AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.383
Data decisione, Autorità: 15.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00383
Lugano 15 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 2 ottobre 2001 (n. 4671) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 9 luglio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per demolire gli edifici situati sulla part. n. __________ RF, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);
vista la risposta 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 4 gennaio 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________, secondo la procedura della notifica, la licenza edilizia per demolire gli edifici situati sul mappale n. __________ RF (ex __________), di proprietà __________;
che il 9 luglio 2001 il municipio ha rilasciato alla __________ il permesso richiesto, rigettando l'opposizione di __________, proprietario delle part. __________ e __________ RF;
che con giudizio 2 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e ponendo tassa e spese per complessivi fr. 500.– a carico di quest'ultimo, con l'obbligo di rifondere fr. 1'000.– a titolo di ripetibili, suddivisi a metà tra il municipio e i resistenti (__________e __________);
che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non potesse opporsi alla demolizione dell'albergo, che costituiva una sorta di schermo fonico per la proprietà di quest'ultimo dalla ferrovia e dall'autostrada, in quanto le emissioni andavano limitate alla fonte (art. 11 LPAmb);
che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, limitatamente all'obbligo di versare un'indennità per ripetibili ad __________ e alla __________;
che il ricorrente rileva che __________ e la __________ sono comparsi in causa senza l'assistenza di un legale;
che il Consiglio di Stato non si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, mentre il municipio di __________, la __________ e __________ non hanno formulato osservazioni al ricorso;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo data e la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 21 LE e 43 PAmm); il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte (spese ripetibili);
che le ripetibili vengono assegnate alla parte vincente quando si è avvalsa dell'assistenza di un legale;
che, nel concreto caso, la soccombenza dell'insorgente in sede governativa è incontestata;
che dinnanzi al Consiglio di Stato, __________ e la __________ non si sono fatti patrocinare da un avvocato o da altro consulente giuridico;
che a torto, quindi, l'Esecutivo cantonale ha assegnato un'indennità a titolo di ripetibili alla __________ e ad __________;
che, del resto, nella risposta al ricorso, il Governo ha ammesso il suo errore, riconducendolo a una svista;
che il gravame dev'essere pertanto accolto, annullando la cifra 2 della decisione impugnata nella misura in cui impone a __________ di versare complessivamente ad __________ e alla __________ l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili;
che visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese; lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 2 ottobre 2001 (n. 4671) del Consiglio di Stato è annullata, limitatamente al dispositivo n. 2, nella misura in cui obbliga __________ a versare ad __________ e alla __________ l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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