AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.333
Data decisione, Autorità: 27.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00333
Lugano 27 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato (n. 3923), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 giugno 1999 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza in sanatoria per la chiusura di un porticato e le ha ordinato il ripristino della situazione preesistente (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
2 ottobre 2001 del Consiglio di Stato,
25 ottobre 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 13 ottobre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________ la licenza edilizia per chiudere parzialmente il porticato, precedentemente adibito ad autorimessa, della loro abitazione situata sulla part. n. __________ RF in località __________, sottoponendola alla seguente condizione: "non potrà essere apportato cambiamento di destinazione al porticato; le aperture dovranno rimanere sprovviste di serramenti".
L'edificio sorge nella zona residenziale particolare (RP2) del comune, dov'è previsto un indice di sfruttamento massimo (i.s.) dello 0.2 (art. 41 cifra 1 NAPR).
b) Il 26 ottobre 1998 il municipio ha constatato che le aperture del porticato erano state chiuse con serramenti e rolladen, in particolare quella ad arco con una porta/finestra, e che le finiture interne erano state completate in modo da rendere abitabile il locale.
La tabella dello sfruttamento riferito al fondo n. __________ si presentava di conseguenza come segue:
· superficie edificabile mq 577
· SUL massima concessa (0.2) = mq 115.40
· SUL esistente (casa su due piani) mq 210 (105x2)
i.s. = 210:577 = 0.363
· SUL compreso porticato = mq 231 (210x21)
i.s. = 231:577 = 0.400
B. a) Il 19 marzo 1999 __________ ha notificato all'autorità comunale la chiusura del porticato, precisando che non vi era stato nessun cambiamento di destinazione, il locale essendo destinato a deposito invernale per piante da giardino.
b) Con decisione 14 giugno 1999 il municipio di __________ ha negato la licenza, accogliendo l'opposizione del vicino __________, e ha ordinato nel contempo a __________ di ripristinare la situazione preesistente entro 15 giorni.
L'autorità comunale ha rilevato che la chiusura totale del porticato presupponeva un cambiamento di destinazione, in quanto presentava tutte le caratteristiche intrinseche di un locale abitabile. Ha pure ritenuto che non potesse essere concessa una licenza in sanatoria, poiché la casa d'abitazione era stata costruita prima dell'entrata in vigore del PR con un indice di sfruttamento (i.s.) che eccedeva già il massimo consentito.
C. Con giudizio 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________.
Il Governo ha rilevato che il locale, abitabile e collegato al resto della casa, violava l'art. 41 NAPR in quanto superava gli indici ammessi. Ha infine ritenuto proporzionato l'ordine di ripristino del porticato nella situazione prevista dalla licenza edilizia del 13 ottobre 1994, dal momento che comportava soltanto l'eliminazione di una porta/finestra.
D. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo preliminarmente di sospendere la vertenza per permettere al municipio di pronunciarsi sulla domanda di cambiamento di destinazione che gli ha nel frattempo inoltrato. In via principale l'insorgente postula invece il rilascio della licenza edilizia rifiutata e l'annullamento dell'ordine di ripristino, mentre in via del tutto subordinata chiede il riesame del caso da parte dell'autorità inferiore.
La ricorrente ritiene sproporzionato il provvedimento censurato. A suo avviso sarebbe sufficiente imporle di destinare il locale a lavanderia, legnaia o, meglio, a luogo hobby per l'esercizio fisico suo e dei suoi famigliari come ora intende richiedere con la notifica di cambiamento di destinazione. L'ordine di ripristino non sarebbe sorretto da un sufficiente interesse pubblico, data l'irrisoria entità del superamento dell'i.s. dovuto al serramento sostituito. Secondo l'insorgente, il Consiglio di Stato non avrebbe dovuto prendere in considerazione la parte di SUL già esistente e che gode di un diritto acquisito, dal momento che il mappale è stato edificato prima dell'entrata in vigore del PR.
