AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.391
Data decisione, Autorità: 03.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00391
Lugano 3 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 novembre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4908, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 20 agosto 2001 con cui la Sezione della circolazione ha respinto la sua domanda di riammissione alla circolazione;
visti:
la risposta 13 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
lo scritto 23 ottobre 2001 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 novembre 1992 la Sezione della circolazione in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LCStr ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre veicoli a motore __________, subordinando un riesame alle condizioni dell'art. 23 LCStr.
B. Il 28 febbraio 2001 la Sezione della circolazione ha indicato quali condizioni per un riesame la presentazione di un rapporto Ingrado sul periodo di presa a carico di __________, di un certificato medico internistico attestante segnatamente la sua idoneità alla guida, il superamento di un esame psicotecnico e di nuovi esami teorici e pratici di guida da parte dell'interessato.
C. L'8 marzo 2001 __________ ha chiesto un riesame e di essere sottoposto a perizia psicotecnica. L'11 aprile 2001 la Sezione della circolazione prima di decidere sulla domanda di riesame gli ha chiesto di sottoporsi ad una perizia specialistica per determinare il suo attuale rapporto con il consumo di bevande alcoliche.
D. Il 20 agosto 2001 la Sezione della circolazione, visto il rapporto Ingrado del perito __________ del 9 luglio 2001, ha respinto la domanda presentata da __________ fissando il primo termine di riesame all'agosto 2002, ed ha subordinato la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di 12 mesi, la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psicotecnico e di nuovi esami di guida teorici e pratici.
E. Contro tale decisione il 5 settembre __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. Contestato il rapporto peritale, egli ha chiesto l'ammissione all'esame psicotecnico, subordinatamente un complemento di perizia.
F. Il 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. L'esecutivo ha ritenuto alla luce della perizia Ingrado che l'interessato presentasse una problematica più caratteriale che etilistica, che non aveva reso possibile un vero controllo astinenziale. Mancando un'astinenza che comprovi un reale cambiamento di atteggiamento, gli elementi negativi riscontrati dal perito con l'anamnesi ("sospetto che in realtà non ci si possa fidare") prevarrebbero su quelli positivi, presunti e non oggettivamente dimostrati ("appaiono presumibilmente poste le basi necessarie per una riammissione alla guida vincolata a un periodo di monitoraggio/controllo dell'uso/abuso etilico"). Da qui la conferma della risoluzione impugnata.
G. Contro tale decisione, __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulandone l'annullamento seguito dall'ammissione all'esame psicotecnico, subordinatamente da un complemento di perizia per approfondire la sua situazione attuale in ottica psicologica con particolare riferimento al consumo di alcol. Il rifiuto di rilasciargli una licenza di condurre sarebbe stato legittimo solo in presenza di una prognosi negativa, da formulare con particolare attenzione, in merito al suo comportamento futuro quale conducente quo alla garanzia di osservare le prescrizioni ed avere riguardo per terzi. Il semplice sospetto addotto dal Consiglio di Stato non sarebbe pertanto sufficiente. Il perito __________ avrebbe travisato il suo mandato, incentrando il proprio referto più sul passato del ricorrente che sulle sue condizioni attuali, considerandone unicamente i precedenti per negargli la riammissione alla guida. Il perito avrebbe dato conto dei test psicologici solo in modo incompleto e poco scientifico. Le sue considerazioni favorevoli sulle condizione attuali del ricorrente avrebbero dovuto avere un peso preponderante sulla decisione dell'autorità, tanto più che i certificati medici in atti attesterebbero l'attuale assenza di problematiche alcolcorrelate. Pertanto non vi sarebbe di che formulare una prognosi negativa, la perizia essendo favorevole alla riammissione alla guida del peritato, che nell'ultimo decennio si sarebbe comportato in modo ineccepibile. La decisione impugnata sarebbe quindi arbitraria. L'insorgente, a beneficio di una rendita AI e di una rendita complementare, chiede l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio e protesta spese e ripetibili.
H. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Nel caso di specie, trattandosi del riesame di una revoca di sicurezza, rispettivamente della fissazione delle condizioni di riammissione alla guida in funzione della sicurezza del traffico, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2.2. Qualora un provvedimento di rifiuto o revoca d’una licenza di condurre sia in vigore da cinque anni, l’autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l’interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più (art. 23 cpv. 3 LCStr).
2.3. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, la licenza di allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate rispettivamente devono essere revocate se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (lett. c) rispettivamente se egli non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (lett. d). La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.
2.4. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).
3.2. Contrariamente all'opinione del ricorrente, non è possibile rimproverare al perito di avere travalicato il mandato assegnatogli. In primo luogo, va ricordato che __________ è oggetto da oltre nove anni di una revoca definitiva della licenza di condurre ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, misura adottata dopo un episodio di guida in stato di grave ebrietà. Pertanto di regola giusta l'art. 23 cpv. 3 LCStr per ottenere un riesame della decisione egli doveva rendere attendibile che i presupposti del provvedimento non erano più dati. Parimenti in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, egli non può essere (ri)ammesso alla guida se è dedito al bere rispettivamente se non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (lett. d). L'interessato non ha del resto contestato le condizioni per un riesame del provvedimento di revoca poste dall'autorità il 28 febbraio 2001 e l'11 aprile 2001.
