AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.308
Data decisione, Autorità: 30.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00308
Lugano 30 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 settembre 2001 di
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3794, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7/19 giugno 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi;
vista la risposta 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 febbraio 1986 __________, 1967, ha ottenuto la licenza di condurre per la categoria B; il 15 febbraio 1993 quella per la categoria A2.
Il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in tre occasioni con provvedimenti amministrativi, e segnatamente:
12 aprile 1991 ammonimento per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (122/116 km/h);
18 settembre 1998 ammonimento per aver superato il limite di velocità di 50 km/h (84/79 km/h);
9 dicembre 1998 revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di due mesi, per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (142/136 km/h); il periodo di revoca è stato scontato dal 12 gennaio all'11 marzo 1999.
B. Il 23 agosto 2000 __________, alla guida del motoveicolo Ducati targato TI __________, ha circolato in territorio di Lugano ad una velocità accertata con apparecchio radar di 90 km/h (dedotto il margine di tolleranza), nonostante il limite vigente di 50 km/h.
C. a) La Sezione della circolazione, con comunicazione 31 agosto 2000, ha dato avvio alla procedura di revoca della licenza di condurre. In seguito all'avvio del procedimento penale, quello amministrativo è rimasto sospeso.
b) Con decreto d'accusa del 9 aprile 2001, DAP 770/2001, il Procuratore Pubblico ha condannato __________ alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, nonché alla multa di fr. 1'000.--.
c) Il 7/19 giugno 2001, la Sezione della circolazione, in considerazione dei precedenti dell'interessato e della gravità dell'infrazione commessa, ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di sei mesi, dal 9 luglio 2001 all'8 gennaio 2002, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a, e 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
D. a) Contro la predetta decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della stessa ed affermando di essere "già stato condannato dal Ministero Pubblico per lo stesso reato".
b) Con giudizio 22 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Il Governo ha ritenuto necessaria la revoca della licenza di __________ per almeno sei mesi, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, per aver superato la velocità massima di ben 40 km/h a meno di due anni dalla precedente revoca. L'Esecutivo cantonale ha precisato come la procedura penale (conclusasi con il decreto d'accusa 9 aprile 2001) e la procedura amministrativa (riguardante la revoca della licenza) siano due procedimenti distinti e diversi, per cui non vi sarebbe violazione del principio "ne bis in idem".
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e ribadendo l'argomentazione sollevata dinnanzi all'istanza inferiore, cioè la violazione del principio "ne bis in idem". A sostegno della propria tesi, produce la fotocopia di un articolo apparso sul "Corriere del Ticino" del 20 giugno 2001.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di ben 40 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.
Di conseguenza, __________ è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo commesso la suddetta infrazione a meno di 18 mesi dalla scadenza della precedente revoca della licenza.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato la decisione di condanna inflittagli in sede penale. Egli non eccepisce l'irregolarità della notifica del rapporto di contravvenzione né del decreto di accusa, che, in effetti, hanno esplicato tutti gli effetti di legge, segnatamente quelli prodotti dalla decorrenza dei termini d'impugnazione.
4.3. Nella presente impugnativa, così come pure innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente non ha contestato i fatti, limitandosi ad invocare il principio del "ne bis in idem".
Secondo la giurisprudenza tale principio, appartenente al diritto penale federale (DTF 125 II 402 cons. 1b; 116 IV 262 cons. 3a), vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per i medesimi fatti. L'autorità di cosa giudicata ed il principio "ne bis in idem" presuppongono, tuttavia, non soltanto l'identità della persona toccata dal procedimento e dei fatti presi in considerazione, ma anche dell'oggetto del procedimento (DTF 123 II 464 cons. 2b; 120 IV 10 cons. 2b).
Nella fattispecie che concerne __________, appare del tutto chiaro, così come rilevato dal Consiglio di Stato, che si è trattato di due procedimenti, uno penale (sfociato nel decreto d'accusa, con relativa condanna penale) ed uno amministrativo (quello che qui ci occupa, avente per oggetto la revoca della licenza), assolutamente distinti, per quanto originati dal medesimo fatto.
Nemmeno il precedente invocato dal ricorrente (cfr. "Corriere del Ticino", 20 giugno 2001) giova, invero, alla sua tesi. Infatti, nel caso riportato dai quotidiani, il giudice penale era stato chiamato a pronunciarsi laddove l'imputato era effettivamente già stato condannato dalla Sezione della circolazione. Tuttavia, contrariamente a quanto crede il qui ricorrente, la condanna (penale) già inflitta consisteva soltanto nella multa (di fr. 1'500.--), mentre la revoca della licenza non è una pena (nonostante il carattere afflittivo, in senso lato, che l'accompagna), bensì una mera misura amministrativa, inflitta in seguito ad un procedimento amministrativo, e in quanto tale non può chiamare in causa il principio (penale) del "ne bis in idem".
In sede di osservazioni alla Sezione della circolazione, l'insorgente aveva fatto valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Premesso che le necessità professionali in senso stretto possono unicamente incidere sulla durata della revoca, ma non sulla natura del provvedimento (ammonimento in luogo della revoca), si osserva che la gravità dell'infrazione commessa è tale da comportare una revoca necessaria della licenza di condurre (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr); inoltre tale infrazione è stata commessa a meno di due anni dalla scadenza dell'ultima revoca, per cui s'impone una durata minima del periodo di revoca di sei mesi (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr). Anche ravvisando una necessità professionale in senso stretto - che nel caso concreto non è peraltro data - la durata della revoca non potrebbe comunque scendere sotto il minimo previsto dalla legge (nel presente caso: sei mesi).
Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile, del fatto che __________ non può invocare una necessità professionale si guidare veicoli a motore (art. 33 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, il provvedimento di revoca di sei mesi, durata corrispondente al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458), e rispettosa del principio di proporzionalità.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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