AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.379
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00379
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 ottobre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4667), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 luglio 2001 con cui il municipio di __________ autorizza la trasformazione di una stazione di benzina in un'officina per la riparazione di vetri d'auto, imponendo l'obbligo di murare il passaggio aperto verso l'attiguo box per auto (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
31 ottobre 2001 del municipio di __________;
6 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la __________ è proprietaria di uno stabile ad uso residenziale e commerciale, situato a __________ in via __________ (part. __________ RF);
che a pianterreno dello stabile vi sono due vani: uno autorizzato come cassa/chiosco di una stazione di benzina, l'altro, attiguo, ma separato da una parete, adibito invece ad autorimessa (box) per due auto;
che all'inizio di ottobre del 2000 l'autorità comunale ha constatato che nei vani suddetti era stato dato avvio a lavori non autorizzati;
che il 26 ottobre 2000 la __________, amministratrice dell'immobile, ha chiesto al municipio il permesso di trasformare i vani in questione in un'officina per la riparazione di vetri d'auto; l'intervento prevedeva, fra l'altro, di trasformare l'autorimessa in un deposito accessibile dal locale officina attraverso un'apertura praticata nel muro;
che con decisione 9 luglio 2001 il municipio ha autorizzato la trasformazione limitatamente al vano già adibito a cassa/chiosco; la trasformazione dell'autorimessa non è invece stata autorizzata, perché avrebbe comportato un aumento dell'indice di sfruttamento dell'immobile, già abbondantemente superiore al limite di zona;
che con il medesimo provvedimento l'autorità comunale ha ordinato la chiusura della porta di collegamento realizzata nel muro che separa l'officina dall'autorimessa;
che con giudizio 2 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________;
che contro questo giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'obbligo di chiudere l'apertura praticata tra il locale officina e l'attigua autorimessa, a suo avviso sproporzionato e fondato su un inammissibile processo alle intenzioni;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; all'insorgente, titolare della controversa licenza, va riconosciuta la legittimazione attiva;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che l'indice di sfruttamento è dato dal rapporto fra la superficie utile lorda (sul) e la superficie edificabile (art. 37 cpv. 1 LE);
che la superficie utile lorda è la superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici che è utilizzata o può essere utilizzata per l'abitazione od il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE);
che decisivo ai fini del computo di una determinata superficie nella superficie utile lorda non è l'indicazione data dal proprietario circa la sua utilizzazione effettiva, ma la situazione oggettiva dei vani ai fini di una possibile utilizzazione (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 38 LE, n. 1126);
che, in concreto, l'apertura di una porta nel muro di separazione fra l'officina e l'attigua autorimessa permette di considerare la superficie di quest'ultima come oggettivamente utilizzabile per rispondere alle esigenze dell'attività imprenditoriale insediata nell'officina;
che al riguardo è sufficiente considerare che la domanda di costruzione prevedeva di trasformare l'autorimessa in un deposito per l'officina, che - essendone priva - ne ha un impellente bisogno, mentre non ha sicuramente bisogno di un'autorimessa;
che, in tali circostanze, ben si può ritenere, senza fare alcun processo alle intenzioni, che l'apertura praticata nel muro fra l'officina e l'autorimessa determini una connessione tale fra i due vani da far apparire la superficie di quest'ultima come parte integrante della superficie utile lorda dell'intero stabilimento;
che, di conseguenza, del tutto giustificata è la richiesta del municipio di chiudere l'apertura abusivamente praticata fra i due locali con un unico, evidente scopo: quello di trasformare l'autorimessa in un deposito per l'officina;
che il ricorso, infondato, va quindi senz'altro respinto, addebitando la tassa di giustizia all'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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