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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.406
Data decisione, Autorità: 22.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00406
Lugano 22 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 novembre 2001 di
Contro
l'elezione 12-14 ottobre 2001 del municipio e del consiglio comunale del comune di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che con decreto legislativo 6 giugno 2000 il Gran Consiglio ticinese ha sancito l'aggregazione dei comuni di __________, __________, __________, __________, __________ e __________;
che il predetto decreto è stato oggetto di referendum, con conseguente votazione popolare il 24 settembre 2000, il cui esito ha confermato la decisione del Parlamento;
che il 12 marzo 2001 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi di diritto pubblico interposti da __________ e dal comune di __________ avverso la votazione succitata;
che __________ ha impugnato tale pronuncia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, presso cui il gravame è tuttora pendente;
che il 12-14 ottobre 2001 ha avuto luogo lo scrutinio popolare per l'elezione del municipio e del consiglio comunale del nuovo comune di __________;
che contro tale elezione __________ si aggrava ora, contemporaneamente, dinanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo;
che, in sostanza, l'insorgente ritiene inammissibile il procedimento elettorale e chiede l'annullamento del decreto di aggregazione, in caso di esito favorevole del ricorso pendente presso la Corte europea; qualora tale gravame venga rigettato, postula, per contro, la decadenza automatica dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;
che il ricorso a questo Tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che contro le elezioni e le votazioni comunali è dato ricorso, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono definitive (art. 164 LEDP);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non può venir dedotta nemmeno da altri disposti legali;
che tale conclusione s'imporrebbe anche in caso di eventuale accoglimento del ricorso pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo;
che, inoltre, questo Tribunale è pure palesemente incompetente a pronunciarsi sul decreto legislativo che ha sancito l'aggregazione dei comuni della __________, peraltro già impugnato dall'insorgente direttamente al Tribunale federale;
che, pertanto, il ricorso inoltrato da __________ a titolo cautelativo deve in ogni caso essere dichiarato irricevibile;
che, nel caso concreto, si giustifica di porre a carico del ricorrente una modica tassa di giustizia, tenuto conto, in particolare, della manifesta improponibilità dell'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 164 LEDP; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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