3.3. Dagli atti risulta che __________ a partire dal 1992 ha iniziato diversi periodi di controllo dell'astensione dal consumo di bevande alcoliche presso il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (ora: Ingrado), senza però mai portarli a termine né seguirli con regolarità, e presentando più volte valori ematici fuori norma o un tasso di alcolemia non nullo. Inoltre egli non ha fornito all'autorità il rapporto Ingrado attinente il periodo di presa a carico che la Sezione della circolazione gli aveva richiesto il 28 febbraio 2001 in vista di un riesame. Ora, tale rapporto è stato riassunto nel referto peritale, che ha così di fatto completato l'incarto con informazioni sul passato del ricorrente che gli erano già state chieste invano. Quindi l'autorità tenendo conto dei trascorsi del ricorrente non ha introdotto nell'incarto nuovi elementi di valutazione oltre a quelli inizialmente previsti e rimasti incontestati. Anche il diritto di essere sentito del ricorrente è stato ampiamente tutelato, dato che gli è stata offerta la facoltà di presentare osservazioni sul rapporto peritale. Va comunque sottolineato che quando l'autorità amministrativa, come nel caso in rassegna, deve prendere decisioni a tutela della sicurezza della circolazione, lo deve evidentemente fare tenendo conto di tutti gli elementi utili che giungono a sua conoscenza. Quand'anche il perito avesse interpretato estensivamente il mandato conferitogli, non si può quindi pretendere che l'autorità non tenga conto di eventuali emergenze rilevanti della perizia in base di considerazioni puramente formali relative a un'interpretazione restrittiva dell'incarico assegnato, dato che la tutela della sicurezza della circolazione costituisce in ogni caso un interesse preponderante.
3.4. Va altresì ribadito che l'insorgente non ha contestato le condizioni per il riesame comunicategli il 28 febbraio e completate l'11 aprile 2001. Pertanto, nella misura in cui anche una sola di queste condizioni (cumulative) faccia difetto, la sua domanda di riammissione alla guida avrebbe dovuto essere respinta. Ne discende che nella misura in cui la perizia 9 luglio 2001 esprime un preavviso negativo non vi è motivo di ammettere il ricorrente all'esame psicotecnico, che comunque non potrebbe portare ad una sua riammissione alla guida. Parimenti l'ulteriore prova peritale postulata in via subordinata dall'insorgente, in assenza di una perizia di parte o di altri importanti elementi probatori di segno opposto a quelli della dettagliata perizia in atti che questo Tribunale ritiene attendibile per i motivi che verranno esposti in seguito, non potrebbe portare a diversa decisione visto il carattere essenzialmente negativo del rapporto informativo Ingrado.
4.2. Il referto è chiaro, approfondito e sorretto da una motivazione coerente. Dopo aver illustrato dettagliatamente i precedenti del ricorrente, il perito si è soffermato sul consumo di bevande alcoliche. Il peritato avrebbe affermato che "non sopporterebbe l'alcol perché non sarebbe avvezzo al suo consumo" (pag. 4) né abituale né patologico. I vari periodi di controllo presso Ingrado sarebbero stati iniziati solo in vista della riammissione alla guida e non per fronteggiare reali problemi. Tuttavia dai rapporti informativi Ingrado del 22 giugno 2001 risulta che nonostante l'inizio di diversi periodi di controllo __________, come in parte egli stesso ammette, non ha mai veramente seguito un periodo di astinenza totale dall'alcol, benché gli fosse stato indicato che "solitamente, nella fattispecie delle revoche per guida in stato di ebrietà, il candidato alla riammissione alla guida deve poter certificare la totale astinenza dal consumo di bevande alcoliche per un periodo prolungato, unitamente ad una valutazione di uno specialista che comprovi il cambiamento di atteggiamento" (perizia pag. 5 in medio e rinvio); è verosimilmente per questo che nessuno dei periodi di controllo è sfociato in un rapporto Ingrado favorevole alla riammissione alla guida. Il perito ha quindi dato atto che attualmente gli esami del sangue non presentano (più) valori fuori norma, e che i certificati medici, benché redatti da professionisti che seguono l'interessato da relativamente poco tempo, non rivelano problemi attuali o passati legati all'alcol.
