AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.301
Data decisione, Autorità: 16.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00301
Lugano 16 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 29 agosto 2001 di
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione 31 luglio 1997, inc. 52.2001.00217 di questo Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto per tardività il ricorso 6 giugno 2000 presentato dall'insorgente contro la decisione 15 maggio 2001, no. 2271, del Consiglio di Stato con cui era stato respinto il gravame da lui presentato contro l'ammonimento inflittogli il 16 marzo 2001 dalla Sezione della circolazione;
vista la risposta 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 dicembre 2000 l'arch. __________ effettuato una manovra di retromarcia sulla corsia d'emergenza dell'autostrada all'entrata autostradale di __________. Per questi fatti la Sezione della circolazione l'ha punito con una multa di fr. 200.- ed il 16 marzo 2001 con ris. no. 5536/103 ha pronunciato a suo carico un ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 LCStr.
B. Contro tale decisione l'arch. __________, allora rappresentato dalla __________ (in seguito: __________), ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento. Con sentenza 15 maggio 2001, no. 2771, l'esecutivo ha respinto il gravame, ritenendo di non avere motivo di discostarsi dai fatti accertati con il separato giudizio penale cresciuto in giudicato, e considerando la misura amministrativa dell'ammonimento adeguata alle circostanze.
C. Tale decisione è stata spedita alla CAP con lettera raccomandata del 17 maggio 2001. Contro di essa l'arch. __________, senza più avvalersi di un rappresentante, ha presentato ricorso a questo tribunale il 6 giugno 2001, indicando (senza fornirne la prova) che la decisione era stata ricevuta il 23 maggio 2001. Egli ha precisato che la retromarcia era avvenuta sulla corsia di emergenza dello svincolo autostradale, sul quale non c'era nessuna vettura, senza causare concreto pericolo, ma al contrario proprio per sottrarsi al pericolo delle autovetture che giungevano sull'autostrada ed erano costrette a brusca frenata dal fatto che sul ponte diga la circolazione era bloccata. La retromarcia di allontanamento dalla zona "degli imminenti tamponamenti" configurerebbe a suo dire un caso di applicazione dell'art. 34 CP. La manovra non solo non avrebbe causato un pericolo astratto, vista l'assenza di traffico sulla corsia di entrata nell'autostrada, ma al contrario avrebbe ridotto il pericolo concreto di tamponamenti. Richiamata la sua lunga carriera di conducente, l'insorgente ha infine contestato che il mancato ricorso in sede penale gli precluda la possibilità di impugnare la misura amministrativa, dal carattere sanzionatorio "con la condizionale".
D. La domanda di ricerche di pacchi e di invii della posta-lettere del servizio interno, inoltrata alla Posta dalla Segreteria del Consiglio di Stato il 7 giugno 2001 su richiesta di questo Tribunale, ha rivelato che la busta raccomandata no. 98.00.650001.00118997, che secondo le indicazioni della Segreteria del Consiglio di Stato conteneva la decisione no. 2271, è stata recapitata al destinatario il giorno seguente (cfr. attestazione postale in atti). Con sentenza 31 luglio 2001 questo tribunale, senza entrare nel merito del gravame, ha pertanto respinto il ricorso siccome tardivo, in quanto dagli atti il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dall'intimazione per presentare il gravame risultava scadere martedì 5 giugno 2001 e non era pertanto stato rispettato dall'insorgente.
E. Contro tale decisione l'arch. __________, nuovamente rappresentato dalla __________, il 29 agosto 2001 ha presentato la presente istanza di revisione, fondata essenzialmente sugli art. 35 segg. (spec. 35 lett. b) PAmm. Indicato preliminarmente che l'istanza sarebbe tempestiva siccome la decisione contestata sarebbe stata da lui ricevuta il 6 agosto 2001, l'istante sostiene che la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe stata intimata alla __________ solo il 23 maggio 2001, per cui il suo gravame 6 giugno 2001 sarebbe stato in realtà tempestivo. La "ricerca postale semplice" con cui questo tribunale avrebbe accertato la data di intimazione della decisione dell'esecutivo sarebbe smentita dalla ulteriore ricerca dettagliata circa la data esatta di ritiro della raccomandata contenente la decisione del Consiglio di Stato fatta esperire alla Posta da parte della __________, da cui risulta che la raccomandata no. 98.00.650001.00118967 è stata ritirata dalla __________ il 23 maggio 2001. Pertanto l'istante chiede l'annullamento della sentenza 31 luglio 2001 e che questo tribunale sia obbligato a pronunciarsi sul merito del ricorso, protestando tasse e spese.
F. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questo tribunale senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, data nella precedente procedura dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr, discende ora dall'art. 36 PAmm; la legittimazione attiva dell'istante, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm; il gravame, che adempie ai requisiti di forma dell'art. 37 PAmm ed è stato presentato nei termini dell'art. 36 PAmm, può essere giudicato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Per principio, esso è proponibile soltanto contro decisioni cresciute in giudicato formale, ovvero non impugnabili attraverso rimedi ordinari. La revisione è quindi esclusa nei casi in cui i motivi invocati possono essere fatti valere impugnando la decisione davanti all’istanza di ricorso (RDAT 1995 II 17 consid. 2 segg. e citazioni). Nel caso concreto la decisione 31 luglio 2001 di questo Tribunale era impugnabile solo con ricorso di diritto pubblico, per cui era data di principio la possibilità di chiederne la revisione. Contro le decisioni è dato il rimedio della revisione quando ricorre uno dei motivi indicati dall’art. 35 PAmm. In particolare le decisioni possono essere rivedute quando l’autorità non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. b), rispettivamente quando l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa nella procedura precedente (lett. d).
L'istante ravvisa un motivo di revisione nel fatto che questo tribunale ha ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato gli sia stata intimata il 18 maggio e non, come allegato nel ricorso, il 23 maggio 2001. A differenza di quanto indicato nell'istanza, la questione non verte sullo stabilire quale delle due ricerche postali effettuate sia esatta, bensì richiede di accertare se la decisione dell'esecutivo era contenuta nella lettera raccomandata no. 98.00.650001.00118997, come indicato dalla Segreteria del Consiglio di Stato, o in quella no. 98.00.650001.00118967, come indicato per la prima volta in questa sede dall'istante. Trattandosi di due invii postali diversi infatti nulla permette di dubitare dell'esattezza di entrambe le ricerche postali in questione.
Il motivo di revisione di cui all’art. 35 lett. b) PAmm è dato quando l’autorità ha omesso, per inavvertenza (1), di apprezzare fatti (2), risultanti dagli atti (3) e rilevanti per il giudizio (4). Questo tribunale ha fondato il proprio precedente giudizio sull'esatta lettura delle risultanze dell'incarto, senza inavvertenze di sorta. Il ricorrente non aveva prodotto con la decisione impugnata la fotocopia della busta di intimazione e non aveva offerto nessuna prova a sostegno della tempestività del gravame. La Segreteria del Consiglio di Stato, cui questo tribunale ha chiesto di fare effettuare una ricerca postale al fine di valutare la tempestività dell'impugnativa, ha invece prodotto la ricerca postale inerente la busta no. 98.00.650001.00118997 unitamente alla distinta delle raccomandate del giorno 17 maggio 2001, su cui figurava anche la raccomandata no. __________, relativa all'inc. 2271, inviata alla __________, accanto alla quale era annotato a mano il numero 8997 (ossia le ultime 4 cifre del numero della raccomandata). Al 31 luglio 2001 dagli atti risultava quindi chiaramente il fatto che la busta di intimazione no. 98.00.650001.00118997, contenente la decisione 2771, era stata ricevuta dalla __________ il 18 maggio 2001, per cui il gravame era tardivo. Non è quindi dato il motivo di revisione dell'art. 35 lett. b PAmm, in quanto tutti i fatti risultanti dagli atti sono stati compiutamente e correttamente apprezzati dall'autorità giudicante.
Il motivo di revisione retto dall’art. 35 lett. d) PAmm presuppone dal canto suo che l’istante abbia scoperto, dopo la decisione, fatti o prove (1) rilevanti o decisive (2), che non aveva potuto fornire (3) senza sua colpa (4) nella procedura precedente. Ora, la data di intimazione della decisione, come pure il numero della lettera raccomandata che la conteneva figurante sulla busta di intimazione, erano certamente a conoscenza dell'insorgente (perlomeno per il tramite della __________) già prima della presentazione del ricorso. Egli facendo prova di diligenza avrebbe quindi potuto e dovuto documentare la tempestività del proprio gravame già al momento del suo inoltro. Inoltre, anche se la nuova prova offerta con l'istanza qui in rassegna è formalmente la ricerca postale fatta esperire (per libera scelta dell'arch. __________) solo dopo l'emanazione della sentenza, l'elemento decisivo non è tanto l'esito della ricerca medesima, ma piuttosto la fotocopia della busta di intimazione su cui figurano contemporaneamente il numero dell'incarto (2771, indicato sull'etichetta con l'indirizzo) ed un numero della raccomandata (98.00.650001.00118967) diverso da quello indicato dal Consiglio di Stato. Prova questa che l'istante ha prodotto soltanto ora, pur essendone in possesso già al momento dell'inoltro del suo ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Pertanto l'istanza di revisione appare inammissibile anche ai sensi dell'art. 35 lett. d) PAmm, siccome basata sulla produzione di prove la cui esistenza e rilevanza erano note al ricorrente ben prima dell'inoltro del ricorso.
