AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.416
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00416
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 6 novembre 2001 (n. 5238) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 settembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
4 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 17 marzo 1997 il cittadino albanese __________ è entrato illegalmente in Svizzera, depositando una domanda d'asilo sotto false generalità (__________, cittadino iugoslavo nato il __________), sulla quale l'Ufficio federale dei rifugiati non è entrato in materia. Il 22 dicembre 1997 il ricorrente si è sposato ad __________ con la cittadina elvetica __________. Per questo motivo, egli ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 23 aprile 2001. Dalla loro unione è nata __________. __________ ha un altro figlio, __________, nato da una precedente relazione.
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha cambiato diversi posti di lavoro (nella ristorazione e nel giardinaggio), rimanendo a volte disoccupato. Egli ha inoltre interessato a più riprese le autorità amministrative e giudiziarie. Con decreto d'accusa 1° settembre 1997 il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per violazione della LDDS e per furto di poca entità. Il 16 dicembre 1997, l'Untersuchungsrichteramt III Berna-Mittelland lo ha condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e a una multa di fr. 800.– per violazione della LDDS, circolazione senza licenza di condurre, falsità in certificati ed infrazione alla LCStr. Il 21 gennaio 1999, il Polizeirichteramt del canton Zugo gli ha inflitto una multa di fr. 400.– per infrazione alla LCStr, mentre il 22 marzo successivo l'Einzelrichteramt del medesimo cantone lo ha condannato a una sanzione pecuniaria di fr. 200.– per aiuto all'entrata e soggiorno illegale di due cittadini stranieri. Per questo motivo, il 28 aprile 1999 l'interessato è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Con decreto d'accusa 3 maggio 1999, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 300.– per infrazione qualificata alla LDDS. Nel contempo, gli ha revocato la sospensione condizionale della pena inflittagli il 16 dicembre 1997. Con decreto d'accusa 24 giugno 1999 il ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a 30 giorni di detenzione e a una multa di fr. 500.– per infrazione alla LDDS e per circolazione con veicoli a motore senza la licenza di condurre. Il periodo di prova della sospensione condizionale della pena del 3 maggio 1999 è stato prolungato di 1 anno. Il 23 settembre 1999 il ricorrente è stato nuovamente ammonito dal dipartimento "per la seconda e ultima volta". Con sentenza 14 febbraio 2001, la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 10 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione alla LDDS, riciclaggio di denaro e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Nel contempo, il Tribunale penale ha revocato la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa 3 maggio 1999.
B. L'11 settembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo del permesso di dimora a __________ a causa della condanna penale del 14 febbraio precedente. Gli ha ricordato che era già stato minacciato a due riprese di espulsione in caso di recidiva. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 7, 9, 10, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 6 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente era prevalente su quello dello stesso di vivere con la sua famiglia in Svizzera. Il Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro del ricorrente nel suo Paese d'origine e ha rilevato che il provvedimento adottato gli permetteva di rientrare in Svizzera nell'ambito di soggiorni turistici per rendere visita a sua moglie e a sua figlia, nel caso in cui esse non volevano accompagnarlo in __________.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Chiede di essere sentito. Ritiene che i suoi precedenti penali non siano di una gravità tale da comportare il mancato rinnovo del suo permesso di dimora. Sostiene, in ogni caso, che la decisione impugnata è sproporzionata in quanto impone a sua figlia e a sua moglie di vivere la relazione famigliare in __________ con l'inevitabile rottura dei rapporti con il figlio di primo letto di quest'ultima. Invoca la parità di trattamento con I.V., il quale era stato condannato insieme a lui il 14 febbraio 2001 e a cui il dipartimento avrebbe rinnovato il permesso di dimora. Postula infine che venga concesso l'effetto sospensivo al ricorso.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini albanesi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, __________ è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data. Se la proroga del permesso sollecitato possa essergli rifiutata è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che lega l'insorgente alla moglie e a sua figlia, dal momento che il gravame è ricevibile giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario sentire l'insorgente, in quanto la sua audizione non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quando la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).
3.2. Con i suoi delitti, __________, che è ex agente di polizia, ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita e di avere difficoltà di adattamento. Il fatto di favorire l'entrata, il soggiorno o l'uscita illegale di cittadini stranieri è un reato grave in materia di diritto degli stranieri. L'insorgente è recidivo. Infatti, egli non ha mai smesso di delinquere da quando è entrato in Svizzera commettendo reati sempre più gravi, gli ultimi dei quali durante il periodo di prova di cui aveva beneficiato nei decreti di accusa del 3 maggio e 24 giugno 1999. Date le circostanze, il fatto che egli non abbia subìto condanne per un totale di almeno due anni di detenzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, considerato dalla prassi come soglia a partire dalla quale vi è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso (DTF 120 Ib 6 consid. 4), non è decisivo dato che tali requisiti sono puramente indicativi. L'insorgente, già minacciato a due riprese di espulsione nel 1999, dimostra pure che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS). Egli ha denotato una certa instabilità professionale, rimanendo pure disoccupato. Per di più, egli ha a carico ben 17 attestati per carenza beni per un totale di fr. 14'542.35 e ha ancora aperte 6 procedure esecutive per complessivi fr. 4'343.80 (v. rapporto informativo 27 giugno 2001 della Polizia cantonale).
In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS, ciò che fa di lui un persona indesiderata in Svizzera.
Infine, contrariamente a quanto adduce l'insorgente, il dipartimento non ha rinnovato il permesso di soggiorno a I.V. (decisione confermata dal Tribunale in data odierna). Di conseguenza, __________ non può invocare un'ipotetica parità di trattamento con il caso citato.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino albanese, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 20 febbraio 2002 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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