AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.414
Data decisione, Autorità: 03.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00414
Lugano 3 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 novembre 2001 di
patr. da: avv. __________ e __________
contro
la decisione 6 novembre 2001, no. 5198, con cui il Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario;
vista la risposta 7 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. , qui ricorrente, è entrato alle dipendenze dell' nel 1963 per svolgere l'apprendistato di impiegato di commercio. Dopo aver compiuto diverse esperienze esterne, dal 1° ottobre 1976 al 30 marzo 1987 ha operato presso il dipartimento servizi della succursale di __________, fino a divenirne il capo. Dal 1° aprile 1987 ha assunto la carica di responsabile del private banking, dapprima della sede __________ ed in seguito di tutto il cantone. Ha lasciato l'istituto bancario il 30 giugno 2001.
B. Il 9 maggio 2001 __________ ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un'istanza tendente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario finanziario.
Raccolto il preavviso negativo del Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con decisione 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta istanza. Secondo il Governo, l'interessato, sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, non può beneficiare del regime transitorio istituito dall'art. 23a LFid, non avendo esercitato l'attività di consulente finanziario ininterrottamente dal 1980, come richiesto da tale norma, bensì solo a far tempo dal 1987.
C. Contro la predetta risoluzione governativa, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della controversa autorizzazione. Rilevato di aver svolto sin dal 1974 attività analoghe a quelle di un fiduciario finanziario, l'insorgente censura la restrittiva interpretazione dell'art. 23a LFid sostenuta dall'istanza inferiore, siccome lesiva della libertà economica. L'esercizio di attività fiduciarie tra il 1980 e il 1985 non sarebbe infatti un requisito idoneo a garantire l'accesso alla professione solo ad operatori competenti ed affidabili. Occorrerebbe piuttosto valutare nel complesso il profilo professionale dei richiedenti. Nella medesima ottica, sarebbe altresì anticostituzionale esigere il possesso di un titolo di studio, senza, in alternativa, permettere anche a persone con lunga esperienza pratica di svolgere l'attività di fiduciario.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomenti che, per quanto necessario, verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8a LFid), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali figura il possesso di un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento di un'esperienza pratica di due anni nel settore specifico in cui s'intende conseguire l'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid). La legge prevede tuttavia diverse eccezioni all'obbligo autorizzativo: in particolare, non sono tenuti a chiedere alcun permesso i collaboratori e le persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmi e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti (art. 4 cpv. 1 lett. b LFid). In considerazione della loro preparazione e della disciplina alla quale sono assoggettati, questi operatori forniscono difatti già il necessario affidamento (cfr. rapporto 6.4.1984 della Commissione della legislazione sul messaggio 8.3.1983 del Consiglio di Stato concernente la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, pag. 549).
2.2. Giusta l'art. 23 cpv. 3 LFid le persone che il 1° gennaio 1985, quando è stato introdotto il regime autorizzativo, pur essendo sprovvisti dei necessari titoli di studio, esercitavano da almeno cinque anni e a titolo principale attività fiduciarie, potevano richiedere, entro il 31 dicembre del medesimo anno, di essere ammessi all'esercizio della professione. Scopo di tale norma era quello di tutelare le situazione acquisite di coloro che operavano da lungo tempo come fiduciari, evitando loro di dover cambiare professione o quantomeno esercitarla secondo modalità sostanzialmente diverse: pretendere da costoro il conseguimento di un titolo di studio avrebbe configurato, date le circostanze, una misura eccessivamente rigorosa, atteso che essi dovevano comunque adempiere gli altri requisiti posti dalla nuova legge (cfr. RDAT II-2001 N. 51, consid. 2.1; RDAT II-1996 N. 54, consid. 5c).
