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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.369
Data decisione, Autorità: 23.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00369
Lugano 23 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2001 di
contro
la decisione 25 settembre 2001, no. 4538, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 agosto 2001 con cui il municipio di __________ ha disposto la pubblicazione della domanda di costruzione inoltrata da __________ per l'edificazione di una casa d'abitazione unifamigliare (part. n. __________ RF);
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il 9 luglio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamigliare sulla part. n. __________ RF, di sua proprietà;
che, esperito l'esame preliminare, il 6 agosto 2001 l'esecutivo comunale ha disposto la pubblicazione della domanda di costruzione, dal 9 al 23 agosto 2001;
che questa risoluzione municipale è stata pubblicata il giorno seguente all’albo comunale assieme ad altre decisioni con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
che contro di essa l’avv. __________, residente in uno stabile situato su un fondo contermine a quello dedotto in edificazione, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che con pronuncia 25 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, ravvisando nel provvedimento censurato una decisione incidentale inoppugnabile siccome insuscettibile di procurare all’insorgente un danno irreparabile;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, rivendicata la legittimazione attiva in base all'art. 209 LOC, il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di esaminare le censure addotte, segnatamente l’addebito mosso al municipio di aver proceduto prematuramente ad un esame di merito della domanda di costruzione;
che, a mente del ricorrente, il Governo avrebbe pure disatteso il principio della buona fede, condannandolo al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.- senza considerare che l’impugnativa è conseguente all’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso fornita dall’annuncio apparso all'albo comunale;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine con succinta motivazione i ricorsi irricevibili o manifestamente infondati;
che, trattandosi di una controversia in materia edilizia, la competenza di questo tribunale è data dall'art. 21 LE;
che, nella misura in cui contesta il giudizio 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato, il ricorrente è senz’altro legittimato a ricorrere;
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con la determinazione di dar seguito ad una domanda di costruzione pubblicandola all’albo comunale il municipio si limita ad attestare indirettamente che è allestita conformemente alle prescrizioni (art. 5 LE; 9 - 16 RLE);
che con quest’atto, di natura incidentale, siccome meramente ordinatorio del procedimento di rilascio del permesso di costruzione, l’autorità comunale non si pronuncia sulla conformità dell’intervento con il diritto edilizio materialmente applicabile, ma si limita a darne pubblica notizia, in modo da permettere ad eventuali interessati di esercitare il diritto di opposizione previsto dalla legge;
che giusta l’art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se procurano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che, essendo destinata a permettere ad eventuali interessati di esercitare i loro diritti di difesa, la pubblicazione di una domanda di costruzione all’albo comunale configura un atto palesemente insuscettibile, per sua intrinseca natura, di procurare a chicchessia un danno non altrimenti riparabile;
che la pubblicazione all’albo non impedisce invero ad eventuali interessati di far valere le loro ragioni, eccependo la sufficienza della domanda di costruzione, dapprima in sede di opposizione ed in seguito insorgendo davanti all’autorità di ricorso contro un’eventuale licenza edilizia;
che l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso posta in calce all’estratto delle decisioni municipali pubblicato all’albo non può in nessun caso fondarne l’impugnabilità, essendo quest’ultima inderogabilmente stabilita dalla legge e quindi sottratta alla disposizione delle parti;
che l’inoppugnabilità dell’atto in questione era manifesta; il ricorrente, titolare di un brevetto di avvocato conseguito di recente, non poteva in buona fede non rendersene conto;
che il ricorrente non può quindi prevalersi dell’erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, posta in calce alla controversa pubblicazione, per rivendicare il diritto di andare esente da tasse e spese nel giudizio in cui è risultato soccombente;
che la tassa di giustizia viene commisurata ai costi effettivamente provocati dall’ostinazione con cui il ricorrente tenta invano di accreditare ancora in questa sede tesi manifestamente insostenibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 21 LE; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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