AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.410
Data decisione, Autorità: 13.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00410
Lugano 13 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vicepresidente, Stefano Bernasconi e Ivo Eusebio, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 novembre 2001 di
__________ e __________ patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 novembre 2001 (n. 5231) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso inoltratogli dagli insorgenti il 17 agosto 2001 contro la decisione 10 luglio 2001 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di installare un sistema meccanico di sollevamento all'interno dell'autorimessa dell'edificio al mapp. __________ allo scopo di ricavare quattro parcheggi;
viste le risposte:
4 dicembre 2001 del municipio di __________;
5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 luglio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________ e __________ la licenza edilizia concernente la costruzione di una casa d'abitazione monofamigliare al mapp __________. La clausola accessoria n. 9 dell'atto autorizzativo specificava che dovevano essere eseguiti almeno 4 posteggi in applicazione dell'art. 35 NAPR. Tale proposito risultava peraltro anche dai piani annessi alla domanda di costruzione, che illustravano la realizzazione di un'autorimessa, a due piazze, ove due ulteriori veicoli venivano stazionati in posizione sopraelevata.
B. In occasione di un sopralluogo esperito il 24 febbraio 2000, i funzionari dell'ufficio tecnico comunale hanno constatato che il pavimento dell'autorimessa era stato realizzato ad una quota superiore rispetto a quella approvata. Il 17 marzo 2000 il progettista, richiamandosi all'impossibilità di ricavare due posteggi supplementari in posizione sopraelevata, ha pertanto chiesto al municipio di poter realizzare due posteggi esterni, tramite la concessione di una deroga all'obbligo di arretramento rispetto alla strada al mapp. __________. Con decisione 29 marzo 2000 il municipio, considerando che non era possibile creare dei parcheggi entro la linea di arretramento stradale, ha assegnato ai proprietari un termine di 15 giorni per l'inoltro di una domanda di costruzione volta alla formazione di due nuovi posteggi. Con scritto 6 aprile 2000 il progettista ha indi comunicato al municipio che nell'autorimessa era ancora possibile inserire un sistema meccanico, che avrebbe permesso lo stazionamento, nella stessa, di 4 veicoli. Egli avrebbe pertanto provveduto ad attrezzare l'autorimessa con tale sistema. Il progettista ha inoltre informato l'autorità dell'intenzione dei proprietari di creare i due posteggi mancanti sul dirimpettaio mapp __________; il 6 giugno 2001 il signor __________ ha tuttavia informato il municipio di aver abbandonato quest'ultima possibilità, in quanto eccessivamente onerosa. Il 13 giugno 2001 l'esecutivo ha pertanto sollecitato i coniugi __________ a dotare l'autorimessa di un sistema di sollevamento onde ricavare quattro posteggi. Il 3 luglio successivo ha avuto luogo un incontro tra il signor __________, il sindaco e il capodicastero edilizia privata. Con decisione 10 luglio 2001 il municipio di __________ ha nondimeno riconfermato la precedente risoluzione, ordinando ai proprietari - sotto la comminatoria della pena prevista all'art. 292 CPS - l'installazione del noto sistema meccanico di sollevamento.
C. a) Con ricorso 17 agosto 2001 __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso quest'ultima decisione, contestando l'ordine loro impartito, di cui hanno postulato l'annullamento, in quanto non sorretto da un sufficiente interesse pubblico e sproporzionato. Essi hanno inoltre chiesto, in via principale, l'autorizzazione a formare due posteggi esterni entro la linea di arretramento stradale, in via subordinata la concessione di una deroga all'obbligo di formare due posteggi.
b) Con decisione 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Esso ha considerato che la decisione 10 luglio 2001 costituisse un semplice richiamo di quella precedente, del 13 giugno 2001, inimpugnata e, dunque, cresciuta in giudicato. Il Governo ha pertanto ritenuto tardive le censure ricorsuali. Abbondanzialmente ha ritenuto che i ricorrenti non potevano pretendere di pagare un contributo sostitutivo per i posteggi dal momento che essi stessi avevano provocato l'impossibilità di realizzarli.
