AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.309
Data decisione, Autorità: 06.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00309
Lugano 6 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2001 di
contro
la risoluzione 22 agosto 2001 (n. 3758) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa di __________ avverso la decisione 4 maggio 1999 del municipio di __________ che ordinava a quest'ultimo di presentare una domanda di costruzione per l'uso del posteggio sul fondo n. __________ RF e di risanare o demolire il muro a confine con la particella n. __________;
viste le risposte:
20 settembre 2001 di __________,
2 ottobre 2001 del Consiglio di Stato,
15 ottobre 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario del mappale n. __________ RF di __________, sul quale sorge un muro di contenimento e di sostegno di circa 37 m lungo il confine con il fondo n. __________ appartenente a __________ e __________ e dato in usufrutto al qui ricorrente __________. Il manufatto sostiene un piazzale-posteggio posto sul fondo di __________, a una quota superiore di circa 1.10 m rispetto alla proprietà __________.
B. Con risoluzione 4 maggio 1999 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per il cambiamento di destinazione del suo fondo, da corte a posteggio, su cui erano stati demarcati 8 stalli per auto (n. 1). Nel contempo (n. 2), gli ha ordinato di risanare o demolire entro 30 giorni il muro, fortemente inclinato, al fine di ovviare ai pericoli di crollo già accertati dalla Pretura di Lugano con sentenza 16 luglio 1996 e confermati dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello con giudizio 16 febbraio 1998. L'Esecutivo comunale ha inoltre vietato a __________ di utilizzare nel frattempo la superficie del suo fondo (subalterno d), su una larghezza di 3 ml a confine con il mappale __________, per la sosta di veicoli o per altri scopi che potessero creare carichi eccessivi sul muro (n. 3). Gli ordini sono stati impartiti con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP (n. 4). Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo (n. 6). Il municipio ha infine reso attento __________ sulle sue responsabilità per eventuali danni in relazione con la situazione del proprio fondo (n. 7).
C. Con decisione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato la suddetta risoluzione, accogliendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ ad eccezione dell'ordine rivolto a quest'ultimo di inoltrare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione del fondo.
Restituito l'effetto sospensivo al ricorso (salvo per quanto riguarda il dispositivo n. 3 della risoluzione impugnata, immediatamente esecutivo) ed esperito il sopralluogo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto, per quanto qui interessa, che il muro non corresse il rischio imminente di crollare, essendo rimasto sostanzialmente stabile nel corso degli anni.
Secondo il Governo, il municipio avrebbe dovuto aggiornare la perizia giudiziaria risalente a cinque anni prima ed accertare se l'altezza contenuta del manufatto, in caso di crollo immediato, costituisse effettivamente un serio pericolo a cose o persone. Ha infine considerato il dispositivo n. 7 della decisione municipale impugnata (responsabilità per eventuali danni) quale semplice avvertenza priva di effetti giuridici.
D. Contro la predetta pronunzia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento nella misura in cui accoglie il ricorso di __________; in via del tutto subordinata postula il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, affinché accerti la pericolosità del manufatto.
L'insorgente sostiene che il muro, fortemente inclinato, costituisce un grave e imminente pericolo per le cose e le persone e che la situazione è peggiorata a causa della presenza costante delle automobili posteggiate sul fondo del vicino. Un sopralluogo e l'allestimento eventuale di una nuova perizia sull'instabilità della struttura, soggiunge il ricorrente, non farebbero altro che dimostrare i suoi argomenti.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, che contesta invece dettagliatamente la tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.
Da parte sua, il municipio di __________ chiede che venga confermata la propria risoluzione.
F. Il 10 aprile 2000 __________ ha chiesto e ottenuto dal municipio la licenza edilizia per demolire parzialmente il muro e creare una scarpata in elementi grigliati sul mappale n. __________. Contro la predetta decisione municipale, il 25 aprile 2000 __________ è insorto al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. La vertenza è tuttora pendente.
Considerato, in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente. Il sopralluogo in contraddittorio e l'allestimento di una perizia volta ad accertare il grado di instabilità del muro in contestazione non apporterebbero al Tribunale ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere. La situazione dei luoghi emerge peraltro con sufficiente chiarezza dalle fotografie contenute nell'incarto (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La decisione del Consiglio di Stato (dispositivo n. 1.1.), che conferma l'ordine del municipio a __________ di inoltrare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione del fondo (subalterno d) da corte a posteggio non è stata da quest'ultimo impugnata ed è cresciuta in giudicato.
Ferme queste premesse, l'art. 35 LE dispone che il municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili (cpv. 1). Esso può ordinare, a seconda dei casi, il restauro, il consolidamento o, per le opere pericolanti, la demolizione (cpv. 2). In caso d'urgenza o di inadempimento, vi provvede a spese di chi vi è tenuto (cpv. 3).
Giusta l'art. 38 RLE, edifici, impianti e ogni altra opera, compreso il terreno annesso, devono essere mantenuti in modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone e le cose.
Il provvedimento, in quanto misura di polizia, deve rispettare il principio della proporzionalità (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 130; Scolari, Commentario LE, n. 1102 ad art. 35).
