AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.311
Data decisione, Autorità: 27.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00311
Lugano 27 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2001 di
__________ patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3779, del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame presentato dall'insorgente contro la risoluzione 10 maggio 2001 con cui l'Ufficio giuridico della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è stato oggetto in passato di svariate revoche della licenza di condurre: la prima di un mese nel 1988 per eccesso di velocità, quindi a tempo indeterminato per consumo di sostanze stupefacenti nel luglio 1989 con riammissione alla guida nel luglio 1990 e nel settembre 1995 con riammissione alla guida nel maggio 1997, ed infine di 6 mesi per guida in stato di ebrietà dal 5 settembre 1999 al 4 marzo 2000.
B. Il 9 dicembre 2000 in territorio di __________ l'insorgente in una curva per lui piegante a sinistra ha perso la padronanza dell'automobile di cui era alla guida in stato di ebrietà, sbandando oltre la linea di sicurezza, salendo sul marciapiedi ed urtando il muro di un'abitazione, allontanandosi senza conformarsi ai suoi doveri in caso di infortunio. Il 28 febbraio 2001 in territorio di __________ egli ha nuovamente circolato in automobile in stato di ebrietà, con un tasso di alcolemia del 1,53-3,23‰, ed in una svolta a destra ha urtato tre paletti, allontanandosi senza conformarsi ai suoi doveri in caso di infortunio. La licenza di condurre gli è stata ritirata il giorno stesso dalla polizia.
C. Con decisione 10 maggio 2001 la Sezione della circolazione, visto il rapporto peritale 20 aprile 2001 di Ingrado centro di cura dell'alcolismo (in seguito: Ingrado) e considerato che l'interessato era in cura psichiatrica a causa di scompensi psichici, richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e cpv. 3 LCStr, modificando la propria precedente risoluzione di revoca cautelativa 22 marzo 2001, ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore di __________, disponendo che nessun riesame gli verrà concesso prima del mese di dicembre 2002, e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione cumulativa
· di un certificato medico internistico e di un rapporto Ingrado attestanti dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche;
· di un certificato medico attestante dopo regolari e frequenti controlli che egli non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi;
· di un certificato medico psichiatrico attestante l'idoneità alla guida.
La risoluzione autorizzava comunque la guida di ciclomotori durante il periodo di revoca.
D. Contro tale decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando la riduzione del periodo di attesa prima di un eventuale riesame della decisione, sostenendo di avere iniziato per la prima volta una psicoterapia con l'assunzione di adeguati farmaci, come sarebbe attestato dal certificato medico (recte: lettera 22 maggio 2001 indirizzata al patrocinatore del ricorrente) dello psichiatra e psicoterapeuta dr. med. FMH __________, che indicherebbe che "… una volta raggiunti i risultati terapeutici, non vi sono controindicazioni al possesso della patente di guida a condizione che il paziente segua scrupolosamente i controlli previsti e descritti in precedenza…". L'insorgente ha prodotto anche un secondo certificato medico (recte: lettera 17 maggio 2001 indirizzata al patrocinatore del ricorrente) del medico internista dr. med. FMH __________, che indicherebbe che il ricorrente ha prospettive di vita tra i 5 e i 10 anni. In queste condizioni a mente del ricorrente un periodo di prova di 22 mesi prima della sua eventuale riassunzione alla guida sarebbe di durata eccessiva e non rispettoso del principio della proporzionalità.
E. Con decisione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e negato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L'esecutivo, alla luce del rapporto __________ che evidenziava in particolare un consumo alcolico smodato occasionale che facilmente trascende e denotava aspetti etilistici tali da non permettere di ritenere realmente garantita l'idoneità alla guida dell'interessato, ha ritenuto che al momento della decisione impugnata l'insorgente non era in grado di sormontare per mezzo della propria volontà questa tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive. Visto come "il perito medico ha il compito di descrivere la situazione clinica dell'interessato, mentre è competenza dell'autorità amministrativa, sulla base di tutti gli elementi a disposizione, pronunciarsi sull'opportunità della revoca della licenza di condurre" (decisione impugnata, consid. 5), il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificata una revoca della licenza ex art. 17 cpv. 1 bis LCStr come pure la durata del termine di prova, in considerazione della recidiva e dell'elevato tasso alcolico riscontrato al momento delle infrazioni.
