AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.419
Data decisione, Autorità: 15.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00419
Lugano 15 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5213) che annulla la licenza edilizia 17 luglio 2001 rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
11 dicembre 2001 del municipio di __________;
11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
14 gennaio 2002 di __________ e __________, __________, __________ e __________;
preso atto della replica 8 febbraio 2002 e delle dupliche:
20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
27 febbraio 2002 di __________ e __________, __________, __________ e
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 aprile 2001, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare nel nucleo di __________, su un terreno (part. n. __________ RF), in leggero pendio.
L'edificio, a pianta rettangolare (ca. m 5.50 x 12.00), occuperebbe quasi interamente un piccolo fondo (66 mq), compreso fra la casa dei coniugi __________ (part. n. __________) e quella dei resistenti __________ (part. n. __________), alle quali sarebbe addossato sui lati SW, rispettivamente NE.
La costruzione, articolata su tre livelli abitabili, sarebbe coperta da un tetto piano, agibile come terrazza, posto ad un'altezza di m 7.80 dal terreno antistante la facciata SE, rispettivamente a m 6.30 dal terreno sistemato verso monte. La terrazza sarebbe racchiusa da un muro perimetrale alto m 2.90, dotato di ampie aperture sui lati SE e SW, eretto prolungando verso l’alto le facciate sottostanti. La parte posteriore della terrazza (m 5.50 x 5.50) verrebbe inoltre coperta da una soletta, formante un vano diviso a metà da una vetrata, destinata a separare la parte comunicante con l’esterno da quella che è invece collegata per mezzo di una scala al salotto sottostante.
Tenendo conto dell’altezza del muro che racchiude il tetto-terrazza, la facciata SE dell’edificio sarebbe quindi alta m 10.70, mentre quella opposta raggiungerebbe l'altezza di m 6.30. La parte della facciata NE non contigua all'edificio dei resistenti __________ (part. n. __________) si innalzerebbe a sua volta sino a m 10.00 dal terreno sistemato. L'altezza della parte restante, che i piani omettono erroneamente di raffigurare, aumenterebbe gradatamente sino a raggiungere il valore di m 10.70 nel punto in cui si raccorda alla facciata SE. Analoga sarebbe l'altezza della facciata opposta (SW), parzialmente raffigurata dalla sezione A-A. Questa facciata sarebbe in parte contigua allo stabile dei resistenti __________ (part. n. __________) ed in parte arretrata di circa 2.00 m da tale edificio, rispettivamente dal confine prospiciente.
Alla domanda di costruzione si sono opposti i vicini summenzionati, contestando l'intervento dal profilo estetico, degli indici, delle altezze e delle distanze verso la costruzione che sorge sulla part. n. __________.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 17 luglio 2001 il municipio ha respinto l'opposizione dei vicini, rilasciando la licenza richiesta, alla condizione che le finestre dei bagni poste di fronte allo stabile dei resistenti __________ fossero realizzate a semplice luce.
C. Con giudizio 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti. Il Governo ha anzitutto ritenuto che il muro perimetrale della terrazza non potesse beneficiare del supplemento di 2 m di altezza, concesso dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per i parapetti dei tetti piani. Ha inoltre escluso che questa facilitazione potesse essere accordata all'ampio vano coperto, definito "locale-scale", che verrebbe realizzato sul lato NW della terrazza.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
A mente dell'insorgente, la controversa costruzione rientrerebbe nei limiti dell'ingombro verticale massimo ammesso dalla succitata norma di PR. Il "locale-scale" sarebbe inoltre da considerare come parte integrante della terrazza, in quanto destinato a permettere di accedervi.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio si limita invece a chiedere il ripristino della licenza.
I vicini opponenti, dal canto loro, postulano la conferma del giudizio impugnato, ribadendo in questa sede le censure riferite all'estetica ed alle distanze, che il Consiglio di Stato ha omesso di esaminare.
F. In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive tesi.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale. Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.1. L'altezza degli edifici è disciplinata dall'art. 11 NAPR di __________, a norma del quale:
"ove non sia diversamente stabilito da prescrizioni particolari, l'altezza massima delle nuove costruzioni è di m 9.00; può inoltre essere concessa la formazione di uno zoccolo di m 1.50 al fine di una migliore disposizione delle costruzioni.
Le terrazze sui tetti piani possono essere munite di parapetto alto fino a m 2.00 non computabile nell'altezza della costruzione; uguale sporgenza possono avere i corpi tecnici, quale che sia il tipo di copertura."
