AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.373
Data decisione, Autorità: 18.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00373
Lugano 18 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 settembre 2001 (n. 4516) del Consiglio di Stato, che conferma la decisione 13 aprile 2001 con cui il municipio di __________ ha vietato all'insorgente di insediare una nuova carrozzeria e ogni altra attività non compatibile con la zona di PR nell'immobile che sorge al sub F della part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
31 ottobre 2001 del municipio di __________;
vista la replica 30 novembre 2001 e le dupliche:
11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
18 dicembre 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è proprietario di un fondo (part. n. __________ RF), situato nella zona residenziale di __________, sul quale sorgono da oltre vent'anni un'autofficina ed una carrozzeria;
che il 1. marzo 1996 la carrozzeria è stata data in locazione a __________, che ne ha continuato l'attività;
che in seguito alle lamentele di alcuni vicini, disturbati dalle immissioni foniche ed atmosferiche provenienti dalla carrozzeria, il 17 luglio 2000 la SPAA ha chiesto a __________ di presentare una proposta di risanamento dell'impianto;
che dando seguito a tale sollecitazione, il 29 dicembre 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso di sostituire il forno per la verniciatura dei veicoli;
che il 31 gennaio 2001 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno sospeso l'esame della domanda, avversata dai vicini in questione, invitando l'istante a completarla;
che invece di dar seguito all'invito, __________ ha disdetto il contratto di locazione della carrozzeria per difetti gravi della cosa locata;
che il 9 aprile 2001 la SPAA ha comunicato alla __________, che "prima di insediare una nuova gerenza" sarebbe stato "indispensabile risolvere la problematica dell'inquinamento ambientale, sia per quel che riguarda le immissioni foniche che atmosferiche";
che, prendendo lo spunto da questa comunicazione, il 13 aprile 2001 il municipio ha "ordinato il divieto d'insediamento di una nuova carrozzeria e di ogni altra attività non compatibile con la zona di PR al mappale __________ subalterno F";
che, fondandosi sugli art. 5 DLALPAmb, 145-150 LOC e 68 NAPR, l'autorità comunale ha giustificato il provvedimento con l'imminente trasferimento della carrozzeria in altra sede, con la sua ubicazione in una zona residenziale semi-intensiva, ove sono ammesse unicamente attività non moleste, con le lamentele dei vicini e con il fatto che l'impianto, ormai vetusto, non era ancora stato risanato, malgrado le sollecitazioni della SPAA;
che con giudizio 25 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il divieto, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che, dopo aver rilevato che i vicini si erano a più riprese lamentati per le immissioni moleste prodotte dall'attività della carrozzeria e che la problematica del risanamento ambientale non era ancora stata risolta, il Governo ha in sostanza ritenuto che il divieto imposto dall'autorità comunale fosse giustificato dalla "realizzazione di importanti ed imprescindibili motivi di polizia";
che __________ impugna ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rileva in sostanza di essere intenzionato a riprendere in proprio l'attività della carrozzeria ed a presentare una nuova proposta di risanamento; contesta quindi la legittimità del divieto, considerandolo privo di base legale, inadeguato e lesivo della garanzia costituzionale della proprietà;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta invece in dettaglio le tesi dell'insorgente, sottolineando il disturbo che l'attività della carrozzeria da anni arreca al vicinato;
che in sede di replica e di duplica le parti hanno precisato ed ulteriormente sviluppato le rispettive tesi, confermandosi nelle domande poste in precedenza a giudizio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE, 208 LOC e 6 cpv. 3 DLALPAmb;
che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare invero idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 70 cpv. 1 LALPT edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono essere conservati; sono autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili;
che la norma - come rettamente osserva il Consiglio di Stato - è espressione della garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite;