F. Contro questa decisione il ricorrente si aggrava ora davanti a questo tribunale, chiedendo di concedergli il riesame della revoca della licenza di condurre già dal febbraio 2002, e chiede di essere messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L'insorgente sostiene che alla luce dei due certificati medici da lui prodotti, sui quali il Consiglio di Stato in violazione del diritto di essere sentito non si sarebbe chinato e non avrebbe argomentato omettendo di accertare compiutamente i fatti e di motivare la propria decisione, una durata minima di 12 mesi potrebbe essere sufficiente a raggiungere lo scopo della revoca, mentre i 22 mesi decisi dall'autorità sarebbero sproporzionati e non sorretti da interesse pubblico. Degli ulteriori argomenti di dettaglio si dirà per quanto necessario in seguito.
G. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati anzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid. 3a, 119 Ia 136 consid. 2c), norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione ed il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.2. La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione di assumere di sua iniziativa le prove necessarie, senza essere vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, l'autorità può procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364), dando ragione nel proprio giudizio del rifiuto di assumere le prove considerate ininfluenti (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.3. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che è componente essenziale del diritto di essere sentito, è garantito dall'art. 26 cpv. 1 PAmm, il quale si limita però a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione. Quest'ultima deve pertanto rispettare le esigenze che discendono direttamente dal diritto di essere sentito e che costituiscono una garanzia sussidiaria minima: l'ampiezza della motivazione va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona colpita ed applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 n. 1 e citazioni). In linea di massima, le autorità devono pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi, riferendosi agli argomenti che esse hanno sollevato; una motivazione può comunque essere sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione con conoscenza di causa presso un'istanza superiore. Non occorre invece che l'autorità si pronunci su tutti gli argomenti che potrebbe esaminare, bastando che si occupi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio ed atte ad influire sulla decisione di merito, purché non manifestamente inconsistenti (Borghi/Corti, ibid., n. 2a e citazioni, 3d e citazioni).
2.4. Il ricorrente lamenta il fatto che l'autorità non avrebbe preso in considerazione i due certificati medici prodotti (recte: due lettere dei suoi medici). La censura è infondata. Nella sua decisione il Consiglio di Stato indica che il ricorrente "postula una mitigazione della sanziona amministrativa … adducendo in sostanza il principio della proporzionalità e facendo valere le cure a cui si sta sottoponendo attualmente. Altre argomentazioni ricorsuali verranno riprese, se del caso, in seguito" (consid. 2). L'esecutivo fa inoltre riferimento alla "dichiarazione medica 11 aprile 2001" indirizzata dal dr. __________ ad __________ (consid. 4 i. f.), e precisa che "secondo la giurisprudenza federale il perito medico ha il compito di descrivere la situazione clinica dell'interessato, mentre è competenza dell'autorità amministrativa, sulla base di tutti gli elementi a disposizione, pronunciarsi sull'opportunità della revoca della licenza di condurre. Pertanto, alla luce della documentazione agli atti e delle precedenti argomentazioni … la scrivente autorità ritiene dati i presupposti per la revoca …" (consid. 5 e 6 i. i.). Ne discende che l'autorità ha preso in considerazione l'intera documentazione agli atti e non solo quella esplicitamente evocata nei motivi della decisione (consid. 6 i. i.), ha dato atto che il ricorrente aveva fatto valere le cure cui era sottoposto (consid. 2 e 4 i. f. ) ed indicato che le dichiarazioni del perito medico sono solo uno degli elementi che l'autorità deve considerare in questo ambito per rendere la propria decisione (consid. 5), argomentando principalmente sulla perizia __________. In tali condizioni, il fatto che l'esecutivo abbia citato (marginalmente) solo una delle dichiarazioni mediche in atti non costituisce violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, cui è stato comunque indicato che le valutazioni del perito medico e dell'autorità si riferiscono a due ambiti distinti, la valutazione (clinica) del primo non potendosi sostituire alla decisione (di opportunità) della seconda; tali indicazioni benché scarne sono comunque sufficienti a fare capire all'insorgente che l'esecutivo richiamandosi ad una giurisprudenza federale ha considerato prevalente la perizia Ingrado rispetto alle argomentazioni mediche ed alle cure seguite, sulle quali non si è ulteriormente soffermato in quanto ritenute in concreto ininfluenti sull'esito del gravame.
2.5. Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'evidente errore redazionale per cui al consid. 6 della decisione impugnata risulta in cognome diverso da quello del ricorrente riunisce gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito, in quanto la motivazione della decisione impugnata, che adempie comunque ai requisiti minimi garantiti dal diritto costituzionale, non ne risulta in alcun modo scalfita.
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.
Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia 20 aprile 2001 del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ritiene che alla luce delle dichiarazioni mediche prodotte e del suo status psicofisico il termine di riesame della decisione possa essere significativamente ridotto.