E. All'accoglimento del ricorso di oppongono il Consiglio di Stato e il vicino, i quali non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta in dettaglio gli argomenti dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Di conseguenza, la decisione del municipio di negare la licenza in sanatoria alla ricorrente per la chiusura del porticato per violazione dell'art. 41 cifra 1 NAPR non presta il fianco a critica alcuna.
Le premesse per l'adozione di un provvedimento di ripristino sono quindi date nel caso specifico.
La demolizione e la rettifica delle opere abusive costituiscono il mezzo conferito dalla legge all'autorità per ristabilire una situazione conforme al diritto.
L'art. 43 LE riserva tuttavia il principio di proporzionalità, escludendo l'adozione di misure di ripristino nei casi in cui le difformità siano minime e senza rilevanza per l'interesse pubblico. Il principio di proporzionalità esige che il mezzo utilizzato sia idoneo a raggiungere lo scopo perseguito e che sussista un rapporto ragionevole tra il risultato auspicato e le restrizioni applicate.
3.2. Nell'evenienza concreta l'ordine di ripristinare il porticato nella situazione prevista dalla licenza edilizia 13 ottobre 1994 (chiusura parziale dello stesso), eliminando la porta/finestra, persegue finalità sorrette da un chiaro interesse pubblico.
A torto la ricorrente minimizza la portata dell'intervento litigioso. Se è vero che l'abitazione è stata edificata prima dell'entrata in vigore del PR nel 1984 e che con un i.s. di 0.363 superava già il limite attuale di 0.200 previsto dall'art. 41 cifra 1 NAPR, è altrettanto vero che con il porticato realizzato abusivamente vi è un aumento di 0.037 che porta a un raddoppio dell'i.s. permesso nella zona. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, per calcolare l'i.s. e giudicare la proporzionalità dell'ordine impugnato, va presa in considerazione tutta la parte di SUL esistente sul fondo e non unicamente quella dell'opera eseguita in contrasto con la legge, anche se il mappale è stato edificato prima dell'entrata in vigore delle NAPR.
La violazione non è pertanto minima e senza rilevanza per l'interesse pubblico.
3.3. L'ordine è conforme al principio di adeguatezza. L'insorgente ha infranto la legge intenzionalmente; non può sostenere di essersi scostata in buona fede dal permesso a suo tempo ricevuto. Chiudendo il porticato, essa ne ha cambiato la destinazione.
Il ripristino della situazione prevista dalla licenza edilizia 13 ottobre 1994 può essere attuato soltanto eliminando la porta/finestra posata per chiudere la grande apertura ad arco: l'ordine di rimuoverla costituisce l'unico mezzo atto a conseguire lo scopo d'interesse pubblico perseguito dalla norma violata. L'intervento può essere attuato facilmente e con poca spesa, non occorrendo, a tal fine, intervenire sulla muratura dell'edificio. Tanto più che, poco prima della decisione municipale impugnata, l'insorgente si era già impegnata a rimuovere il serramento in questione (scritto 20 maggio 1999 al municipio).
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'insorgente intenda ora adibire il vano a locale hobby per l'esercizio fisico suo e dei suoi famigliari, inoltrando una richiesta in tal senso al municipio, tra l'altro senza seguire la procedura ordinaria. Ai fini del computo della SUL decisiva non è la destinazione indicata dal proprietario, bensì la situazione oggettiva dei vani ai fini di una possibile utilizzazione. In altre parole, l'opera non deve prestarsi ad essere utilizzata a scopi abitativi o lavorativi (Scolari, Commentario, II. ed., n. 1126 ad art. 38 LE). Senza l'eliminazione della porta/finestra, data l'esistenza di un'apertura che collega l'abitazione con il locale, il vano non sarebbe separato fisicamente e chiaramente dagli altri locali dell'abitazione della ricorrente (v. documentazione fotografica, agli atti).
L'ordine censurato appare pertanto conforme al diritto.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38, 43, 45 LE; 41 NAPR di __________; 3, 18, 21, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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