AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.339
Data decisione, Autorità: 18.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00339
Lugano 18 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 2001 di
__________ patr. da: st. leg. __________
contro
la decisione 6 settembre 2001 del Presidente del Consiglio di Stato (n. 26) che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo alla decisione 21 agosto 2001 del municipio di __________, mediante la quale vengono fissati gli orari d'apertura della sala giochi __________;
viste le risposte:
25 settembre 2001 dell'Ufficio di sanità;
1° ottobre 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
4 ottobre 2001 del Presidente del Consiglio di Stato;
9 ottobre 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è titolare del locale notturno __________, situato a __________ in località alla __________;
che all'esercizio pubblico, aperto nel 1992 come bar e trasformato nel 1998 in locale notturno, è annessa una sala giochi, che come seguiva gli orari di apertura del bar, segue ora quelli del night;
che dopo aver tentato di imporre al ricorrente di separare fisicamente la sala giochi dal locale notturno, il 21 agosto 2001 il municipio ha emanato una decisione, denominata "autorizzazione a gestire una sala giochi", mediante la quale ha fissato una serie di condizioni volte a regolare l'attività dello stabilimento;
che fra queste condizioni l'autorità comunale ha anche prescritto i seguenti orari d'apertura:
clienti sino a 16 anni: lunedì - domenica 0800 - 2100;
clienti oltre 16 anni: lunedì - domenica 0800 - 2300;
che le suddette prescrizioni sono state dichiarate esecutive a partire dal 1° settembre 2001; ad eventuali ricorsi è stato preventivamente revocato l'effetto sospensivo;
che con istanza 24 agosto 2001 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di conferire effetto sospensivo alla decisione, negando che fossero dati i presupposti per dichiararla immediatamente esecutiva; il 6 settembre 2001 l'ha poi formalmente impugnata;
che con decisione 6 settembre 2001 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza, ritenendo che i motivi addotti dal municipio in sede di risposta (esigenze di protezione dei minorenni, fatto di sangue recentemente verificatosi sul posteggio attiguo all'esercizio pubblico) fossero sufficienti a giustificare l'immediata esecutività del provvedimento;
che contro questa decisione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell'effetto sospensivo "alla decisione 21 agosto 2001 del municipio di __________ ";
che il ricorrente nega che le esigenze di protezione dei minorenni ed il fatto di sangue verificatosi nelle vicinanze del locale possano giustificare il conferimento della provvisoria esecutività della decisione nel frattempo impugnata davanti al Consiglio di Stato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio, che invece contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente, asserendo, in sostanza, di aver negato l'effetto sospensivo a causa della resistenza del ricorrente a separare la sala giochi dal locale notturno;
considerato, in diritto
che le decisioni provvisionali del Presidente del Governo sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo se la vertenza è appellabile nel merito (art. 21 cpv. 4 PAmm);
che la decisione 21 agosto 2001 del municipio di __________ non richiama nemmeno una norma che permetta di accertare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; il Consiglio di Stato si è limitato a richiamarsi all'art. 47 PAmm, che da solo non è atto a fondare alcuna competenza;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo appare comunque data tanto nel caso in cui la decisione censurata si fondi sulla legislazione edilizia e su quella ambientale ad essa connessa (art. 21 LE), quanto nel caso in cui rilevi semplicemente dalla LOC (art. 208 LOC);
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento censurato;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che il ricorso esplica effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano diversamente (art. 47 cpv. 1 PAmm);
che il conferimento della provvisoria esecutività ad una decisione ha carattere eccezionale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 47 PAmm N. 2);
che la revoca preventiva dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso si giustifica se l'interesse dell'autorità ad un'immediata, provvisoria esecutività del provvedimento censurato prevale su quello di chi ne è gravato a differirne gli effetti al momento in cui esso cresce in forza di giudicato (cfr. Borghi/Corti, loc. cit.; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, II ed, N. 647 ss);
che per giustificare l'immediata esecutività della decisione con cui ha fissato gli orari d'apertura della sala giochi il municipio si è in concreto richiamato all'esigenza di costringere il ricorrente a separare questo stabilimento dall'attiguo esercizio pubblico, trasformato nel 1998 in locale notturno con conseguente modifica degli orari di apertura; l'autorità invoca inoltre l'esigenza di tutelare i minori di 16 anni;
che gli interessi invocati dal municipio a sostegno della revoca preventiva dell'effetto sospensivo, attribuito dalla legge (LE o LOC) ad un eventuale ricorso, non appaiono abbastanza importanti per giustificare il conferimento della provvisoria esecutività ad una decisione, che interviene a sovvertire radicalmente un regime d'orari d'apertura praticato da diversi anni senza particolari inconvenienti;
che tale conclusione s'impone indipendentemente dalla questione a sapere se il cambiamento delle condizioni d'esercizio della sala giochi sia stato precorso da un procedimento autorizzativo analogo a quello, fondato sulla LE, che ha avuto per oggetto la trasformazione del bar in locale notturno oppure se sia addirittura stato approvato nell'ambito di tale procedura;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la censurata decisione del Presidente del Governo e concedendo l'effetto sospensivo al ricorso pendente davanti a quell'istanza contro la decisione 21 agosto 2001 del municipio di __________;
che dato l'esito non si prelevano né tassa di giustizia, né spese; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 208 LOC; 6 DLALPAmb; 3, 18, 21, 28, 31, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 settembre 2001 del Presidente del Consiglio di Stato (n. 26) è annullata;
1.2. al ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 21 agosto 2001 del municipio di __________ è concesso l'effetto sospensivo;
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà fr. 400.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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