4.1. Il perito ha avuto un colloquio personale con l'interessato, l'ha sottoposto a numerosi test ed ha chiesto al medico curante dr. __________ di svolgere determinate analisi e di fornirgli determinate informazioni, ed ha tenuto conto nel referto dell'insieme di tutte le risultanze. Il perito ha indicato che il ricorrente ha un passato tossicomanico (eroina e cocaina) che ne ha seriamente compromesso la salute, ed attualmente presenta problemi fisici (segnatamente epatite virale; il dr. __________ riferisce anche di infetto HIV cronico) e psichici (gravi disturbi psicotici insorti con l'abuso di cocaina, e per i quali è in cura psichiatrica ed assume un neurolettico indicato per disturbi mentali di carattere schizofrenico), oltre ad una depressione da quando gli è stata revocata la licenza. Sia l'assunzione del medicamento che l'epatite virale sconsiglierebbero l'uso di alcolici. Il perito riferisce esplicitamente che il dr. __________ ritiene non presente una problematica etilistica abituale.
4.2. Dai test svolti dal paziente su richiesta del perito sono però emersi una certa problematica alcolcorrelata o addirittura etilistica con predominanza numerica degli aspetti patologici gravi sulla loro problematizzazione (test MAST-01), un marcato profilo etilistico della personalità (scala dell'alcolismo), un'asserita assenza di difficoltà nel resistere agli inviti ed al desiderio di assumere bevande alcoliche (scala del craving) ed una assenza di preoccupazioni riguardo al giudizio che potrà essere emesso sulla base dei risultati dei test, con tendenza a sottolineare comportamenti negativi senza tenere conto dell'accettazione sociale, denotando carenze nella capacità di controllare i comportamenti e le reazioni emotive e gravi disturbati e difficoltà ad evitare comportamenti inadeguati (scala di attendibilità delle affermazioni). Il perito riferisce che l'interessato molto probabilmente quando beve non tiene conto del proprio consumo, mostra una resistente banalizzazione della guida in stato di ebrietà e dell'assunzione della responsabilità quando beve (molto). __________ banalizza questo fatto e non denota di averne raggiunto un utile grado di consapevolezza: la sua attribuzione della colpa dei propri eccessi è prevalentemente eterodiretta, attribuita alla situazione o alla compagnia. Il lic. phil. __________ condivide inoltre le preoccupazioni del dr. __________ sulle ripercussioni che il perdurare del consumo di THC potrebbe avere sul disturbo mentale del paziente, che occasionalmente fumerebbe cannabinoidi, non sembrando cosciente del rischio potenziale ma importante che ciò comporta.
4.3. In conclusione il perito ha ravvisato un consumo smodato occasionale di bevande alcoliche che facilmente trascende, principalmente legato alle situazioni di convivialità ma soprattutto di gestione degli stati emotivi e dell'umore, giudicandolo altamente dannoso con aspetti etilistici tali da non permettere di ritenerne realmente garantita l'idoneità alla guida. Particolarmente preoccupante sarebbe la banalizzazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la propria salute, denotante un atteggiamento di irresponsabilità di cui tenere conto anche come atteggiamento generale nel mettersi alla guida. Il perito ha suggerito quindi la certificazione della riacquisizione dell'idoneità alla guida attraverso il controllo del consumo alcolico e di stupefacenti, come anche della disponibilità alla cura psichiatrica, garanzie da richiedere a tempo indeterminato anche dopo il superamento del periodo di controllo richiesto per la riammissione alla guida alla luce dei dubbi "alquanto importanti" sulla accondiscendenza spontanea alle cure e sulla reale volontà e capacità dell'interessato di astenersi dall'uso/abuso di sostanze psicoattive.
