzo 2000 al 19 gennaio 2001. Il Governo provvederà in questo senso ad interrogare l'interessato, sua moglie e __________. Valuterà inoltre l'incidenza delle dichiarazioni prodotte in questa sede rilasciate da diverse persone, e acquisirà agli atti, se necessario, la notifica delle presenze dell'interessato presso l'Albergo __________ di __________. E' vero che il ricorrente poteva notificare i diversi mezzi di prova e versare agli atti la documentazione in precedenza, senza attendere di adire questo Tribunale, ma è altrettanto vero che l'Esecutivo cantonale non poteva rinunciare in tutti i casi ad esperire un'istruttoria per i motivi esposti in precedenza.
Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 novembre 2001 (n. 5228) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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