AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.322
Data decisione, Autorità: 03.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00322
Lugano 3 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3792, del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame presentato dall'insorgente contro la risoluzione 21 giugno 2001 con cui l'Ufficio giuridico della circolazione gli ha revocato per la durata di un mese la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 gennaio 2001, alle ore 17.55, si è verificato in territorio di __________ un incidente della circolazione risoltosi con la produzione di danni materiali ed il ferimento leggero di uno dei protagonisti. __________, che circolava su via __________ in direzione di __________ preceduto da un'altra vettura, dopo che quest'ultima aveva svoltato a destra su via __________ si è trovato davanti due persone che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, investendone una nonostante il suo tentativo di evitare l'urto.
Fondandosi sulle emergenze del rapporto di polizia il 27 aprile 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 400.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 80.-- ed alle spese di fr. 50.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________ circolava senza prestare la particolare prudenza richiesta nell'avvicinarsi ad un passaggio pedonale per cui investiva un pedone intento ad attraversare la strada, sulle apposite strisce, da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia.
L'infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente. Le osservazioni del 06.04.2001 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale."
La risoluzione, resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr e 6 cpv. 1 ONC, è cresciuta in giudicato.
B. La Sezione della circolazione il 21 giugno 2001, considerato che __________ per negligenza non si era avveduto a tempo di un pedone intento ad attraversare sulle apposite strisce il campo stradale da destra verso sinistra rispetto alla sua direzione di marcia e lo aveva investito, richiamato l'art. 16 cpv. 2 LCStr gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, autorizzando nel frattempo la guida di ciclomotori.
C. Contro tale decisione __________ ha ricorso al Consiglio di Stato. Egli ha lamentato che la decisione penale fosse stata presa senza che il rapporto di polizia gli fosse stato trasmesso, ed ha ribadito che l'investimento sarebbe riconducibile alla negligenza del pedone che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata, mentre l'investitore, che circolava con prudenza, non aveva potuto evitare l'impatto malgrado la velocità ridotta ed una pronta reazione, comprovate dalle limitate conseguenze dell'impatto e dal breve spazio di frenata. Egli ha contestato quindi i fatti alla base della decisione di revoca e chiesto un sopralluogo per verificare la carenza della segnaletica giusta l'art. 47 OSStr.
D. Il 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che non vi fossero motivi per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale cresciuto in giudicato. Vista la colpa del ricorrente ed il fatto che per eccesso di velocità egli era già stato oggetto di una revoca di un mese nel 1985 e di un ammonimento nel 1992, l'esecutivo ha considerato che il caso non potesse essere considerato di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultima frase LCStr ed ha confermato la decisione impugnata.
E. Contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulandone l'annullamento. Egli sostiene che l'entità della multa non giustificava un ricorso nel procedimento contravvenzionale, e contesta che ciò gli possa precludere la possibilità di contestare i relativi accertamenti di fatto, tanto più che gli è stata prospettata una revoca della licenza solo dopo che il procedimento penale era cresciuto in giudicato e che sin da principio egli si è sempre dichiarato innocente. Ribadisce di avere preso conoscenza del rapporto di polizia solo nell'ambito del procedimento ricorsuale. Osserva che i fatti alla base della decisione impugnata non sono stati accertati in contraddittorio, e ritiene che tale decisione violi il principio della buona fede e gli neghi il diritto ad un processo equo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale. Ribadisce che l'incidente sarebbe riconducibile all'imprudenza dei pedoni, che non vedendolo sopraggiungere si sono immessi sul passaggio pedonale all'improvviso quando egli non aveva più la possibilità di evitarli. Ribadisce per il resto le censure addotte davanti al Consiglio di Stato e la richiesta di sopralluogo e di nuova audizione dei protagonisti.
F. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine. Non vi è luogo di procedere né al postulato sopralluogo né all'audizione dei protagonisti in quanto i luoghi sono noti a questo tribunale ed ulteriori testimonianze non sarebbero comunque atte a fare emergere nuovi elementi affidabili e rilevanti per il giudizio.
Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme sulla circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione stradale (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Secondo il Tribunale federale, per decidere se è dato un caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr bisogna tenere conto della gravità della colpa commessa e della reputazione del multato come conducente di veicoli a motore. Il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico dev'essere considerato solamente se rilevante per commisurare la colpa (DTF 125 II 561 segg.).