Con l'art. 23a LFid, introdotto nel 1988, la possibilità di ottenere l'autorizzazione è stata estesa alle persone che, essendo prive di un titolo di studio riconosciuto, avrebbero dovuto far capo all'art. 23 cpv. 3 LFid, ma che, all'entrata in vigore della LFid, non hanno potuto beneficiare di quest'ultima disposizione poiché esentati dall'obbligo autorizzativo, in forza dell'art. 4 LFid (cfr. messaggio del Consiglio di Stato 1.3.1988 concernente la modifica della LFid, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, p. 958 s.). Costoro possono richiedere in ogni tempo l'autorizzazione, a condizione che al 1° gennaio 1985 abbiano esercitato da almeno 5 anni e a titolo principale la relativa professione e abbiano poi continuato ad esercitarla senza interruzione fino all'introduzione della domanda. In tale categoria di persone rientrano, tipicamente, quei funzionari di banca che, per le funzioni svolte, avrebbero potuto ottenere l'autorizzazione quale fiduciario quando è entrata in vigore la legge, ma che hanno continuato la loro attività ed hanno deciso di iscriversi all'albo dei fiduciari solo successivamente (cfr. rapporto 10.6.1988 della Commissione della legislazione sul messaggio citato, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, p. 968).
2.3. È considerato fiduciario finanziario ai sensi dell'art. 7 LFid chi svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e amministrazione di patrimoni (b), intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e di quote di proprietà (c), intermediazione di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori segnatamente attraverso borse operanti nei rispettivi rami (d), operazioni di cambio eseguite a titolo principale (e), intermediazione e raccolta di fondi per investimenti in generale (f).
I titoli di studio riconosciuti per esercitare quale fiduciario finanziario sono indicati all'art. 12 LFid: trattasi della licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un'universitaria svizzera (lett. a), del diploma ottenuto presso una scuola superiore svizzera di economia e d'amministrazione (SSQUEA, ora SUPSI) (b) e dell'autorizzazione ad esercitare come fiduciario commercialista a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo finanziario (c).
3.2. Essendo il ricorrente sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, occorre verificare se siano adempiuti i requisiti posti dall'art. 23a LFid.
È incontestato che tra il 1987 e il momento di presentazione della domanda di licenza, egli abbia ininterrottamente esercitato, all'interno dell'__________, attività assimilabili a quelle di un fiduciario finanziario. La medesima conclusione non torna per contro applicabile all'incarico svolto negli anni precedenti, a partire dal 1980. Come si evince, oltre che dall'attestato del datore di lavoro, anche dal curriculum vitae, durante quegli anni l'interessato si è infatti occupato di problemi logistici ed organizzativi. Egli ha curato, in particolare, l'introduzione dei sistemi informatici nei settori amministrazione titoli, borsa e portfolio management system. A giusta ragione l'autorità di prime cure ha osservato che, in tale posizione, egli non si è trovato nella condizione di fungere da immediato supporto ad una cerchia indeterminata di clienti, agendo cioè a favore di terzi, come impone il ruolo del fiduciario (art. 1 cpv. 1 LFid). La sua funzione era per contro orientata verso i colleghi, che, a loro volta, trattavano con l'utenza. Inoltre, e soprattutto, dal profilo materiale la sua attività non consisteva nel fornire consulenza in tema di strategie d'investimento, né egli rispondeva della gestione dei patrimoni della clientela. Svolgeva piuttosto un compito d'appoggio, di assistenza interna, tesa a migliorare l'efficacia strutturale e organizzativa dell'istituto di credito. Ovviamente tale compito non solo presupponeva una certa conoscenza dell'attività dei gestori patrimoniali, ma ha verosimilmente anche portato ad approfondire le conoscenze in questo campo. Tuttavia, viste le radicali divergenze rilevate, l'attività svolta all'epoca dal ricorrente non può essere parificata a quella di un fiduciario finanziario.
Il tenore letterale del disposto in esame esclude inoltre di considerare, ai fini della sua applicabilità, l'attività esercitata prima del 1980, segnatamente l'esperienza maturata allora quale gestore patrimoniale.
Di conseguenza, all'insorgente non può venir rilasciata la contestata autorizzazione nemmeno sulla base dell'art. 23a LFid.
