AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.421
Data decisione, Autorità: 03.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00421
Lugano 3 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2001 di
contro
la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato, no. 5237, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 31 agosto 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;
vista la risposta 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che alle ore 7.55 del 23 marzo 2001 si è verificato in territorio di __________, zona __________, un incidente della circolazione con ferimento che ha visto coinvolti l'automobilista __________ ed il motociclista __________;
che i veicoli dei due protagonisti, che procedevano in direzione di __________, sono entrati in collisione quando il ricorrente ha iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi su un piazzale malgrado l'esistenza di una linea di sicurezza, mentre da tergo sopraggiungeva un motoveicolo che stava sorpassando la colonna che procedeva a singhiozzo;
che l'automobilista ha dichiarato di avere effettuato la manovra di svolta solo dopo essersi accostato alla linea di sicurezza, di avere controllato lo specchietto retrovisore e di avere esposto l'indicatore di direzione, ha addotto un'impellente necessità di fermarsi per un malore ed ha sostenuto che il motociclista sopraggiungeva oltre la linea di sicurezza ed a velocità inadeguata, per cui il sinistro sarebbe imputabile a quest'ultimo;
che il centauro dal canto suo ha affermato che procedeva a 50 km/h nella propria corsia e che la manovra di svolta del coprotagonista è stata repentina, mentre la teste __________ ha confermato che la manovra di svolta è avvenuta senza preselezione;
che il 20 luglio 2001 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.- oltre a tasse e spese, per avere iniziato una manovra di svolta a sinistra, in luogo vietato dalla linea di sicurezza, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso;
che tale decisione è cresciuta in giudicato;
che basandosi su tali emergenze il 31 agosto 2001 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ un ammonimento;
che contro tale decisione l'interessato è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento sulla scorta degli argomenti sopra esposti, facendo controfirmare il gravame da un'ulteriore testimone che avrebbe visto i fatti osservando il proprio specchietto retrovisore;
che il 6 novembre 2001 l'esecutivo, ritenendo di non avere motivo per scostarsi dagli accertamenti del giudizio penale, ha respinto il gravame, ritenendo adeguata la misura impugnata;
che __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulando l'annullamento della sanzione ribadendo che la manovra, benché illecita, era dovuta ad un malore e pertanto giustificabile siccome eseguita con le dovute precauzioni, mentre la collisione risulterebbe imputabile al solo motociclista;
che il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr, ed il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il provvedimento che dispone l'ammonimento di un conducente non ha carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, pag. 263), per cui il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica della violazione del diritto, che comprende in particolare l'apprezzamento erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm);
che la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; in casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr);
che secondo il Tribunale federale, per decidere se è dato un caso di lieve entità bisogna tenere conto della gravità della colpa commessa e della reputazione del multato come conducente di veicoli a motore, mentre il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico dev'essere considerato solamente se rilevante per commisurare la colpa (DTF 125 II 561 segg.);
che, di principio, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, anche se la stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, si fonda unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni sono stati uditi soltanto dagli agenti di polizia, in assenza del prevenuto;
che l'interessato non può quindi pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 = JdT 1996, 698);
che l'autorità amministrativa può nondimeno scostarsi dagli accertamenti operati dal giudice penale in palese contrasto con le risultanze degli atti (DTF 119 Ib 163 seg.);
che, in concreto, l'insorgente non ha impugnato la decisione di multa, che è cresciuta in giudicato, e nemmeno contesta l'illiceità della manovra di svolta a sinistra oltre la linea di sicurezza;
che dal rapporto di polizia risulta chiaramente che la teste __________, che seguiva a breve distanza il ricorrente, ha smentito che prima di svoltare egli avesse effettuato una preselezione;
che non vi è motivo di dubitare dell'imparzialità di tale testimonianza, mentre la deposizione __________, che il ricorrente ha prodotto solo davanti al Consiglio di Stato, appare meno credibile, visto che questa testimone, che avrebbe seguito l'intera manovra nello specchietto retrovisore e pertanto da un punto di osservazione meno favorevole della teste __________, anziché deporre sui fatti da lei percepiti direttamente si limita ad attestare genericamente che il gravame in toto corrisponde a verità, quando di parte dei fatti ivi riportati (ad esempio i crampi allo stomaco) non sono sicuramente stati a sua conoscenza;
che il coinvolgimento in un incidente della circolazione con ferimento avvenuto mentre l'insorgente svoltava sopra la linea di sicurezza, in presenza di una teste che negava che la manovra fosse avvenuta previa debita preselezione, in assenza di elementi a comprova dei crampi allo stomaco invocati dal ricorrente a propria giustificazione, costituiva sicuramente una situazione la cui gravità complessiva avrebbe dovuto fargli prevedere la possibile adozione di misure amministrative;
che ciò malgrado in sede penale egli non ha addotto ulteriori prove né ha impugnato la risoluzione di multa;
che pertanto rettamente il Consiglio di Stato non ha ravvisato gli estremi per discostarsi dai fatti accertati in sede penale;
che la gravità di tali fatti è tale da giustificare l'adozione di una sanzione amministrativa nei confronti del ricorrente;
che la pronuncia di un ammonimento costituisce la meno incisiva di tali misure e pertanto risulta sicuramente conforme al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost);
che il ricorso deve quindi essere respinto, con seguito di tasse e spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 cpv. 2 Cost, 6 CEDU, 16 cpv. 2 LCStr, 10 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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