4.3. Il perito ha quindi dato sinteticamente conto dei test psicologici effettuati (pag. 6). Per quanto l'esposto non sia dettagliato, esso presenta una precisione sufficiente per valutare le emergenze di tali esami, e resiste alle critiche del ricorrente. Il perito non ha riscontrato né un profilo etilistico della personalità, né una difficoltà a resistere agli inviti ed al desiderio di consumare bevande alcoliche. Il test MAST-01 invece avrebbe rivelato la presenza di una problematica alcolcorrelata o addirittura etilistica, mentre le scale di controllo avrebbero evidenziato l'esistenza di difese che rendono la descrizione che il peritato ha dato di sé "tendenziosa e inattendibile". Il perito ha quindi considerato che nel 1992, al momento dei fatti che avevano portato alle revoca della licenza, il peritato aveva indicato di non sentirsi ubriaco a causa della sua ottima sopportazione alcolemica (tasso di alcolemia del 2.11‰); comunque al di là della negazioni di qualsiasi consumo problematico la responsabilità dell'eccesso di allora sarebbe eterodiretta ed __________ non avrebbe raggiunto un "grado di consapevolezza relativa alla gravità della guida in stato di ebrietà e della responsabilità del suo stato di ebbrezza nel causare il delitto" (pag. 7).
4.4. Sulla scorta di quanto precede il perito ha concluso che per le bevande alcoliche vi sarebbe un consumo smodato solo occasionale, con probabili periodi di acutizzazione, ma soprattutto con l'incapacità di rinunciarvi, che lascerebbe pensare a dipendenza psicologica o a caratterialità (conclusione che si deduce risultare in particolare dall'anamnesi, segnatamente dalle risultanze dei rapporti informativi Ingrado). Vi sarebbero quindi sospetti sulla capacità dell'interessato di "impegnarsi a garantire sempre la propria idoneità alla guida di veicoli a motore". Inoltre il perito segnala una marcata elevazione della tolleranza alcolemica, verosimilmente riferendosi ai fatti del 1992; tuttavia questa conclusione, che il ricorrente contesta, non è determinante né ai fini della presente causa né per le risultanze complessive della perizia, e non merita pertanto ulteriore approfondimento. Il perito conferma quindi che lo status fisico attuale del ricorrente è buono e non presenta ombre, ed per quanto attiene la guida sicura rileva infine "un'eccessiva sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la guida e - alla luce dei numerosi trascorsi di cui si è detto - un atteggiamento di scarsa attenzione alla sicurezza stradale e di scarsa adesione al rispetto delle norme".
4.5. Il perito dubita quindi che __________, più per ragioni caratteriali che per problemi legati all'alcol, sia disponibile e capace di "garantire il suo impegno nel rispetto delle norme della LCStr e di una guida sicura", dato che non si è mai realmente astenuto dall'alcol comprovando un reale cambiamento di atteggiamento, nemmeno durante i periodi di controllo presso Ingrado quando si era assunto espressamente un tale impegno. Alla luce di tale passato scarso rispetto degli impegni presi, il perito dubita che, a dispetto del quadro attuale abbastanza favorevole che potrebbe consentire "una riammissione alla guida vincolata a un periodo di monitoraggio/controllo dell'uso/abuso etilico", alla luce dell'anamnesi possa esservi il sospetto che in realtà non ci si possa fidare. Questa formulazione ambivalente quo al momento temporale del periodo di controllo rispetto alla riammissione alla guida è stata però chiaramente esplicitata dal perito con la lettera accompagnatoria del rapporto peritale di medesima data indirizzata alla Sezione della circolazione, ove il lic. phil. __________ riassumendo le proprie conclusioni indica senza lasciare spazio ad equivoci che a suo avviso "bisognerebbe chiedere un anno di astinenza controllata prima di accettare la discussione di una riammissione alla guida".
4.6. Le critiche di parzialità mosse dall'insorgente al perito si rivelano quindi prive di fondamento. È infatti evidente che per esprimere un parere è necessario che il perito per il suo stesso ruolo indichi delle valutazioni personali e pertanto soggettive, che però si rivelano in concreto motivate da considerazioni oggettive e dettagliatamente esposte. Questo tribunale non ravvisa quindi elementi per considerare il referto, approfondito e coerentemente motivato, come parziale ed inattendibile.
4.7. In simili circostanze, non si può criticare l'Esecutivo cantonale per aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito, imponendo al ricorrente un periodo di astinenza dall'alcol di 12 mesi prima di una sua eventuale riammissione alla guida. Le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, giustificative del provvedimento adottato, sono dunque adempiute. Trattandosi di tutelare la sicurezza della circolazione, in caso di dubbi motivati la prudenza impone infatti all'autorità particolare cautela nel riammettere conducenti alla guida di veicoli a motore.
4.8. Pure la durata del periodo di prova, limitata ad un anno, pare adeguata. Infatti il mancato rilascio della LAC risponde alla medesima ratio su cui poggia la revoca a scopo di sicurezza, laddove entrambe si fondano sull'inidoneità caratteriale del conducente alla guida, o su altri motivi che non siano medici. Dato il medesimo scopo di prevenzione dai pericoli causati alla circolazione stradale da un conducente, o allievo conducente, caratterialmente non idoneo, si giustifica l'applicazione analogica del principio dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr, che - per l'ipotesi della revoca - impone un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). L'esecutivo tenendosi al minimo legale ha quindi sicuramente rispettato il principio di proporzionalità.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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