AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.314
Data decisione, Autorità: 03.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00314
Lugano 3 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3734, con cui il Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario;
vista la risposta 11 ottobre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. , 1964, qui ricorrente, dopo aver lavorato presso la fiduciaria di famiglia __________ () di __________ tra il 1984 e il 1985, ha intrapreso gli studi in scienze economiche e sociali all'università di __________, laureandosi nel 1990. Oltre ad alcuni brevi stages durante e nei mesi immediatamente successivi alla conclusione degli studi, egli vanta esperienze professionali presso i servizi di ispettorato della __________ (1991-1992), della __________ (1992-1993) e della __________ (1994 -2000). Dal 1° ottobre 2000 è tornato a lavorare alla __________.
B. Il 24 luglio 2000 la __________ ha presentato alla Divisione della giustizia, per conto di __________, una richiesta preliminare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario finanziario e commercialista. Dopo aver dato favorevole riscontro alla richiesta con scritto 19 dicembre 2000, il 13 febbraio 2001 l'autorità adita ha rettificato il proprio avviso per quanto attiene all'attività di fiduciario finanziario, siccome l'interessato non avrebbe adempiuto il periodo di pratica di due anni richiesto dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid. Tale preavviso è stato confermato dal Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario il 2 aprile successivo.
C. Sollecitato ad emanare una decisione formale, con risoluzione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha negato ad __________ l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario finanziario. Esaminati gli attestati di lavoro prodotti, il Governo ha concluso che l'insorgente non si è mai occupato di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale, mansioni tipiche di un fiduciario finanziario, quanto piuttosto di amministrazione, contabilità e revisione. Di conseguenza, egli non avrebbe acquisito la pratica richiesta dalla legge nello specifico ramo fiduciario.
D. Contro la predetta risoluzione governativa __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della controversa autorizzazione. Ravvisata una violazione del principio della buona fede nel cambiamento d'avviso dell'autorità dipartimentale, il ricorrente sostiene di aver svolto un periodo di pratica più che sufficiente in ambito finanziario. In particolare, la verifica e la revisione interna agli istituti implicherebbero la conoscenza dell'attività degli operatori finanziari. Inoltre, sin dal 1998, egli, malgrado l'attività presso la __________, avrebbe operato quale gestore patrimoniale indipendente.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Dipartimento delle istituzioni, con argomenti che, all'occorrenza, verranno discussi qui appresso.
F. Con replica 26 ottobre 2001 il ricorrente ha addotto di aver subito forti scompensi dal profilo organizzativo e di gestione della clientela a seguito del mutato indirizzo del dipartimento. La stessa autorità ha confutato questa tesi con duplica 12 novembre 2001.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8a LFid), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nel Canton Ticino l'esercizio di attività di tipo fiduciario, per conto di terzi e a titolo professionale, è soggetto ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). La relativa domanda va indirizzata al Dipartimento delle istituzioni che la istruisce per il tramite della Divisione della giustizia e la sottopone al Consiglio di Stato per la decisione (art. 8 cpv. 1 LFid, 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 RLFid).
L'autorizzazione è rilasciata a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali figura il possesso di un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento di un'esperienza pratica di due anni in Svizzera nel settore specifico in cui s'intende conseguire l'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid).
Giusta l'art. 7 LFid è considerato fiduciario finanziario chi svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e di quote di proprietà (lett. c), intermediazione di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori segnatamente attraverso borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di fondi per investimenti in generale (lett. f).
3.1. Il diritto alla tutela della fiducia posta in assicurazioni dell'autorità, corollario del principio generale della buona fede, presuppone, tra l'altro, che le informazioni fornite suscitino precise aspettative nel destinatario, tali da indurlo ad adottare disposizioni che non potrebbe più modificare, senza subire un pregiudizio. Le aspettative appaiono meritevoli di protezione se il destinatario, dando prova della diligenza ragionevolmente esigibile, non poteva rendersi immediatamente conto dell'inesattezza dei ragguagli o dell'incompetenza dell'autorità (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, N. 176 ss; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 525 ss).
3.2. In concreto, considerato il tenore dello scritto dipartimentale 19 dicembre 2000, il ricorrente non ne poteva ignorare la valenza di semplice preavviso non vincolante. Del resto, lo stesso è stato redatto in risposta ad una "richiesta preliminare", tendente ad ottenere un "preavviso preliminare" e non una decisione formale che, come esposto, compete al Consiglio di Stato (cfr. scritto GIC SA 24.7.2000, agli atti). La presa di posizione del dipartimento non era pertanto suscettibile di dar adito a legittime aspettative. D'altra parte, l'interessato non ha neppure sostanziato l'asserito danno, che riconosce comunque contenuto e non irreparabile, patito a seguito di altrettanto imprecisati provvedimenti adottati durante i due mesi scarsi intercorsi tra l'avviso dipartimentale e la successiva rettifica. La censura di violazione della buona fede va pertanto disattesa.
4.1. L'esigenza di un periodo di pratica è una misura di polizia a tutela della collettività, giudicata legittima dal Tribunale federale, affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata un'esperienza professionale diretta (cfr. STF inedita 4.12.1995 in re G.; Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, p. 33 ss, p. 39). Benché la normativa legale sia silente al riguardo, le sue stesse finalità impongono un legame temporale ragionevole tra il momento di svolgimento della pratica e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In caso contrario, le garanzie di competenza derivanti da un esercizio regolare dell'attività oggetto della domanda verrebbero a mancare. Analogamente, l'acquisizione delle conoscenze teoriche deve precedere la pratica professionale.
