AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.393
Data decisione, Autorità: 20.12.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.393 52.2002.80
Lugano 20 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 6 novembre 2001 e (b) 20 febbraio 2002 di
Contro
le decisioni (a) 16 ottobre 2001 (n. 4891) e (b) 30 gennaio 2002 (n. 478) del Consiglio di Stato che respingono le impugnative presentate dall'insorgente avverso (a) la licenza edilizia 23 ottobre 2000 e (b) 29 ottobre 2001 rilasciate dal municipio di __________ all'__________ ed all'__________ per il cambiamento provvisorio della destinazione dello stabile dell'ex Maternità (part. n. __________ RF) in aule per l'__________;
viste le risposte:
20 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
23 novembre 2001 dell'__________;
11 dicembre 2001 del municipio di __________;
al ricorso sub (a)
28 febbraio 2002 del municipio di __________;
5 marzo 2002 del Consiglio di Stato;
11 marzo 2002 dell'__________;
al ricorso sub (b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 settembre 2000 l'__________ () ha chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare provvisoriamente, sino al 30 giugno 2001, un atelier di progettazione per l' nello stabile in cui aveva sede la Maternità cantonale (part. n. __________ RF), di proprietà dell'EOC, situato in una zona che il nuovo PR destina ad attrezzature ed edifici pubblici (AEP);
che alla domanda si è opposto l'avv. __________, proprietario di fondi situati nelle immediate vicinanze, contestando fra l'altro la conformità di zona dell'intervento e l'insufficiente numero di posteggi;
che con decisione 23 ottobre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino;
che con giudizio 16 ottobre 2001, reso dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che il PR approvato con risoluzione 2 novembre 2000 riservasse la part. n. __________ a costruzioni d'interesse pubblico; ne ha quindi dedotto che l'intervento fosse conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della controversa licenza;
che l'insorgente ha in sostanza riproposto e sviluppato in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza, rilevando in particolare che il PR destina l'immobile esclusivamente ad attività sanitarie e d'assistenza;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione sono pervenuti il municipio e l'__________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente, con argomenti che per quanto necessario verranno discussi più avanti;
che, nel frattempo, il 4 settembre 2001 l'__________ ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione per protrarre il cambiamento di destinazione provvisorio sino al 30 giugno 2002;
che con decisione 29 settembre 2001 il municipio ha rilasciato una nuova licenza, respingendo la nuova opposizione dell'avv. __________, che l'aveva avversata per gli stessi motivi che l'avevano indotto ad opporsi alla precedente domanda;
che con giudizio 30 gennaio 2002, di tenore sostanzialmente identico al precedente, il Consiglio di Stato ha confermato anche questo provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'avv. __________;
che con ricorso analogo al precedente, il soccombente ha impugnato anche questo nuovo giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il Consiglio di Stato, il municipio e l'__________ hanno chiesto che anche questa impugnativa fosse rigettata;
che il 15 aprile 2002 l'__________ ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di aver cessato l'utilizzazione dello stabile in oggetto;
che il 30 agosto 2002 il municipio ha autorizzato la Croce Verde di __________ ad insediarsi nell'immobile;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di fondi situati nelle immediate vicinanze e già opponente, e la tempestività dei ricorsi sono incontestabilmente date;
che nella misura in cui la provvisorietà del controverso insediamento non emerge dalle licenze in contestazione i ricorsi non sono diventati privi d'oggetto; a maggior ragione se si considera che l'__________ chiede comunque di accertare la legittimità della controversa destinazione;
che le impugnative non sono nemmeno diventate prive d'oggetto nella misura in cui i giudizi governativi censurati condannano l'insorgente al pagamento di tasse di giustizia e di ripetibili;
che, entro questi limiti, i ricorsi vanno pertanto esaminati nel merito;
che avendo il medesimo fondamento di fatto possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti può essere rilasciata soltanto se l'opera è conforme alla zona d'utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di zona);
che giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT le rappresentazioni grafiche del PR fissano in particolare i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature d'interesse pubblico d'importanza locale, sovraccomunale, cantonale o federale;
che tali zone devono precisare con la massima esattezza possibile il fine perseguito, ossia l'utilizzazione prevista (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT n. 174), rispettivamente i parametri edilizi applicabili (art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT);
che stando al piano delle zone del PR di , il vasto fondo (part. n. __________ RF) su cui sorgono gli stabili dell', dell'__________ (__________) e dell'ex Maternità cantonale è assegnato ad una zona AEP per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico o parapubblico;
che l'art. 53 NAPR, disciplinante queste zone, definisce in dettaglio il regime pianificatorio dei singoli fondi, disponendo in particolare:
..... omissis ....
mapp. __________ (__________)
destinazione: istruzione e cultura, strutture di servizio, posteggi
mapp. n. __________
destinazione: sanità, assistenza
..... omissis ....
che la menzione () posta accanto al numero (1158) del mappale su cui sorgono gli stabili dell' sta ad indicare il diritto di superficie concesso dall'EOC all'__________;
che tale diritto si estende ai terreni posti a N del viale perpendicolare a via __________, che separa l'ospedale dall'università;
che la destinazione istruzione e cultura, strutture di servizio, posteggi, prevista dalla cifra 16 dell'art. 53 NAPR per il mapp. __________ (__________), si estende di conseguenza unicamente all'area gravata dal diritto superficie di cui l'__________I è titolare;
che lo stabile dell'ex Maternità cantonale non è compreso nell'area in oggetto;
che la destinazione di questo edificio può pertanto essere soltanto quella (sanità, assistenza), prevista dalla cifra 41 dell'art. 53 NAPR per l'altra parte del mappale , sulla quale sorge anche l';
che, stando così le cose, le licenze in contestazione, accordate dal municipio all'__________ per insediare attività didattiche in un immobile destinato ad attività sanitarie ed assistenziali disattendevano manifestamente il principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT;
che i ricorsi inoltrati dall'avv. __________ contro tali provvedimenti erano quindi fondati;
che, nella misura in cui non sono diventate prive d'oggetto, le impugnative qui in esame vanno di conseguenza accolte, annullando le licenze avversate e le decisioni del Consiglio di Stato che le confermano;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'__________ secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 21 LE; 53 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. le decisioni 16 ottobre 2001 (n. 4891) e 30 gennaio 2002 (n. 478) del Consiglio di Stato;
1.2. le licenze edilizie 23 ottobre 2000 e 29 ottobre 2001 rilasciate dal municipio di __________ all'__________ ed
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dell'__________, che rifonderà fr. 1'800.- al resistente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze e per entrambi i ricorsi.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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