AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.356
Data decisione, Autorità: 20.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00356
Lugano 20 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2001 di
contro
la decisione 18 settembre 2001 (n. 4389) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato il 5 luglio 2001 dagli insorgenti contro l'approvazione del conto consuntivo del comune relativo all'anno 2000 decisa dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 25 giugno 2001;
viste le risposte:
8 ottobre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
10 ottobre 2001 del Presidente del consiglio comunale di __________, __________;
16 ottobre 2001 del municipio di __________;
16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il consiglio comunale di __________ è stato convocato lunedì 25 giugno 2001 per deliberare, tra l'altro, sulle approvazioni del conto consuntivo del comune relativo all'anno 2000 (trattanda n. 4), del conto preventivo del comune relativo all'esercizio 2001 (trattanda n. 5) e dell'adesione del comune alla proposta di risanamento finanziario delle __________ (trattanda n. 8). Il legislativo ha accolto tutti gli oggetti con la necessaria maggioranza.
B. Con ricorso 5 luglio 2001 i consiglieri comunali __________ e __________ sono insorti contro l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2000 dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Essi hanno contestato, in quanto eccessivo, il valore assegnato a bilancio alle azioni della società __________ detenute dal comune, di fr. 1'470'001.--. Questa società versa difatti in difficoltà economiche, per la cui soluzione è in atto un piano di risanamento. Sulla scorta dell'ipotesi più recente sottoposta al comune da parte del consiglio di amministrazione di quest'ultima società, a giudizio dei ricorrenti le azioni possedevano un valore non superiore a fr. 875'000.--.
C. Con risoluzione 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, nella misura in cui esso appariva ricevibile.
D. Con impugnativa 3 ottobre 2001 __________ e __________ insorgono dinanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo, ribadendo motivi e domande già sottoposti al giudizio dell'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato, il presidente del legislativo e il municipio di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni, così come dei motivi alla base del giudizio governativo si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione degli insorgenti, cittadini attivi di __________, è di principio, data (art. 209 lett. a LOC). Il Consiglio di Stato ha tuttavia voluto lasciare irrisolto tale quesito, dal momento che non è stato possibile accertare il comportamento dei ricorrenti, in quanto consiglieri comunali, durante la seduta del legislativo, e segnatamente se questi si erano opposti, in sede di votazione, all'adozione della deliberazione impugnata. Dal momento che il gravame dev'essere respinto, anche il Tribunale rinuncia a determinarsi circa la sussistenza di questo presupposto processuale. Il gravame può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 151 cpv. 2 LOC la contabilità del comune deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune. In concreto è in discussione la valutazione delle azioni della __________, classificate tra i beni amministrativi del comune, nel conto consuntivo relativo all'esercizio 2000. Com'è già stato accennato in fatto, questa società versa in difficoltà economiche, per la cui soluzione è in atto un piano di risanamento. Per questo motivo nella seduta del 25 giugno 2001 il qui ricorrente __________, richiamandosi al rapporto di minoranza della commissione della gestione, dallo stesso sottoscritto, aveva proposto al consiglio comunale di ridurre il loro valore di esposizione a bilancio da fr. 1'470'000.-- a fr. 875'000.--; la proposta è tuttavia stata respinta. Il Consiglio di Stato ha tutelato tale decisione. Nella trattanda successiva, concernente l'approvazione del conto preventivo del comune per l'anno 2001, aderendo al rapporto dei commissari della gestione __________ e __________, il consiglio comunale aveva difatti disposto, per tener conto di questa situazione, un ammortamento straordinario di fr. 945'000.--. Quest'ultimo importo era stato estrapolato dalla proposta di risanamento finanziario delle __________, accettata dal consiglio comunale di Airolo nella stessa seduta, ad una trattanda successiva. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il differimento, all'esercizio successivo, della perdita, dal momento che essa ha potuto essere determinata, con precisione, solo a quel momento. In effetti, giusta l'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 (RGFCC) gli ammortamenti su prestiti e partecipazioni sono calcolati secondo principi commerciali. Normalmente le perdite relative ai prestiti ed alle partecipazioni sono ammortizzate nello stesso anno di gestione in cui si verificano (Dipartimento dell'interno, Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, capitolo 12.2, pag. 2). In concreto, da quanto risulta dal messaggio n. 11 del 5 marzo 2001, con cui è stata sollecitata l'adesione del comune alla proposta di risanamento finanziario delle __________, le difficoltà di questa società sono insorte negli ultimi due esercizi, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche. Tuttavia, come ha addotto il municipio di __________ in sede di risposta nella precedente sede e ribadito in questa, tesi condivisa dal Governo, la perdita di valore delle azioni di quella società detenute dal comune, seppure già in atto, ha potuto essere definita, per la prima volta, nella sua consistenza solo quando il legislativo di __________ ha accettato la proposta di risanamento finanziario che il Consiglio di amministrazione della società ha sottoposto ai vari interessati e che, peraltro, dovrà ancora essere approvata da parte di Stato, banche ed altri azionisti per poter essere attuata. Come hanno ulteriormente osservato le menzionate istanze, in precedenza l'abbattimento di valore della partecipazione appariva ancora incerto e di difficile estimo, ancorché - sia soggiunto per completezza - avrebbe potuto essere determinato, se del caso, mediante perizia, conformemente a quanto avviene, in simili casi, in materia di contabilità commerciale. E' peraltro necessario rilevare che, come si può desumere dagli atti prodotti dagli stessi ricorrenti, il legislativo era stato messo a conoscenza della delicata situazione della società __________ anche in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1999; anche a quel momento, con piena cognizione del problema, esso aveva deciso di soprassedere al controverso ammortamento. Alla luce della rapidità con cui si sono verificati gli eventi ed inoltre dello spazio temporale ristretto entro cui ha avuto luogo il differimento dell'ammortamento, che ha oltretutto potuto essere deciso nella stessa seduta dal legislativo, la decisione di procedere a tale operazione solo nell'esercizio 2001, anziché in quello precedente, risulta ancora sufficientemente tempestiva e dev'essere protetta. Al di là dei motivi, opinabili ancorché non censurabili, addotti dalle istanze inferiori, decisivo appare piuttosto il fatto che la registrazione della svalutazione della partecipazione già in sede di consuntivo 2000, come chiedono gli insorgenti, non avrebbe comportato, in concreto, uno stravolgimento della situazione patrimoniale e reddituale del comune, tale quella che dev'essere illustrata dalla contabilità giusta l'art. 151 cpv. 2 LOC, al punto da rendere imprescindibilmente indifferibile tale operazione.
Sulla scorta di quanto precede, per quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 151, 208, 209 LOC, 13 RGFCC, 3, 18, 28, 46, PAmm;
dichiara e pronuncia:
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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