Nel caso di specie, è pertanto escluso che si possa tener conto, quale periodo di pratica determinante, delle prime esperienze professionali del ricorrente, maturate nel 1984-1985, prima di intraprendere gli studi universitari. Ad ogni modo, l'attività svolta a quell'epoca presso la fiduciaria di famiglia si caratterizza piuttosto come quella di un commercialista, essendo incentrata sulla costituzione, la gestione dal profilo contabile e fiscale, la sorveglianza e la revisione di società. Non può essere per contro accreditato l'esercizio di una significativa esperienza lavorativa anche nel ramo finanziario.
4.2. Nel 1989 l'insorgente ha lavorato durante cinque mesi presso il __________ a __________ nel settore della logistica. Nel 1991, per altri cinque mesi, è stato impiegato in studi fiduciari della Svizzera romanda, occupandosi di contabilità, pagamenti e revisione di società. Dal 1° settembre 1991 ha fatto parte, per un anno, del servizio di revisione interna dell'allora __________ a __________, collaborando alla revisione e alla verifica dei bilanci delle succursali della regione. Durante i successivi quindici mesi è stato alle dipendenze della __________, nuovamente con compiti di revisione interna nel settore amministrativo e in quello dei crediti commerciali e internazionali. Mansioni sostanzialmente analoghe nell'ambito finanziario e dei crediti commerciali e internazionali le ha pure svolte, infine, presso la __________, dove ha lavorato dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 2000.
Come rettamente osservato dall'autorità di prime cure, le attività testé descritte non rientrano tra quelle peculiari di un fiduciario finanziario. Intanto l'insorgente non si è mai trovato nella condizione di fungere da immediato supporto ad una cerchia indeterminata di clienti, agendo, cioè, a favore di terzi, come impone il ruolo del fiduciario (art. 1. cpv. 1 LFid; cfr. STA inedita 27.3.1992 in re G.). Egli, essendosi sostanzialmente sempre occupato di revisione interna, ha per contro esercitato un'attività orientata verso i colleghi, che, a loro volta, trattavano con l'utenza. Inoltre, e soprattutto, dal profilo materiale il suo ruolo non consisteva nel fornire a costoro consulenza in tema di strategie d'investimento, quanto piuttosto nel verificare internamente agli istituti di credito l'osservanza delle normative, delle raccomandazioni e dei mandati affidati. Ovviamente tale compito lo ha portato ad acquisire, perlomeno presso la __________, una certa conoscenza anche dell'attività dei gestori patrimoniali, ai quali, viste le divergenze rilevate, non può tuttavia essere parificato.
Di conseguenza, anche queste esperienze professionali non possono assurgere a pratica determinante per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario.
4.3. Resta da verificare la portata della dichiarazione 16 febbraio 2001 del __________ (__________) di __________, secondo cui l'insorgente avrebbe usufruito a titolo professionale dei servizi di tale istituto sin dal 1998, in qualità di gestore patrimoniale indipendente.
Appare innanzitutto evidente che la pratica imposta dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid debba assumere un certo grado di professionalità e di assiduità, come del resto si evince, per analogia, dai disposti degli art. 1 cpv. 1 e 7 LFid. Ora, per forza di cose, finché è stato profuso contemporaneamente con l'esercizio dell'attività principale presso la __________, l'impegno dell'insorgente nella fiduciaria di famiglia, di cui già era vice-presidente, non ha sicuramente potuto raggiungere l'intensità richiesta per valere quale esperienza pratica qualificante. Già per questo motivo, perlomeno fino al 30 settembre 2002 non risulterebbe pertanto adempiuto il requisito di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid.
D'altra parte, il concetto stesso di pratica implica l'esercizio di un'attività in posizione subordinata, sotto la sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 LFid. Ammettere il contrario comporterebbe un'insostenibile disparità di trattamento tra coloro che, privi d'esperienza diretta, potrebbero esercitare quali fiduciari indipendenti per due anni senza alcuna autorizzazione, e gli operatori del settore che, trascorso tale periodo, benché più esperti, sarebbero astretti al regime autorizzativo. Nella medesima ottica di subordinazione professionale va pure inteso anche l'art. 12 lett. c LFid, giusta il quale l'autorizzazione ad esercitare quale fiduciario commercialista abilita alla professione di fiduciario finanziario dopo due anni d'attività in questo specifico ramo.
Di conseguenza, nella misura in cui l'attività fiduciaria del ricorrente abbia assunto carattere di professionalità, egli non era né rimane tuttora legittimato ad operare quale fiduciario finanziario indipendente, prima di aver maturato due anni di esperienza sotto la supervisione di un fiduciario finanziario al beneficio del relativo permesso. A tale riguardo, nulla muta il rilascio dell'autorizzazione quale fiduciario commercialista. In assenza di un siffatto rapporto di subordinazione, potrebbero persino ricorrere gli estremi di un esercizio abusivo della professione, ai sensi dell'art. 19 LFid. La questione esula evidentemente dal presente procedimento. Toccherà semmai al dipartimento verificare la fondatezza di tale ipotesi e pronunciare eventuali provvedimenti (art. 19 cpv. 4 LFid).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 7, 8, 8a, 12, 19 LFid; 1, 2 RLFid, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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