che tale garanzia non è tuttavia assoluta; qualora il contrasto con la destinazione della zona di utilizzazione sia grave e non diversamente sanabile può infatti essere ordinata la cessazione dell'attività (art. 70 cpv. 4 LALPT; cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 70 LALPT, n. 520 e rimandi);
che l'art. 16 cpv. 1 LPAmb sancisce dal canto suo l'obbligo di risanare gli impianti che non soddisfano le prescrizioni della stessa LPAmb o quelle, ecologiche, di altre leggi federali;
che l'obbligo di risanamento degli impianti che non rispettano le prescrizioni in materia di inquinamento fonico o atmosferico è precisato dagli art. 13 OIF rispettivamente 8 OIAt;
che competente ad ordinare il risanamento degli impianti difformi è esclusivamente il Dipartimento del territorio (cfr. art. 3 cifra 5 DLALAmb): in quest'ambito, l'autorità comunale non detiene alcuna competenza decisionale;
che nell'evenienza concreta la controversa carrozzeria, risalente al 1977, beneficia in linea di massima della tutela delle situazioni acquisite sancita dall'art. 70 cpv. 1 LALPT; con riserva dell'obbligo di risanamento di cui all'art. 16 LPAmb;
che, tale obbligo, sancito dall'autorità cantonale con la richiesta di formulare proposte di risanamento, rivolta il 17 luglio 2000 al precedente locatario e titolare della carrozzeria, esula dai limiti della presente contestazione;
che lo stesso è peraltro riconosciuto dal ricorrente, che dichiara di voler continuare in proprio l'attività della carrozzeria, risanandone gli impianti;
che, stando così le cose, appare privo di qualsiasi giustificazione il "divieto d'insediamento di una nuova carrozzeria" impartito dal municipio al ricorrente con la decisione 13 aprile 2001, qui in esame;
che, in effetti, la continuazione, da parte del ricorrente, dell'attività della carrozzeria sinora gestita da __________, non può essere configurata alla stregua di un insediamento di una nuova carrozzeria;
che il cambiamento di titolare è irrilevante dal profilo della legislazione edilizia; l'aveva riconosciuto lo stesso Consiglio di Stato nella decisione 9 febbraio 1989 riguardante il medesimo oggetto, citata dall'autorità comunale;
che tale cambiamento di titolare non può in alcun modo legittimare il provvedimento in esame;
che il divieto non può d'altro canto fondarsi sull'art. 70 cpv. 4 LALPT sopra citato; nemmeno il municipio lo pretende; né potrebbe sostenere con successo una simile tesi, poiché è del tutto indimostrato che il contrasto fra la destinazione dello stabilimento e la funzione residenziale della zona di situazione sia talmente grave ed insanabile da giustificare un ordine di cessare l'attività della carrozzeria;
che il provvedimento va annullato anche nella misura in cui il municipio pretende di fondarlo sulla legislazione ambientale; la competenza del Dipartimento del territorio in materia di risanamenti dettati da motivi ambientali è esclusiva e non può essere delegata al municipio; spetta soltanto all'autorità cantonale ordinare il risanamento degli impianti che non rispettano le prescrizioni della LPAmb e delle sue ordinanze;
che l'art. 5 DLALPAmb riserva ai municipi unicamente le funzioni di polizia locale, ovvero le competenze previste dall'art. 107 LOC; norma che, nelle circostanze concrete, manifestamente non permette di legittimare un divieto come quello in contestazione;
che ancor meno sostenibile è la pretesa del municipio di fondare il provvedimento sugli art. 145 - 150 LOC, disciplinanti la procedura per contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi affidate al municipio per l'applicazione;
che neppure l'art. 68 cpv. 2 NAPR soccorre le tesi dell'autorità comunale;
che le disposizioni della LPAmb e del DLALPAmb prevalgono infatti sul diritto comunale; in materia di protezione dell'ambiente il municipio non può quindi avvalersi della competenza di adottare i provvedimenti atti a proteggere il singolo o la popolazione da emanazioni o immissioni pregiudizievoli per la salute, che tale norma gli conferisce;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro accolto, annullando la decisione 13 aprile 2001 del municipio di __________ ed il giudizio del Consiglio di Stato che la conferma;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune di __________ secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 107, 145-150, 208 LOC; 70 LALPT; 16 LPAmb; 5 DLALPAmb; 68 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 13 aprile 2001 del municipio di __________;
1.2. la decisione 25 settembre 2001 (n. 4516) del Consiglio di Stato.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr.1'800.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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