4.1. A più riprese il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla legittimità costituzionale del regime autorizzativo ticinese in materia di attività fiduciarie. Non solo è stato tutelato il principio stesso di sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di tali professioni. Pure i requisiti posti, ossia, cumulativamente, il possesso di determinati titoli di studio e l'assolvimento di un periodo di pratica, sono stati giudicati sorretti da un sufficiente interesse pubblico e adeguati alle finalità perseguite dalla legge. Così come avviene per innumerevoli altre professioni, l'esigenza di un certo titolo di studio, ancorché abbia degli effetti economici, non è infatti fondata su ragioni di politica economica. Essa è piuttosto concepita quale misura di polizia atta ad assicurare un equo standard di preparazione degli interessati, rettamente proporzionato ai rischi derivanti dalla gestione di beni altrui e dalla rappresentanza di terzi nell'amministrazione dei loro interessi patrimoniali. Aleatorie e quindi insufficienti sono invece le garanzie date dalla semplice esperienza pratica dei richiedenti (cfr. STF 4.12.1995 in re M. C., in RDAT II-1996 N. 54, consid. 5c; STF inedita 21.12.1990 in re R. V., consid. 3; STA inedita 30.3.1999 in re A. B.).
Neppure l'adozione, nel corso degli ultimi anni, di leggi federali che sottopongono determinate attività finanziarie ad un regime particolarmente rigoroso (la legge sui fondi d'investimento [LF], la legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari [LBVM] e la legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario [LRD]) permettono di ritenere la LFid ormai priva d'interesse pubblico. In effetti la LF e la LBVM regolano solo aspetti specifici, evidentemente sottratti all'applicazione della LFid (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b e c LFid). La LRD persegue invece finalità differenti: non la protezione dell'utenza dall'imperizia di gestori patrimoniali poco affidabili, bensì la lotta contro l'immissione nel circuito economico di denaro di provenienza illecita.
4.2. Nel solco della suddetta giurisprudenza, la portata attribuita dal Governo all'art. 23a LFid risulta non solo conforme al chiaro tenore letterale della norma e corrispondente all'inequivocabile intenzione del legislatore (cfr. consid. 2.2.), ma anche rispettosa della garanzia costituzionale della libertà economica.
In effetti, il principio cardine e, come testé osservato, costituzionalmente legittimo, per accedere alla professione rimane il possesso di determinati titoli di studio. La norma in questione rappresenta unicamente una facilitazione del tutto eccezionale, fondata sul principio di proporzionalità, a tutela delle situazioni acquisite di coloro che già esercitavano un'attività professionale nel ramo fiduciario o svolgevano compiti comparabili nel settore bancario e parabancario sin dal 1° gennaio 1980. Il mancato esercizio continuato di siffatte attività nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge, rispettivamente un'interruzione successiva, rendono esigibile il conseguimento di un titolo di studio o fanno apparire non eccessivamente gravoso un cambiamento di professione. Indipendentemente dalle conoscenze acquisite sul campo e dalle garanzie di affidabilità offerte, l'agevolazione in esame non è dunque stata introdotta per permettere a chiunque abbia maturato un'esperienza pluriennale nel settore, sia prima che dopo l'introduzione della legge, di esercitare l'attività di fiduciario. Un'interpretazione estensiva disattenderebbe le finalità della normativa, svilendo in misura eccessiva l'importanza del conseguimento di determinati titoli di studio. Essa si presterebbe inoltre a creare un'illegittima disparità di trattamento verso chi, parimenti sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, svolge funzioni equivalenti presso una fiduciaria, ma non può conseguire l'autorizzazione poiché ha iniziato la sua attività dopo il 1. gennaio 1980 rispettivamente non ha inoltrato la domanda di autorizzazione prima del 31 dicembre 1985 (cfr. RDAT II-2001 N. 51, consid. 3.2.). L'interpretazione addotta dal ricorrente si porrebbe peraltro in contrasto anche con la sistematica legale, che inserisce il contestato disposto tra le norme transitorie e non fra i requisiti di base indicati all'art. 8 LFid.
4.3. In definitiva, il regime instaurato dalla LFid si rivela dunque compatibile con il diritto alla libertà economica e la limitata eccezione al possesso di un titolo di studio riconosciuto, di cui all'art. 23a LFid, si inserisce coerentemente nell'impianto della legge. Dal profilo costituzionale, non vi è pertanto alcuna ragione per attribuire a tale norma una portata meno restrittiva, peraltro in manifesta divergenza con il suo stesso tenore letterale e con gli intendimenti del legislatore.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 Cost.; 1, 4, 7, 8, 8a, 12, 23, 23a LFid; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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