6.1. Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato voltare e fare marcia indietro (art. 36 cpv. 1 ONC). Il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza solo in caso di necessità (art. 36 cpv. 3 prima frase ONC). La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; in tali circostanze un ammonimento può comunque sostituire la revoca facoltativa della licenza se il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 1 e 2 OAC e 16 cpv. 2 LCStr). L'ammonimento costituisce una misura di carattere educativo che presuppone comunque una reputazione irreprensibile quale conducente (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 16 LCStr n. 4.1).
6.2. L'arch. __________ sostiene di essersi fermato sulla corsia di emergenza per qualche minuto per osservare la situazione di forte rallentamento del traffico esistente sull'autostrada, ed in seguito di avere effettuato una retromarcia per una decina di metri per mettersi al sicuro. Per quanto l'unica infrazione che gli è stata imputata è la manovra di retromarcia, già l'asserito fatto di fermarsi qualche minuto sulla corsia di emergenza in posizione di osservazione costituiva una violazione alle norme della circolazione, in quanto l'art. 36 cpv. 3 ONC consente di fermarsi sulla corsia di emergenza solo se un evento improvviso ed inatteso impedisce al conducente di proseguire la propria strada (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 ONC n. 6.4), e certamente un rallentamento del traffico non costituisce un tale evento e non crea nessuna necessità assoluta di una tale fermata. Così come in una simile situazione un imbottigliamento sull'autostrada non è un evento inabituale suscettibile di generare un comportamento irrazionale che autorizzerebbe un conducente a circolare sulla corsia di emergenza nell'asserito intento di mettersi al sicuro (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 ONC n. 6.2), parimenti un tale evento non giustifica neppure una fermata volontaria sulla corsia di emergenza.
6.3. Il ricorrente non contesta di avere effettuato una manovra di retromarcia in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ma sostiene di averla effettuata solo sulla corsia di emergenza, in assenza di traffico sulla rampa di accesso all'autostrada su cui si trovava e per una distanza inferiore a quella a lui imputata. Anzitutto va rilevato che dalle controsservazioni 11 gennaio 2001 della Polizia Cantonale risulta che la manovra di retromarcia è stata interrotta dall'arch. __________ solo per il sopraggiungere del veicolo della Polizia. La distanza effettivamente percorsa in retromarcia è irrilevante sull'esito del procedimento, dato che la manovra scorretta di per sé è rimasta incontestata, l'arch. __________ limitandosi ad invocare a propria discolpa lo stato di necessità.
6.4. Conformemente all'art. 34 cpv. 1 CP, non è punibile il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità personale, l'onore o il patrimonio, se il pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere che egli rinunci al bene minacciato. Ciò significa che tra il bene minacciato e il bene che verrà violato con la propria azione od omissione deve esistere una giusta proporzione. Secondo la dottrina dominante vi è stato di necessità soltanto quando l'azione viola un bene di minor valore rispetto al bene che si vuole salvaguardare. A determinate condizioni anche l'arrecare pregiudizio ad un bene di uguale valore rispetto al bene che si vuole proteggere è giustificato, ossia quando il primo è minacciato da un pericolo di maggiore intensità (cfr. J. Rehberg, Strafrecht I, 5. ed., Zurigo 1993, pag. 140 s.).
6.5. L'insorgente sostiene di essersi in un primo tempo fermato ed in un secondo tempo, visto l'aggravarsi della situazione, di avere effettuato la retromarcia per mettersi in una situazione maggiormente riparata dal pericolo che giustificava uno stato di necessità ai sensi dell'art. 34 CP. Infatti quando __________ si è fermato, il traffico risultava per sue dichiarazioni unicamente rallentato, e non fermo: inserendosi nella circolazione egli si sarebbe quindi entro brevissimo tempo trovato all'interno della colonna e non alla fine di essa, e quindi in una zona con ipotetici rischi inferiori a quelli asseritamente paventati. Al contrario restando fermo sul posto egli ha accresciuto la situazione di pericolo, costituendo con la propria presenza un ostacolo ed un elemento di distrazione supplementare per gli altri conducenti che sarebbero sopraggiunti a velocità elevata. Parimenti la manovra di retromarcia, quand'anche non fossero sopraggiunti ulteriori veicoli sulla corsia di accelerazione, ha certamente creato un ulteriore e ben più grave pericolo per la circolazione, determinando un ulteriore e superfluo elemento di distrazione per gli altri conducenti che sopraggiungevano sull'autostrada rispettivamente sulla corsia di accelerazione e già si trovavano confrontati ad un imbottigliamento, ed aumentando non solo la velocità relativa di impatto in caso di collisione con chi fosse sopraggiunto nel corretto ed opposto senso di marcia, ma anche le probabilità stesse di impatto, dato che il rispetto dell'obbligo di potersi fermare nello spazio visibile avrebbe consentito agli altri conducenti di fermarsi in tempo a fronte dell'imbottigliamento o di un altro ostacolo sulla carreggiata ma non avrebbe consentito loro di fermarsi in tempo a fronte di un ostacolo che si muovesse in contromano.
