AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.392
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00392-407
Lugano 3 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 29 ottobre 2001 di
b) 5 novembre 2001 del Municipio di __________
contro
la decisione 16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4882) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente __________ contro la decisione 23 luglio 2001 con cui il municipio di __________ ha fissato l'indennità d'uscita per cessazione del rapporto d'impiego;
viste le risposte:
27 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
16 dicembre 2001 del municipio di __________;
al ricorso sub a)
13 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
20 novembre 2001 di __________;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è stato per 25 anni alle dipendenze del comune di __________ quale segretario comunale nominato a tempo parziale. Il 24 maggio 2000 il municipio gli ha negato la conferma in carica per sopraggiunta incapacità lavorativa.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 23 luglio 2001 l'autorità comunale ha fissato in fr. 41'666.75 l'indennità d'uscita dovutagli per mancata conferma. Da questa somma ha tuttavia dedotto l'importo di fr. 13'557.50 a titolo di rifusione delle spese sostenute per riorganizzare la cancelleria comunale, che il ricorrente avrebbe lasciato in disordine.
B. Con giudizio 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto da __________ contro la predetta decisione, che ha riformato aumentando l'indennità a fr. 42'994.80, così calcolati:
stipendio base fr. 20'000.00
indennità capo sezione militare fr. 600.00
indennità responsabile PCi fr. 200.00
indennità responsabile dell'
approvvigionamento economico fr. 100.00
deduzione per recupero spese fr. 532.50
fr. 20'637.50
importo, che ha suddiviso per 12 e moltiplicato per il numero degli anni di servizio (25).
C. a) Contro il predetto giudizio governativo, il municipio di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'inclusione nello stipendio del segretario comunale delle indennità previste per le funzioni accessorie (CSM, AVS, PCi, ecc.) e chiedendo che dall'indennità venga dedotto l'importo di fr. 13'025.-- a titolo di risarcimento delle spese sostenute per mettere ordine della cancelleria comunale, che il ricorrente avrebbe lasciato in uno stato deplorevole.
b) __________ ha invece chiesto al Consiglio di Stato di rivedere il calcolo dell'indennità riconosciutagli. A tal proposito ha contestato in particolare la deduzione di fr. 532.50 apportata dal Consiglio di Stato a titolo di rimborso spese. Trattandosi di un importo dovuto una tantum, la deduzione sarebbe ingiustificata. L'insorgente ha inoltre contestato l'ammontare dell'indennità per la gerenza dell'agenzia AVS fissata dal Consiglio di Stato. L'importo ritenuto (fr. 270.00), corrispondente a quanto percepito nei cinque mesi in cui ha esercitato la funzione di gerente, andrebbe ricalcolato su base annua. In conclusione, ha infine chiesto che gli siano riconosciuti gli interessi di mora.
Ravvisandovi gli estremi di un ricorso, il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza al Tribunale cantonale amministrativo per competenza (art. 4 PAmm).
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio ammette l'erroneità della deduzione praticata dal Consiglio di Stato, ma contesta il calcolo dell'insorgente.
__________ contesta dal canto suo le tesi del municipio con argomenti che verranno semmai discussi più avanti.
Considerato, in diritto
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente __________, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato.
La qualità per agire in giudizio va invece negata al municipio. Legittimato a ricorrere contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOC è infatti il comune. Non il municipio, che è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC), rispettivamente il suo rappresentante davanti all'autorità giudiziaria. A differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; RDAT II - 1999, N. 48; STA 4 dicembre 2001 in re municipio di __________; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA 27 novembre 2001 in re municipio di __________; STA 15 giugno 2001 in re municipio di __________; ZBl 1995, 474). Il ricorso del municipio di __________, ancorché tempestivo, va quindi dichiarato irricevibile. Quello di __________, tempestivamente inoltrato sotto forma di istanza di revisione al Consiglio di Stato e da quest'ultimo trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo, è invece ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2. Nell'evenienza concreta, lo stipendio è stato fissato in fr. 20'000.- all'anno, mediante contratto del 3 dicembre 1997, stipulato in deroga alle disposizioni della LOSC e del ROC.
Lo stipendio mensile determinante ai fini del calcolo dell'indennità d'uscita ammonta quindi a fr. 1'666.65 (20'000.00 : 12).
Il ricorrente __________ non contesta questa deduzione, ma ritiene che a quest'importo debbano essere aggiunte le indennità percepite come gerente dell'agenzia AVS, come caposezione militare, come incaricato della Pci e come responsabile dell'approvvigionamento economico.
A torto, tuttavia, poiché queste funzioni non rientrano nelle mansioni del segretario comunale. Sono funzioni indipendenti, rette da altre normative, che possono essere affidate anche a terzi. Le indennità ad esse connesse non sono quindi parte integrante della retribuzione del segretario comunale e non concorrono in nessun caso a determinare l'indennità d'uscita prevista dall'art. 14 LOSC.
Situandosi questo importo al di sotto di quello erroneamente riconosciuto dal Consiglio di Stato (fr. 42'994.80) e non potendo questo tribunale riformare a danno del ricorrente il giudizio impugnato (art. 65 cpv. 4 PAmm), il ricorso in quanto riferito alla prestazione in capitale va pertanto respinto.
3.2. L'impugnativa va tuttavia accolta nella misura in cui chiede il riconoscimento degli interessi di mora, che sono di principio dovuti anche nel caso di prestazioni in denaro fondate sul diritto pubblico (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 31 B I). Gli interessi vanno calcolati a partire dal 1° novembre 2000, giorno successivo a quello dell'effettiva cessazione del rapporto d'impiego (cfr. ris. gov. consid. 7), sulla base dell'indennità correttamente calcolata (fr. 41'666.65), deducendo dalla somma dovuta a tale titolo l'importo di fr. 1'328.15, pari all'indennità d'uscita riconosciuta in eccesso dal Consiglio di Stato (42'994.80 - 41'666.65).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 2, 14, 15 LOSC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso del municipio di __________ è irricevibile.
Il ricorso di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 16 ottobre 1001 del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il comune di __________ verserà al ricorrente l'importo di fr. 42'994.80 a titolo d'indennità d'uscita, oltre ad interessi del 5% calcolati su fr. 41'666.65 a partire dal 1° novembre 2000, dedotto l'importo di fr. 1'328.15 di cui al considerando 3.2.
Non si preleva tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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