AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.355
Data decisione, Autorità: 26.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00355
Lugano 26 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2001 di
__________ patr. da: avv. dott. __________
contro
la decisione 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4378) che conferma la risoluzione 7 maggio 2001 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per costruire 4 posteggi scoperti lungo il ciglio a valle di via __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
18 ottobre 2001 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 marzo 2000 l'arch. __________ ha chiesto al municipio di __________, in via di domanda preliminare, se fosse possibile costruire uno stabile d'appartamenti su un fondo (part. n. __________ RF) situato a valle di via __________, una strada alla quale il PR attribuisce la qualifica di punto di vista panoramico. L'istante chiedeva in particolare se fosse possibile realizzare tre posteggi scoperti, disposti obliquamente lungo il ciglio a valle di questa strada.
Il 21 marzo 2000 il municipio ha preavvisato favorevolmente l'intervento, raccomandando tuttavia di disporre i posteggi "orizzontalmente alla strada", al fine di "limitare gli interventi nella zona di rispetto del punto panoramico".
B. Il 10 luglio 2000 __________ e __________ hanno chiesto al municipio il permesso di costruire sul predetto fondo uno stabile d'appartamenti che, a loro avviso, sarebbe stato conforme alle indicazioni date dal municipio in sede di domanda preliminare.
Il progetto prevedeva fra l'altro di realizzare quattro posteggi scoperti su un terrapieno sorretto da un muro di sostegno costruito sul pendio a valle di via __________.
Con decisione 9 gennaio 2001 il municipio ha negato la licenza, ritenendo in sostanza che l'edificio superasse l'altezza massima consentita. La decisione non è stata impugnata.
C. Il 12 febbraio 2001 i ricorrenti hanno inoltrato una nuova domanda per costruire su quel fondo uno stabile d'appartamenti, sulla base di un progetto modificato, che prevedeva fra l'altro nuovamente di formare quattro posteggi scoperti, disposti lungo il ciglio a valle di via __________, su un terrapieno lungo una ventina di metri e largo tre, sorretto da un muro di sostegno alto sino a 4 m.
Alla domanda si è opposta la comunione ereditaria __________, proprietaria del fondo situato sul lato a monte di questa strada, contestando la realizzazione dei posteggi dal profilo delle norme che tutelano il punto di vista.
D. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 maggio 2001 il municipio ha parzialmente accolto la domanda di costruzione, rilasciando la licenza richiesta limitatamente allo stabile d'appartamenti. L'ha invece respinta nella misura in cui aveva per oggetto i posteggi, ritenendo che questo intervento si ponesse in contrasto con l'art. 27 NAPR disciplinante la tutela dei punti di vista.
E. Con giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza per i posteggi.
Dopo aver escluso che i ricorrenti potessero richiamarsi alle precedenti decisioni del municipio per conseguire la licenza in base al principio della buona fede, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento si ponesse effettivamente in contrasto con le disposizioni di PR poste a tutela dei punti di vista.
F. Contro il predetto giudizio governativo, __________ e __________ si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza per i posteggi.
I ricorrenti ricordano anzitutto che il municipio, in sede di domanda preliminare, aveva prospettato il rilascio del permesso per la costruzione di posteggi paralleli alla strada. Osservano poi che la successiva decisione di diniego della licenza era fondata esclusivamente sulla disattenzione delle norme relative all'altezza massima. In relazione ai posteggi, il municipio non aveva sollevato obiezioni.
Nel merito gli insorgenti si dichiarano disposti a ridurre i posteggi a due, tagliando alcuni cipressi che ostacolano la vista. In conclusione, sottolineano come i posteggi siano indispensabili per i fornitori che sarebbero altrimenti costretti a sostare sulla strada, intralciando la circolazione.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno discussi qui appresso.
La comunione ereditaria opponente non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I piani agli atti e la documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti permettono di prescindere da una visita in luogo. La situazione dei luoghi è peraltro sufficientemente nota a questo tribunale.
Ai fini del giudizio occorre in primo luogo esaminare se la costruzione dei posteggi sia conforme al diritto, in particolare all'art. 27 NAPR. In caso negativo, occorrerà in seguito verificare se la licenza debba comunque essere rilasciata in applicazione del principio della buona fede.
Giusta l'art. 27 NAPR:
" 1. Il Piano (del paesaggio) indica i punti di vista da rispettare e valo-
rizzare.
sul piano (punti di vista 2).
no permettere la creazione di canali di vista che si ottengono mag-
giorando le distanze fra edifici, fino alla misura massima di ml. 10,00 (punti di vista 1).
inoltre la facoltà di definire l'ubicazione esatta degli edifici e imporre
limitazioni di altezza (punti di vista 1 e 2).
mantenerli tali e sgombri da ogni tipo di ostacolo."
L'estensione dei vincoli istituiti dall'art. 27 NAPR al fine di tutelare i punti di vista è chiaramente desumibile tanto dall'obbligo di rispettare le linee di arretramento sancito dal cpv. 2, quanto dall'obbligo di mantenere i fondi toccati da punti di vista "tali e sgomberi da ogni tipo di ostacolo", sancito dal cpv. 5. Interagendo fra loro, queste disposizioni rendono in pratica inedificabile la fascia definita dalla linea di arretramento a valle del punto di vista.
Il municipio ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che il manufatto, sorretto verso valle da un nuovo muro di sostegno alto sino a 4 m, si ponesse in contrasto con l'art. 27 NAPR.
La deduzione regge alla critica dei ricorrenti.
Il muro di sostegno ed il terrapieno costituiscono indubbiamente un'opera rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni. Nemmeno i ricorrenti lo negano. In quanto posta all'interno della fascia di rispetto definita dalla linea di arretramento fissata a tutela della vista da via __________, la costruzione disattende tanto il vincolo sancito dall'art. 27 cpv. 2 NAPR, quanto l'obbligo di mantenere liberi da ogni tipo di ostacolo i fondi gravati (art. 27 cpv. 5 NAPR). Non si può invero sostenere che un simile manufatto non costituisca già di per sé un ingombro suscettibile di menomare in misura apprezzabile la vista verso valle tutelata dalla norma in esame. Menomazione, che assume maggior rilevanza in caso di stazionamento di veicoli.
Dal profilo dell'art. 27 NAPR il diniego della licenza appare quindi immune da violazioni del diritto.
Il fatto che i posteggi possano anche essere utili dal profilo della circolazione stradale non permette di sovvertire questa conclusione, poiché la protezione dei punti di vista prescinde da qualsiasi considerazione riferita alla fluidità del traffico. Né giova alla causa dei ricorrenti proporre una riduzione del numero dei posteggi. Anche se diventa meno importante, il contrasto con l'art. 27 NAPR non scompare.
Indipendentemente dalla questione a sapere se le indicazioni date dal municipio in risposta alla domanda preliminare possano vincolare l'autorità, è in effetti certo che non possono limitare i diritti dei vicini opponenti, ai quali la domanda non è mai stata sottoposta (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 15 LE, n. 887).
Nulla possono infine dedurre i ricorrenti in loro favore dal fatto che la precedente decisione di diniego della licenza si limitasse a rilevare l'altezza eccessiva della costruzione principale. Il fatto che il municipio non abbia sollevato obiezioni nei confronti dei posteggi non sta evidentemente a significare che quest'opera potesse essere approvata. Il diniego della licenza, accettato dai ricorrenti, non era peraltro circoscritto alla costruzione principale, ma riguardava anche i posteggi.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 21 LE; 27 NAPR di Porza; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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