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Numero d'incarto:
52.2001.337
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00337
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2001 di
contro
la decisione 4 settembre 2001, no. 4196, del
Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 3 luglio 2001 dell'insorgente
contro la decisione 27 giugno 2001 con la quale le viene intimato l'ordine di
procedere allo sgombero dei cancelli da lei posti sul fondo preso in affitto;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il 19 settembre 2001
__________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso
contro la decisione 4 settembre 2001, no. __________, del Consiglio di Stato.
B. Il 20 settembre 2001 questo
Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine, le comunichiamo che, conformemente
alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
"Il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in
tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni
dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della
decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da al tre
leggi.
Esso
deve contenere:
-
la
menzione della decisione querelata;
-
una concisa esposizione
dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
-
una
breve motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente."
Richiamato l'art. 9 PAmm le
assegnamo un termine di 10 gior- ni per presentare il ricorso
nella forma indicata, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente
tale termine, lo stesso sarà dichia- rato irricevibile".
C. Il termine assegnato alla
ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. Nel caso concreto la
ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria, il ricorso nelle forme di
legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giudizio di fr.
100.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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