D. Con impugnativa 21 novembre 2001 __________ e __________ si sono aggravati dinanzi a questo Tribunale avverso il giudicato governativo. Gli insorgenti affermano che la decisione 10 luglio 2001 fosse impugnabile e ribadiscono le censure e domande sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1, 45 LE). Il ricorso è tempestivo e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il Consiglio di Stato non è entrato nel merito del ricorso inoltratogli da __________ e __________ adducendo che la decisione municipale 10 luglio 2001 fosse semplicemente di esecuzione di quella, inimpugnata, del 13 giugno precedente. Tale opinione non può esser seguita. In effetti, dopo la prima decisione, dietro richiesta del signor __________ il sindaco e il capodicastero hanno avuto un incontro con quest'ultimo il 3 luglio successivo allo scopo di trovare una soluzione amichevole. La decisione 10 luglio 2001 è indi stata emessa dopo quest'ultimo incontro e soprattutto, come ammesso dallo stesso municipio, "previo riesame della fattispecie", vertente segnatamente sulla possibilità di concedere una deroga all'obbligo di realizzare i due posteggi mancanti (cfr. risposta del municipio dinanzi al Consiglio di Stato 4 settembre 2001, pag. 3). Il ricorso dev'essere accolto già per questo motivo ed il giudizio del Consiglio di Stato annullato. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, esperita la necessaria istruttoria, entri nel merito del ricorso dei coniugi __________. Il Tribunale si permette tuttavia di formulare alcune considerazioni a questo scopo.
2.2. L'impugnativa riguarda la contestazione dell'ordine impartito dal municipio di ricavare due ulteriori posteggi nell'autorimessa dell'abitazione, mediante l'installazione - al suo interno - di un sistema meccanico di sollevamento, com'era stato proposto nella domanda di costruzione, approvata con licenza edilizia 7 luglio 1998, ove era altresì stato sottolineato l'obbligo di realizzare 4 parcheggi (clausola accessoria n. 9). Per nuove costruzioni l'art. 35 NAPR esige la formazione di posteggi in ragione di 1 posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione. In concreto, la SUL dell'edificio al mapp. __________ assomma a mq 325,02, per cui i ricorrenti devono realizzare quattro parcheggi: l'esistenza di tale obbligo è, peraltro, incontroversa. Dal momento tuttavia che essi hanno approntato solo due parcheggi all'interno dell'autorimessa, litigioso è - in concreto - il modo in cui essi possono essere obbligati a soddisfare l'onere residuo concernente l'approntamento degli altri due parcheggi. Il municipio intende far rispettare la proposta approvata in sede di licenza edilizia. I ricorrenti, secondo cui non è più possibile conseguire tale risultato, chiedono invece, in via principale, di essere autorizzati a formare due posteggi esterni entro la linea di arretramento stradale, in via subordinata di essere posti al beneficio di una deroga dall'obbligo di formare due posteggi, pagando il relativo contributo sostitutivo. Ora, di per sé, l'esame delle richieste dei ricorrenti avrebbe la precedenza su quello dell'intervento coercitivo del municipio: ai proprietari dev'essere in effetti riconosciuta la possibilità di decidere, in primo luogo, in che modo sanare la situazione di illegalità in cui versa la loro abitazione. Sennonché, i ricorrenti non hanno mai formalmente introdotto, a tale scopo, una domanda di costruzione volta a far approvare la realizzazione di due posteggi esterni e, subordinatamente, di richiesta di una deroga dall'obbligo di realizzarli. Essi non possono pertanto pretendere che le autorità di ricorso esaminino ed addirittura approvino tali richieste in sede di impugnazione dell'intervento coercitivo emesso dal municipio di __________, in assenza di soluzioni alternative debitamente autorizzate, allo scopo di far rispettare la licenza edilizia, in attuazione dell'art. 35 NAPR. Per questo motivo, per economia di giudizio, il Consiglio di Stato fisserà ai ricorrenti un breve termine per inoltrare una domanda di costruzione in tal senso al municipio, che dovrà seguire la procedura di rilascio della licenza edilizia (nella forma semplificata della notifica; art. 11 LE, 6 cpv. 1 cifra 6 RLE), e sospenderà il suo giudizio sino all'evasione della stessa. Nel caso in cui la domanda non dovesse essere presentata rispettivamente respinta, evaderà l'impugnativa in rassegna limitatamente alla contestazione dell'ordine di installare il sistema meccanico di sollevamento all'interno dell'autorimessa impartito dal municipio.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE 18, 28, 31, 43, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 2.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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