Di principio, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, e deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, si fonda unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni sono stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 = JdT 1996, 698). L'autorità amministrativa può nondimeno scostarsi dagli accertamenti operati dal giudice penale, segnatamente se si tratta di accertamenti in palese contrasto con le risultanze degli atti, o se l'autorità amministrativa accerta e pone a fondamento della propria decisione fatti non considerati o non chiariti in sede penale (DTF 119 Ib 163 seg.).
Nella fattispecie, l'insorgente non ha impugnato la decisione di multa pronunciata nei suoi confronti, che è cresciuta in giudicato. Così facendo egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale, alla luce della citata giurisprudenza, di norma non può più in questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale. Ci si potrebbe chiedere se la gravità degli addebiti mossi al ricorrente in sede penale rendesse prevedibile il conseguente avvio di un procedimento amministrativo (cfr. STCA 31 ottobre 2000 in re D.P.). Tuttavia la questione può essere lasciata aperta in quanto irrilevante, siccome dall'incarto penale emergono comunque elementi di fatto che non sono stati presi in considerazione nel procedimento contravvenzionale e che si rivelano determinanti per l'esito della presente procedura, ciò che conferisce a questo tribunale la possibilità di scostarsi dalle conclusioni tratte dall’autorità penale, che si è limitata a multare __________ per non avere prestato particolare prudenza nell'avvicinarsi ad un passaggio pedonale.
5.1. In quest’ottica, occorre anzitutto considerare che il sinistro è avvenuto di notte, con il fondo stradale bagnato, e che entrambi i pedoni portavano pantaloni scuri e giacca nera. La velocità del ricorrente, dichiarata in 40 km/h, era sicuramente ridotta: lo si desume dai limitati danni fisici subiti dal pedone investito, dalla posizione finale del veicolo, relativamente vicina al punto di impatto (malgrado la frenata sulle strisce pedonali umide), e dalle dichiarazioni in atti secondo cui la frenata è iniziata a pochi metri di distanza dai pedoni, dopo la svolta dell'altro veicolo presente. Tale ridotta velocità, sicuramente inferiore ai 60 km/h prescritti, può senz’altro essere considerata adeguata per rapporto alle condizioni della strada e del traffico.
5.2. Lo schizzo figurante nel rapporto di polizia, che non appare in scala, attesta la presenza di un lampione e della segnaletica verticale di passaggio pedonale, ma solo sul lato est dalla strada, sulla sinistra della carreggiata rispetto al senso di marcia del ricorrente. Inoltre tale segnaletica verticale per chi proviene da __________ si trova dopo il passaggio pedonale stesso e dopo una ampia curva a sinistra. Va considerato infine che anche l'illuminazione presente in loco non illumina in modo ottimale né il passaggio pedonale né il cartello, sia perché non è ad essi allineata che perché è posta su un solo lato della strada, quello opposto rispetto a quello dove si trovavano i pedoni.
5.3. I segnali e le demarcazioni non devono mancare dove sono indispensabili, e devono essere disposti in maniera uniforme (v. art. 101 cpv. 3 OSStr). Essi sono collocati sul bordo destro della strada; possono essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra (v. art. 103 cpv. 1 OSStr). I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per tempo e che non siano coperti da ostacoli; i segnali non illuminati devono poter essere raggiunti dalla luce dei veicoli (art. 103 cpv. 2 OSStr). Con il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l'ubicazione di un passaggio pedonale; esso è collocato sempre davanti ai passaggi pedonali fuori delle località; è sufficiente un unico segnale visibile da entrambe le direzioni di marcia sull'isola spartitraffico per strade che ne sono dotate nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette (v. art. 47 cpv. 1 OSStr).
5.4. In concreto il passaggio pedonale si trova fuori delle località, per cui deve essere segnalato. In loco risulta esserci un unico segnale benché non si sia nessuno spartitraffico, malgrado via __________ non sia una strada secondaria stretta e senza che ve ne sia ravvisabile una necessità. Il fatto che il segnale si trova unicamente sulla sinistra, più lontano dalla luce dei fari, era pertanto atto a sorprendere il ricorrente in quanto contrario alle norme dell'OSStr. Questo Tribunale ritiene quindi che la segnaletica in loco non era conforme alle prescrizioni.