Il concreto pericolo di crollo del manufatto in contestazione è stato accertato dalle diverse istanze giudiziarie civili sulla scorta di una prova a futura memoria e di una perizia giudiziaria, allestite rispettivamente nell'agosto 1992 e nel giugno 1994 dall'arch. __________ nell'ambito di una vertenza promossa da __________ e __________ nei confronti di __________ volta alla rettifica e al rinforzo dell'opera a confine tra le due proprietà (v. sentenza 16 luglio 1996 della Pretura del Distretto di Lugano, consid. 6 pag. 6; I CCA 16 febbraio 1998, consid. 4 pag. 5).
In particolare, il perito ha individuato le cause della deformazione nella carenza delle fondazioni del muro, nel dimensionamento dello stesso, nella mancanza di evacuazione delle acque piovane dietro il manufatto, nella spinta del terreno e nei carichi accidentali troppo elevati e vicini alla struttura. Carichi riconducibili al deposito di pesi a confine, a manovre di automezzi, alla presenza di colonne di rifornimento, alla pressione causata dall'asfaltatura del terrapieno e all'utilizzo del piazzale come parcheggio di veicoli (sentenza ICCA 16 febbraio 1998, consid. 3 pag. 4; perizia ad 8c, pag. 10).
Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 maggio 1999 il municipio di __________ ha quindi ordinato a __________ di risanare o demolire il muro, vietandogli nel contempo di utilizzare parte della superficie del suo fondo su una larghezza di 3 ml a confine con il mappale __________ per la sosta di veicoli o per altri scopi che potessero creare carichi eccessivi sulla struttura, al fine di evitarne il crollo e la messa in pericolo di cose o persone.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato i predetti ordini municipali. Esperito un sopralluogo, il Governo ha constatato che il muro, per lo più per la metà della sua lunghezza a partire dal lato strada, presenta invero delle crepe diffuse e una deformazione tale da sporgere sulla confinante proprietà. Ha tuttavia escluso che la struttura corresse il rischio imminente di crollare, in quanto non aveva subito cedimenti tangibili lungo tutta la sua tratta rispetto alle misurazioni peritali del 1992 e 1994.
Certo, la deformazione del muro non è recente. D'altra parte, però, l'opera si trova costantemente in uno stato di "equilibrio instabile". La fissurazione delle spie di stucco posate sulle crepe presenti sul manufatto è indicativa infatti di debolezza diffusa e di instabilità della struttura. Il perito ha rilevato che forti sollecitazioni a monte del muro potrebbero favorirne il cedimento, segnatamente nella parte corrispondente ai primi 14 metri a partire dalla strada, dove sono demarcati i posteggi dati in affitto da __________ (perizia ad 2 pag. 2, ad 3a pag. 3). In sostanza, il crollo può essere accelerato dall'aumento del carico esercitato su tale fondo (v. sentenza pretorile citata, consid. 6 pag. 6). Non si può dunque ritenere che lo stato attuale di conservazione del manufatto sia buono.
In queste condizioni, il municipio può ordinare, a seconda dei casi, il restauro, il consolidamento oppure la demolizione della struttura. Per quest'ultima ipotesi, la struttura deve mettere in pericolo cose o persone; non è necessario che il crollo dell'opera edile sia imminente. Un pericolo grave e imminente per la collettività può semmai giustificare l'intervento immediato del municipio, eseguendo i lavori necessari a spese di chi vi sarebbe tenuto (art. 35 cpv. 3 LE; Scolari, op. cit., n. 1105).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, prima di adottare il contestato provvedimento di ripristino il municipio non doveva quindi accertare se il crollo del muro fosse imminente, aggiornando la perizia del 1994 dell'arch. __________, il quale ipotizzava il cedimento dell'opera solo a distanza di anni (perizia ad 3b, pag. 3). Diverso sarebbe stato invece il caso se, all'epoca, il perito avesse ritenuto il crollo del manufatto come imminente.
Inoltre, data la sua attuale instabilità per i motivi indicati in precedenza, in caso di crollo il muro può mettere seriamente in pericolo persone o cose: da una parte, sul fondo adibito a giardino-orto di cui è usufruttuario il ricorrente; dall'altra sul piazzale appartenente a __________, sul quale sono contrassegnati diversi stalli a scopo di posteggio e dati in locazione a terzi.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il fondo di __________ sia situato a una quota massima superiore di poco più di un metro rispetto al fondo __________. Non è infatti necessario allestire una perizia per confermare che già a quell'altezza, in caso di crollo, un muro può comportare un serio pericolo a cose o persone.
In conclusione, ordinando alternativamente a __________ di demolire o di risanare il muro, vietandogli nel contempo di utilizzare la superficie del fondo, ma limitatamente su una larghezza di 3 ml a confine con il mappale __________ per la sosta di veicoli o per altri scopi che potessero creare carichi eccessivi sul manufatto, il municipio ha adottato un provvedimento tutto sommato conforme al principio della proporzionalità.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela pertanto fondato. Di conseguenza, la decisione governativa impugnata, nella misura in cui accoglie il ricorso interposto da __________, dev'essere annullata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 35 LE; 38 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 22 agosto 2001 (n. 3758) del Consiglio di Stato, nella misura in cui accoglie il ricorso interposto da __________, è annullata ed è riformata come segue:
"1. Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 400.–, sono poste a carico di __________.
Il ricorrente __________ rifonderà a __________ l'importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili".
La tassa di giustizia di fr. 900.– è a carico di __________, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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