AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.348
Data decisione, Autorità: 25.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00348
Lugano 25 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'atto 26 settembre 2001 e sul complemento al "ricorso" 12 ottobre 2001 delle
contro
la decisione 11 settembre 2001 (n. 4235) con cui il Consiglio di Stato ha ordinato il risanamento del sito inquinato, ubicato ai mapp. __________ e __________ di __________;
vista la risposta 29 novembre 2001 del Dipartimento del territorio, Divisione dell'am-
biente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 11 settembre 2001, fondata in particolare sugli art. 32c e 32d LPAmb e sull'OSiti, il Consiglio di Stato ha ordinato il risanamento del sito inquinato ubicato ai mapp. __________ e __________ di __________ (dispositivo n. 1 della decisione). Tutte le spese di risanamento sono state poste a carico delle __________ (__________; dispositivo n. 2). La decisione indicava la possibilità di ricorrere contro la stessa dinanzi a questo Tribunale nel termine di 15 giorni dall'intimazione (dispositivo n.3). Essa è stata spedita alle __________ l'indomani e ricevuta da queste ultime il 13 settembre successivo.
B. Con lettera 26 settembre 2001 indirizzata al dipartimento del territorio le __________ hanno chiesto una proroga di 15 giorni del termine per ricorrere contro la decisione, adducendo che i funzionari incaricati, assenti in vacanza, non erano stati in grado di esaminarla per tempo. L'indomani, 27 settembre 2001, il direttore della divisione dell'ambiente di questo dipartimento ha trasmesso la richiesta al Tribunale, osservando che i termini di ricorso erano improrogabili (art. 11 e 46 PAmm, 6 cpv. 4 DLALPAmb). Il 2 ottobre 2001 la Cancelleria del Tribunale, agendo a nome del suo Presidente, ha indirizzato alle __________ il seguente scritto:
"…
Ricorso 26 settembre 2001 contro la decisione 11 settembre 2001, no. 4235, del Consiglio di Stato, trasmessoci dal Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Bellinzona, per competenza
In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
"Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso deve contenere:
la menzione della decisione querelata;
una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
una breve motivazione;
le conclusioni del ricorrente.
Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento."
Inoltre a' sensi dell'art. 8 della Legge di procedura per le cause amministrative, il ricorso deve essere redatto in lingua italiana, firmato dalle parti o dai loro procuratori.
Richiamato l'art. 9 PAmm vi assegnamo un termine di 10 giorni per presentare il ricorso nella forma indicata, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.
…".
Il 12 ottobre 2001 le __________ hanno indi inoltrato un complemento al "ricorso" 26 settembre 2001, motivato, attraverso il quale hanno domandato di ridurre a 1/4 delle spese di risanamento la loro partecipazione alle stesse e di porre i rimanenti 3/4 a carico dello Stato del Cantone Ticino. Con risposta 29 novembre 2001 il dipartimento del territorio ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e, in subordine, respinto nel merito.
C. Con istanza 31 ottobre 2001 le __________ hanno sollecitato un giudizio di accertamento che la decisione di risanamento era cresciuta in giudicato e che il contenzioso era limitato alla ripartizione dei costi, allo scopo di permettere l'inizio dei lavori di risanamento. Con osservazioni 14 novembre 2001 il dipartimento ha rilevato che la crescita in giudicato del dispositivo n. 1 della risoluzione 11 settembre 2001 era pacifica.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 6 cpv. 3 DLALPAmb) e la legittimazione delle ricorrenti certa (art. 43 PAmm; 6 cpv. 4 DLALPAmb). Quanto alla tempestività del ricorso, contestata dal dipartimento, il Tribunale considera quanto segue.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso dev'essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Il termine di ricorso, in quanto fissato dalla legge, è perentorio, ovvero improrogabile (art. 11 PAmm).
2.2. In concreto la risoluzione impugnata, dell'11 settembre 2001, è stata spedita l'indomani e ricevuta dalle __________ il giorno 13 settembre 2001. Il termine per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto imperativamente a scadere il giorno 28 settembre 2001. Entro tale data, tuttavia, le __________ non hanno introdotto alcuna impugnativa dinanzi al Tribunale. Esse si sono difatti limitate a chiedere una proroga di 15 giorni del termine per ricorrere con lettera 26 settembre 2001 indirizzata al dipartimento del territorio: quest'atto non costituiva però, di tutta evidenza, un'impugnativa, poiché non manifestava la volontà delle __________ di ricorrere contro la decisione governativa per conseguire una modifica della situazione giuridica in suo favore (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 9 n. 1; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 11). Certo, interpretando erroneamente la portata del documento, una volta ricevuta dal dipartimento la menzionata lettera, fondandosi sull'art. 9 PAmm il 2 ottobre 2001 la Cancelleria del Tribunale, agente in nome del presidente del Tribunale, ha fissato alle insorgenti un termine di 10 giorni per presentare il gravame nelle forme prescritte dall'art. 46 PAmm sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il "ricorso" sarebbe stato dichiarato irricevibile. Questa diffida non era tuttavia atta a trasformare in impugnativa un atto che manifestamente non era tale. Tantomeno se si considera che, a quella data, il termine di 15 giorni per ricorrere era già inesorabilmente decorso e non poteva, di conseguenza, essere ripristinato. Le ricorrenti erano del resto state immediatamente rese attente circa la perentorietà dei termini in esame attraverso lo scritto 27 settembre 2001 con cui il dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente, aveva trasmesso a questo Tribunale la loro lettera di richiesta di proroga del termine di ricorso, del giorno precedente: scritto che era stato loro inviato per conoscenza.
2.3. Dal momento che l'atto 26 settembre 2001 non costituisce ricorso, l'impugnativa vera e propria delle __________ è costituita dal complemento al "ricorso" presentato il 12 ottobre successivo, dietro diffida della Cancelleria del Tribunale emessa in applicazione dell'art. 9 PAmm. Questa memoria deve tuttavia essere dichiarata irricevibile, in quanto irrimediabilmente tardiva rispetto alla data di scadenza del termine per ricorrere, 28 settembre 2001. Le insorgenti non si appellano peraltro all'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm e relativo rinvio all'art. 137 CPC), del quale non sono comunque pacificamente soddisfatti i requisiti di applicazione in loro favore.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza 31 ottobre 2001.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 9, 18, 28, 43, 46 PAmm, 6 DLALPAmb;
dichiara e pronuncia:
1.2. il complemento al "ricorso" presentato il 12 ottobre 2001 è dichiarato irricevibile.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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