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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.394
Data decisione, Autorità: 23.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00394
Lugano 23 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 2001 di
contro
la decisione 24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5013) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 agosto 2001 rilasciata in variante dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione unifamigliare sulla part. n. __________ RFD, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il 12 febbraio 2001 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ a __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamigliare, sulla part. n. __________ RFD di loro proprietà;
che il 9 luglio 2001 i coniugi __________ hanno notificato al municipio alcune varianti dell'opera approvata, chiedendo, tra l'altro, la concessione di una deroga alla distanza minima di ml 6 dalla strada imposta dal vigente ordinamento pianificatorio, nel rispetto, comunque, del nuovo piano regolatore, all'esame del Consiglio di Stato (distanza ammessa: ml 3);
che a tale domanda si è opposto __________, membro delle commissione municipale dell'edilizia, contestando, in sostanza, l'applicazione indiscriminata dei disposti pianificatori in fieri da parte dell'esecutivo comunale;
che il 13 agosto 2001 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia, dichiarando nel contempo irricevibile la predetta opposizione;
che con giudizio 24 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso di costruzione, pronunciando a sua volta l'irricevibilità del ricorso inoltrato da __________ per carenza di legittimazione attiva e per l'improponibilità della domanda chiedente l'intervento del Governo quale autorità di vigilanza, che andrebbe semmai presentata alla Sezione enti locali;
che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che, pur chiedendo formalmente solo l'annullamento della tassa di giustizia di fr. 400.-- posta a suo carico, l'insorgente critica nel complesso la pronuncia del Consiglio di Stato; in particolare, invoca il proprio interesse ad impugnare il contestato permesso di costruzione e rileva che il gravame sarebbe divenuto privo d'oggetto nelle more ricorsuali, a seguito della rinuncia degli istanti a prevalersi della deroga postulata;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine con succinta motivazione i ricorsi irricevibili o manifestamente infondati;
che la competenza di questo Tribunale è data (art. 21 LE) e la legittimazione attiva del ricorrente è certa, nella misura in cui contesta il giudizio di irricevibilità 24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 2); la tassa applicata deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;
che, nel caso di specie, né la qualità di membro delle commissioni municipali edilizia e piano regolatore né la cinquantennale attività politica a livello comunale e neppure il fatto di aver interposto ricorso, tuttora inevaso, contro il nuovo piano regolatore comunale conferiscono all'insorgente un interesse legittimo ad impugnare il contestato permesso di costruzione, ai sensi dei combinati disposti degli art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2 LE;
che, in effetti, egli non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a distinguere la sua situazione da quella della collettività (cfr. DTF 125 II 15, consid. 3a; Scolari, Commentario, II. ed., N. 935);
che, inoltre, l'asserita rinuncia dei resistenti alla licenza di costruzione in variante risulta manifestamente smentita sia dalle loro osservazioni 10 settembre 2001 al Consiglio di Stato sia dallo scritto del giorno seguente al municipio di __________;
che, per inciso, appare comunque quantomeno dubbio che una siffatta rinuncia avrebbe ipso facto comportato un differente esito del giudizio governativo, in punto all'accollamento di tassa di giustizia e spese;
che proprio per la manifesta improponibilità del gravame, nemmeno il fatto di aver agito senza alcun tornaconto personale, a tutela di asseriti preminenti interessi pubblici permette all'insorgente di andare esente da tasse e spese (cfr. RDAT 1983 N. 31; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 28 PAmm, N. 3);
che, di conseguenza, l'irricevibilità dell'impugnativa in sede governativa e la condanna dell'insorgente al pagamento di tassa di giustizia e spese non prestano il fianco a critiche di sorta;
che tali conclusioni s'impongono indipendentemente dal fatto che, su determinati aspetti, il Consiglio di Stato avrebbe eventualmente potuto pronunciarsi nel merito, in qualità di autorità di vigilanza, evitando di rinviare il ricorrente alla Sezione enti locali (art. 4 PAmm);
che l'ammontare della tassa di giustizia stabilita dal Consiglio di Stato non procede certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva a tale autorità, in ordine alla sua determinazione;
che, al contrario, tale tassa, oltre ad essere conforme alla prassi del Governo, appare non solo rispettosa dei principi di equivalenza e di copertura dei costi ma addirittura generosamente commisurata al dispendio causato dall'impugnativa;
che, in esito a quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese;
che il rigetto in limine dell'impugnativa permette di contenere gli oneri processuali di questa sede nei minimi termini.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 250.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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