Il supplemento di altezza di 2.00 m, concesso dall'art. 11 cpv. 2 NAPR a favore dei parapetti delle terrazze sui tetti piani, dovrebbe costituire una misura volta ad incentivare la formazione di spazi utilizzabili sui tetti degli edifici. La concessione dell'agevolazione non è subordinata a particolari condizioni, riferite alle caratteristiche architettoniche di questi manufatti od alle ripercussioni determinate dai relativi ingombri sui fondi vicini.
2.2. Controversa, in concreto, è anzitutto la questione a sapere se i muri perimetrali della terrazza del tetto, alti circa m 2.90, possono essere assimilati ad un parapetto e beneficiare del supplemento d'altezza previsto dall'art. 11 cpv. 3 NAPR.
Il Consiglio di Stato l'ha escluso, obiettando che il parapetto deve distinguersi dalla facciata sottostante. La tesi non è suffragata né dal tenore letterario della norma in esame, né dalle sue finalità. Di conseguenza, nulla permette di affermare che i parapetti delle terrazze dei tetti non possano essere costituiti da un semplice prolungamento verso l'alto delle facciate sottostanti. Non viola quindi il diritto assimilare ad un parapetto il muro perimetrale in contestazione.
L'altezza del muro in contestazione, misurata a partire dal livello della terrazza (m 2.90), supera tuttavia il limite di m 2.00, sancito dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per la concessione dell'abbuono. Il municipio ha ritenuto che l'eccedenza (+ m 0.90) potesse essere compensata dalla minor altezza della costruzione sottostante (m 7.80), inferiore al limite di m 9.00, prescritto dal cpv. 1. Benché opinabile, la tesi dell'autorità comunale non appare insostenibile. Fintanto che non superano il limite di 9.00 m, dal profilo degli ingombri verticali e delle ripercussioni ingenerate sui fondi vicini, l'altezza della costruzione, rispettivamente il livello del tetto-terrazza sono infatti irrilevanti.
Nella misura in cui censura l'altezza dei muri perimetrali della terrazza, il giudizio impugnato non può quindi essere confermato.
2.3. Oggetto di contestazione è tuttavia anche l'altezza del cosiddetto "locale-scale", che verrebbe realizzato sul lato NW della terrazza sino ad un'altezza di m 2.90 dal livello di quest'ultima.
Il municipio ha ritenuto questo vano di m 5.50 x 5.50, diviso a metà da una vetrata che separa la parte collegata al salotto sottostante dalla parte comunicante con l'esterno, fosse assimilabile ad un corpo tecnico e potesse a sua volta beneficiare del supplemento d'altezza previsto dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per questo genere di manufatti.
La tesi non può essere condivisa, poiché procede da un'interpretazione insostenibile della nozione di corpo tecnico. Per corpo tecnico, occorre in effetti intendere un manufatto, di piccole dimensioni, destinato esclusivamente ad assicurare la funzionalità della costruzione dal profilo tecnico, inidoneo ad essere utilizzato per scopi abitativi. Condizione, questa, che in concreto non appare soddisfatta, stante che l'intera parte del vano comunicante con l'esterno, ma coperta, può essere utilizzata per scopi che vanno ben oltre quello di assicurare l'accesso alla terrazza.
A giusta ragione il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che questa parte della costruzione non potesse essere assimilata ad un corpo tecnico. Non essendo date le premesse per concedere il supplemento d'altezza previsto dall'art. 11 cpv. 3 LE per questo genere di manufatti, la costruzione non può di conseguenza essere autorizzata, poiché sui lati NE e SW supera di un metro l'altezza massima prescritta dall'art. 11 cpv. 1 LE.
Nella misura in cui è riferito all'altezza delle facciate NE e SW in corrispondenza del cosiddetto "locale scale", il giudizio governativo sfugge pertanto alle critiche del ricorrente.
3.1. Giusta l'art. 5 cpv. 1 e 2 NAPR:
"1Verso fabbriche altrui si devono osservare le seguenti distanze:
m 4.00 se nel muro dell'edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a prospetto;
m 3.00 se vi sono finestre od altre aperture a semplice luce;
m 3.00 oppure in contiguità verso edificio senza aperture.
2La qualità delle aperture si giudica secondo le corrispondenti nor- me della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero."
3.2. Nell'evenienza concreta, parte della facciata SW dell'edificio verrebbe a sorgere a 2.00 m dalla facciata NE della casa dei resistenti __________. Poco importa ai fini del giudizio stabilire se in quest'ultima facciata vi siano o meno aperture. Anche se non ve ne fossero, la facciata SW della controversa costruzione violerebbe infatti la distanza minima di 3.00 m, prescritta dall'art. 5 cpv. 1 NAPR in alternativa alla contiguità.
Trattandosi di un difetto al quale non può essere facilmente posto rimedio, la licenza edilizia non può essere ripristinata nemmeno parzialmente con l'aggiunta di clausole accessorie.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 5, 11 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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