5.5. La giurisprudenza, a fronte di un investimento con ferimento grave di un pedone, ha già stabilito che l'assenza di un necessario cartello che segnali un passaggio pedonale impedisce di rimproverare al conducente una colpa grave se non è provato che egli circolava ad una velocità superiore a quella autorizzata (JdT 1984 I 426 n. 31d, citato in Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 27 LCStr n. 2.1). Dal momento che tale non è in concreto il caso, secondo questa giurisprudenza la colpa del ricorrente non poteva pertanto essere qualificata di grave. Tenuto conto del fatto che era notte, che era bagnato, che i due pedoni erano vestiti in modo scuro e che essi hanno dichiarato di non avere visto sopraggiungere l'automobile del ricorrente (che peraltro aveva i fari accesi) e di essersi immessi sulla carreggiata subito dopo avere visto l'automobile che precedeva il ricorrente svoltare a pochi metri da loro senza preoccuparsi che dietro di essa potesse sopraggiungere un altro veicolo, malgrado l'esistenza di una condanna penale vi è da chiedersi se ed in che misura a __________ sia imputabile una colpa. Tuttavia se da un lato il pedone investito godeva della precedenza giusta i combinati art. 49 cpv. 2 LCStr, 6 cpv. 1 e 47 cpv. 2 ONC, vi è da chiedersi se immettendosi sulla carreggiata solo quando hanno visto l'altra automobile svoltare accanto a loro i pedoni non si siano avvalsi della loro precedenza quando il veicolo del ricorrente era già così vicino da non potersi più fermare per tempo ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LCStr (ai cui sensi la giurisprudenza ha considerato che 14-21 metri non sono una distanza sufficiente su una strada di grande traffico nei pressi di un centro commerciale; cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 49 no. 4.5.2.c). D'altra parte il pedone può rivendicare la precedenza dal momento in cui è visibile all'automobilista (Bussy/Rusconi, ibid. i.f.). Su ambedue questi aspetti gli atti non consentono di determinare con chiarezza la situazione. Ad ogni conto l'insorgente non ha potuto fermarsi nello spazio visibile quando si è trovato i pedoni davanti, per cui vi è da ritenere che a dispetto della ridotta velocità dichiarata egli non si sarebbe potuto arrestare per tempo nemmeno in caso di subitaneo arresto del veicolo che lo precedeva. Si può quindi ravvisare in ogni caso una colpa di __________ nel fatto che egli di non è riuscito a fermarsi nello spazio visibile; anche in tale ipotesi però una revoca della licenza può apparire sproporzionata alla luce delle circostanze concrete del caso, ove vista l'assenza di precedenti specifici la colpa di __________ pare lieve ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 i. f. LCStr. Infatti gli atti sono muti sulle dimensioni del veicolo che ha svoltato a destra come pure sulla corporatura dei due pedoni, e non consentono di determinare con certezza né se il ricorrente aveva potuto vedere che la carreggiata era sgombra prima che l'altro veicolo svoltasse, né con quali tempi e modalità esatte i pedoni si siano immessi sulla carreggiata, né se e quando l'insorgente ha materialmente avuto la possibilità di vedere i pedoni o di essere visto la loro; tutti aspetti che non sono stati debitamente presi in considerazione in sede penale. Va comunque ritenuto che difficilmente l'insorgente poteva prevedere che pochi metri davanti a lui sarebbero emerse dall'oscurità due persone vestite di nero per attraversare la strada su un passaggio pedonale segnalato in modo oggettivamente carente. L'eventuale colpa a lui imputabile è pertanto in ogni caso lieve, per cui una misura amministrativa di revoca della licenza appare sproporzionata e non può pertanto venire tutelata. Alla luce della colpa e dei precedenti di __________ appare invece corretto infliggere una misura meno severa adottando quale sanzione un semplice ammonimento.
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 27, 33 cpv. 1 e 2, 49, 90 cifra 1 LCStr, 6 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 6, 47, 101 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 2 OSStr, 10 LALCStr, 6 CEDU, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, le decisioni 22 agosto 2001, n. 3792, del Consiglio di Stato e 21 giugno 2001 della Sezione della circolazione sono riformate come segue:
§§.A __________ è inflitto un ammonimento.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente per fr. 600.-. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà inoltre al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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