AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.384
Data decisione, Autorità: 29.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00384
Lugano 29 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di
contro
la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4752, che ne ha respinto l'impugnativa presentata avverso la decisione 26 aprile 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese e mezzo;
vista la risposta 13 novembre 2001 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 febbraio 2000 __________ circolando con un'autovettura in territorio di __________ alla velocità dichiarata di 60 km/h sul limite di 50 km/h ha perso la padronanza di guida, sbandando ed uscendo di strada. Per questi fatti il 14 luglio 2001 la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento.
B. Il 13 ottobre 2000 alle ore 8.20 di mattina l'insorgente è incorso in un incidente della circolazione sulla autostrada A2, in territorio di __________. Come si evince dal rapporto di polizia, circolando in condizioni di forte pioggia e con fondo stradale bagnato sulla corsia di sorpasso in direzione sud alla velocità dichiarata di 120 km/h, causa "aquaplaning" perdeva la padronanza del veicolo, sbandava e collideva contro lo spartitraffico, arrestandosi 100 metri oltre sulla corsia di sorpasso.
C. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 16 febbraio 2001 il Dipartimento delle istituzioni, in applicazione degli art. 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, ha inflitto ad __________ una multa di fr. 400.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 80.-- ed alle spese di fr. 50.--, per i seguenti motivi: "Alla guida della vettura __________ circolava sull'autostrada a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale, bagnato, per cui perdeva la padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica centrale". Tale risoluzione è rimasta incontestata ed è cresciuta in giudicato.
D. Reso attento dall'autorità il 3 aprile 2001 che per i fatti del 13 ottobre 2000 risultavano dati gli estremi per una revoca amministrativa della licenza di condurre, __________ ha addotto di avere perso la padronanza del veicolo a causa di una vasta pozza che occupava la corsia di sorpasso, per cui il sinistro sarebbe imputabile unicamente alle cattive condizioni della strada. A suo dire il difetto della carreggiata in quei giorni di pioggia avrebbe causato diversi incidenti simili al suo. Ha infine addotto la necessità professionale della licenza di condurre.
E. Il 26 aprile 2001 la Sezione della circolazione ha revocato al signor __________ la licenza di condurre per la durata di un mese e 15 giorni, autorizzandolo a condurre ciclomotori. Contro tale decisione egli si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento o in subordine la diminuzione della durata della revoca o lo spostamento del periodo della stessa.
F. L'esecutivo il 9 ottobre 2001 ha respinto il gravame. Considerato di non avere motivi per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, il Consiglio di Stato ha ritenuto dati gli estremi per una revoca della licenza e giudicato adeguata la durata della stessa.
G. Contro tale decisione __________ insorge ora davanti a questo tribunale. Egli ha ribadito che il 13 ottobre 2001 pioveva molto e le condizioni stradali erano pessime, ed afferma che l'avvallamento presente sulla carreggiata in caso di pioggia crea una pozza di dimensioni tali da provocare aquaplaning già alla velocità di 80 km/h. Sostiene che la sua velocità al momento dei fatti era adeguata e che le "condizioni così particolari del fondo stradale" erano imprevedibili anche per il conducente più esperto. Ribadisce nella sua qualità di tecnico informatico la necessità professionale di condurre veicoli a motore e sostiene che durante il periodo di revoca della licenza dovrà prendere congedo non pagato, per cui chiede di posticiparlo all'estate prossima.
H. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso, la durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr).
4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 217 cons. 3a) l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Infatti, essendo stato oggetto di un ammonimento tre mesi prima, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto prevedere che la nuova infrazione commessa potesse comportare l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia egli non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa inflittagli in sede penale, nel cui ambito non ha del resto mai presentato osservazioni né ha mai sostenuto che sulla strada vi fosse una pozza anomala. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato ai fatti stabiliti nella risoluzione di multa del 16 febbraio 2001.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi malgrado una pioggia intensa circola sull'autostrada ad una velocità di ca. 120 km/h e sbanda a causa dell'aquaplaning, compromette gravemente la sicurezza della circolazione. Infatti il rischio di aquaplaning è conosciuto e deve essere previsto in caso di forte pioggia, condizioni in cui è raccomandato di non superare la velocità di 80 km/h. La velocità massima di 120 km/h su autostrada può infatti essere tenuta unicamente quando le condizioni di circolazione e di tempo sono buone (cfr. DTF 120 Ib 312, consid. 4c e citazioni). Anche dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto che il fenomeno dell'aquaplaning, che si manifesta soprattutto in autostrada, è sufficientemente noto per dover essere preso in considerazione da tutti i conducenti; esso può manifestarsi già a 80 km/h, velocità che l'UPI raccomanda di non superare in caso di rischio di aquaplaning (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 32 LCStr n. 1.6.c e citazioni).
Dagli atti emerge che il ricorrente circolava a 120 km/h in condizioni di forte pioggia. Tale circostanza, alla luce della giurisprudenza sopra esposta, consente di dedurre che la sua velocità non era adeguata alle circostanze, indipendentemente dal fatto di sapere se vi fossero o meno pozze sulla carreggiata (fatto che peraltro non risulta dagli atti e che il ricorrente non ha mai sollevato in sede penale), per cui l'adozione di un provvedimento di revoca della licenza appare del tutto giustificata. Resta da valutare la durata del provvedimento impugnato.
Il ricorrente adduce un'assoluta necessità di condurre veicoli a motore per gli interventi esterni che deve compiere sovente quale tecnico informatico, e sostiene durante il periodo di revoca egli non verrebbe retribuito dal datore di lavoro che lo costringerebbe a prendere un congedo non pagato.
7.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c).
7.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi in luoghi diversi per le ragioni addotte, malgrado la dichiarazione in atti del datore di lavoro va evidenziato che il ricorrente avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.
7.3. Deve essere parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.
7.4. La durata della revoca, di poco superiore al minimo legale di un mese, visto come l'incidente in rassegna è avvenuto a meno di tre mesi dalla pronuncia di un ammonimento amministrativo, ancorché possa sembrare severa appare proporzionata ed adeguata alle circostanze e merita di essere confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 10 cpv. 2 LALCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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