4.4. Il dr. Ru__________p l'11 aprile ha riferito che per l'interessato "...sino ad ora il consumo etilico non è mai stato un problema medico…" e che "per quanto riguarda l'idoneità alla guida le … preoccupazioni sono rivolte soprattutto all'abuso di cannabis tuttora presente e ai possibili scompensi psichici. …. In fase depressiva il paziente può assumere in maniera compulsiva sia sonniferi che alcool o altra droga … in queste situazioni il paziente è chiaramente instabile e inadatto alla guida e potrebbe causare incidenti come già accaduto…. Ritengo che a questo punto sia più importante il parere dello psichiatra che del medico internista…". La successiva lettera 17 maggio 2001 del dr. , prodotta dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato, indica che "… il paziente è abbastanza stabile dal lato della sua politossicomania… nella situazione attuale non si possono completamente escludere degli abusi saltuari, un abuso cronico è comunque da escludere … Ritengo perciò che data la particolare psicologia del paziente, che rifiuta le terapie per le sue patologie virali, determinando così una prognosi infausta a medio a lungo termine (5-10 anni) si possa concedere cautelativamente la patente di guida, soddisfacendo l'ardente desiderio e le speranze del paziente. … Bisognerebbe … trovare un modo di mediare tra un uso compassionevole della concessione della patente e le necessità della sicurezza stradale. Penso quindi che la concessione sottoposta ad un periodo di controlli di almeno 6 mesi possa essere un compromesso ragionevole." Lo scritto 22 maggio 2001 del dr. __________ riferisce dal canto suo di una "psicosi mista insorta … verosimilmente grazie all'effetto degli allucinogeni. … Questo paziente … ricorre verosimilmente all'alcool e in precedenza all'eroina per combattere le sensazioni che gli crea la malattia. Ora per la prima volta … ha accettato un trattamento appropriato. … Il piano terapeutico include controlli d'assunzione dei medicamenti e controllo dell'abuso etilico con l'introduzione dell' a breve termine. Una volta raggiunti i risultati terapeutici, non vi sono controindicazioni al possesso della patente di guida a condizione che il paziente segua scrupolosamente i controlli previsti e descritti in precedenza. Non escludo che questa condizione possa richiedere una misura protettiva (art. 369 e 370 CC). …".
4.5. La perizia del lic. phil. __________ appare fondata ed attendibile ed il suo impianto puntuale e scrupoloso. L'analisi effettuata non appare contrasto con quanto espresso dai medici curanti dell'insorgente, ritenuto che si china su aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale che esulano totalmente dall'esame internistico rispettivamente psichiatrico e psicologico ai quali si sono limitati il dr. __________ ed il dr. __________. Non si può non sottolineare che comunque entrambi i medici si sono espressi in modo assai cauto sull'idoneità alla guida del paziente. Infatti il dr. __________ ha precisato di non vedere controindicazioni alla restituzione della licenza di condurre "una volta raggiunti i risultati terapeutici" e "a condizione che il paziente segua scrupolosamente i controlli previsti" senza escludere aggiuntivamente "una misura protettiva". Il dr. __________ dal canto suo ha dichiarato di ritenere il referto dello psichiatra prevalente, ed ha suggerito una restituzione della patente "dopo un periodo di controlli di almeno 6 mesi" non su basi mediche, ma su un criterio di compassione che lo induce a compromessi sulla sicurezza stradale. Tali considerazioni, possibiliste ed orientate su una prognosi futura soggettiva, non possono e non devono entrare in considerazione nell'ambito di una revoca di sicurezza, che mira esclusivamente a salvaguardare gli altri utenti della strada da conducenti che costituiscono un pericolo per la circolazione stradale.
Il referto peritale, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessato alla guida, risulta essere chiaro ed approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui è presente un consumo alcolico smodato occasionale che facilmente trascende, con aspetti etilistici tali da non poter ritenere realmente garantita l'idoneità alla guida dell'interessato, tantopiù alla luce della preoccupante banalizzazione degli eccessi alcolici e dell'abuso di cannabis di cui il referto dà atto.
Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis LCStr, sono adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, come pure le condizioni poste, che appaiono del tutto consone alle particolarità del caso, si rivela giustificato. La decisione del Consiglio di Stato che lo ha confermato ed é oggetto di impugnativa va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto.
Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 1 anno e 7 mesi è proporzionata alla fattispecie.
6.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
6.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di svariate misure di revoca della licenza di condurre. Inoltre dall'ultimo provvedimento adottato nei suoi confronti è trascorso un lasso di tempo breve (nove mesi). Inoltre la revoca in rassegna si riferisce a due episodi di guida in stato di ebrietà con perdita di padronanza del veicolo, uscita dal campo stradale, danni materiali a terzi ed abbandono del luogo del sinistro in violazione dei doveri in caso di incidente succedutisi nel breve lasso di tempo di neppure tre mesi. Nell'ultima occasione inoltre il tasso di alcolemia era oggettivamente elevato (1,53-3,23‰). Se ne deve dedurre che malgrado i lunghi periodi di revoca che ha dovuto scontare, l'insorgente non ha tratto alcun insegnamento dalle vicende. In definitiva, le precedenti revoche non hanno raggiunto lo scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere del perito lic. phil. __________.
6.3. In simili circostanze, la durata fissata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e cpv. 3, 23 cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 LALCStr, 29 Cost, 6 CEDU, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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