6.6. In tali circostanze, anche volendo ipotizzare l'esistenza di una situazione di pericolo per l'arch. __________ (che peraltro non risulta dagli atti e sarebbe comunque da escludere se la retromarcia fosse avvenuta prima della fine del guidovia separante l'autostrada dalla corsia di accelerazione), tale situazione sarebbe stata essenzialmente aggravata se non addirittura creata dalle manovre scorrette da lui compiute come conducente e pertanto a lui imputabile. Egli stesso ammette infatti di avere fatto retromarcia quando, dopo avere atteso alcuni minuti, ha visto che la situazione si stava deteriorando. Trattandosi di asserito incombente pericolo imputabile almeno in buona parte al ricorrente, egli non può invocare con successo a propria discolpa l'art. 34 CP. In ogni caso l'infrazione commessa ha creato un serio pericolo per gli altri utenti della strada, che non dovevano certamente attendersi di trovarsi di fronte un veicolo in retromarcia; la soluzione da lui adottata decidendo di fare marcia indietro ha dunque creato un pericolo ben superiore al danno che lui temeva e pertanto difetta pure del presupposto della proporzionalità.
6.7. Alla luce di queste considerazioni, questo tribunale ritiene che nemmeno questa volta (cfr. STA 20.12.1999 in re __________) l'istante abbia saputo provare l'esistenza di un "pericolo imminente e non altrimenti evitabile" e perciò l'esistenza nella fattispecie dello stato di necessità non può essere ammessa. Questo tribunale nutre del resto qualche dubbio sulla versione dei fatti data dall'arch. __________, sia per il fatto che pare inverosimile la sua decisione di fermarsi alcuni minuti in corsia di emergenza in una situazione asseritamente considerata a rischio prima di decidere di allontanarsi (oltretutto in contromano!) dalla zona critica, sia alla luce del fatto che secondo la polizia la retromarcia si sarebbe prolungata per 50 metri (e non 10) e sarebbe stata effettuata in parte sulla corsia di accelerazione (e non unicamente sulla corsia di emergenza). Le precise circostanze descritte dal poliziotto non possono certamente essere frutto della fantasia dell'agente, che, a differenza del conducente interessato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Ben più verosimile pare l'ipotesi che il ricorrente, vista l'esistenza di un imbottigliamento sull'autostrada quando ormai era già prossimo al termine della corsia di accelerazione, abbia cercato di ritornare in retromarcia sulla cantonale per evitare di rimanere rallentato nel traffico, desistendo dopo alcune decine di metri solo a seguito dell'inopinato sopraggiungere di un'automobile della polizia. Si tratta tuttavia di ipotesi del tutto irrilevanti sull'esito finale del procedimento in rassegna.
6.8. Per questi motivi questo tribunale raggiunge la ferma convinzione che l'arch. __________ ha violato le norme della circolazione compromettendo per propria colpa la sicurezza del traffico. Tale conclusione è confortata anche dalla previgente giurisprudenza che ha ritenuto punibile chi volta il proprio veicolo sulla corsia di emergenza per lasciare l'autostrada per evitare di trovarsi coinvolto in un imbottigliamento, anche se la manovra avviene su una ventina di metri soltanto, dato che una retromarcia sulla corsia d'emergenza dell'autostrada è generalmente di natura tale da irritare gli automobilisti e di conseguenza a far correre loro un pericolo di una certa importanza, rispettivamente un grave pericolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 ONC n. 7.1). La decisione di infliggere all'arch. Tami per la colpevole violazione delle norme della circolazione il provvedimento amministrativo meno incisivo per l'infrazione commessa, ossia un ammonimento, che presuppone per definizione una buona reputazione come conducente e l'esistenza di un caso di lieve gravità a dispetto dell'avere comunque compromesso la sicurezza del traffico, appare quindi del tutto conforme al diritto ed al principio della proporzionalità, essendo semmai eccessivamente mite, e resiste alle critiche mosse dall'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 2 Cost, 34 CP, 16 cpv. 2 LCStr, 36 cpv. 1 e 3 ONC, 31 cpv. 1 e 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg., 35 segg. PAmm,
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile l'istanza di revisione è respinta.
Le tasse e le spese di complessivi fr. 650.- sono a carico dell'istante.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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