AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.300
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00300
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2001 del
contro
la decisione 10 luglio 2001 del Consiglio di Stato (n. 3335) che annulla la decisione 31 gennaio 2001 con cui il municipio di __________ ha negato a __________ la licenza in sanatoria per opere edilizie realizzate fuori della zona edificabile e gli ha ordinato il ripristino della situazione preesistente;
viste le risposte:
11 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
14 settembre 2001 di __________;
21 settembre 2001 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1995 il resistente __________ è diventato proprietario di un fondo (part. n. __________ RF), situato ai margini dell'abitato di __________;
che il PR vigente attribuisce la parte inferiore del fondo alla zona edificabile (R3), mentre la parte alta (sub. b), censita dalla mappa catastale come bosco, è assegnata alla zona forestale (inedificabile);
che negli anni seguenti __________ ha tagliato senza autorizzazione alcune piante (3 castagni e 7 robinie), costruendo un paio di scalette in pietra e dei muretti, destinati a sorreggere un orticello, che ha poi recintato mettendovi a dimora alcune piante da frutta (12 ceppi di vite, 3 meli, 2 prugni) e alcuni arbusti ornamentali (1 ortensia, 2 ginestre e 1 forsizia);
che con risoluzione 26 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha accertato il limite dell'area forestale a confine con la zona edificabile; in base a tale accertamento è emerso che soltanto la parte alta del subalterno b del fondo è compresa nella zona boschiva;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 14 giugno 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per le opere (muretti, cinte e scalette) realizzate all'interno della zona considerata boschiva del fondo;
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto manifesto con la legislazione forestale;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale per l'adozione di un provvedimento di ripristino di una situazione conforme al diritto, il 31 gennaio 2001 il municipio ha negato la licenza chiesta in sanatoria, ordinando nel contempo la rimozione dei muretti delle piantagioni e delle recinzioni eseguite sulla part. __________ b RF;
che __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché statuisse nuovamente sulla domanda di costruzione dopo aver stabilito se al momento in cui sono state eseguite le opere abusive non fossero incluse nella zona edificabile;
che, dopo aver rilevato che l'ordine di ripristino non scaturiva da una sufficiente ponderazione degli interessi contrapposti, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che gli atti non permettessero di stabilire se prima dell'accertamento forestale del 1999 il fondo non fosse inserito nella zona edificabile;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che a mente del comune sarebbe evidente che le opere sono state realizzate fuori della zona edificabile; contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'ordine di ripristino procederebbe inoltre da un'attenta ponderazione degli interessi contrapposti;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva del comune è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie prodotte dal resistente: un sopralluogo non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto per opere edilizie conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (principio della conformità di zona); di principio, nella zona forestale possono quindi essere autorizzati soltanto interventi edilizi destinati alla gestione del bosco;
che, in deroga al principio succitato, fuori della zona edificabile possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di situazione se, cumulativamente, la loro destinazione esige tale ubicazione (ubicazione vincolata; art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) e non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT);
che il limite della zona edificabile a contatto con il bosco deve essere oggetto di formale accertamento da esperire nell'ambito dell'adozione o della revisione dei piani regolatori (art. 10 cpv. 2 LFo);
che ove tale accertamento non sia stato esperito ed il limite del bosco a contatto con la zona edificabile risultante dal PR abbia, di conseguenza, soltanto valore indicativo, le domande di costruzione interessanti fondi a contatto con il bosco esigono che venga preventivamente accertata l'estensione dell'area forestale da parte del Consiglio di Stato;
che nell'evenienza concreta i manufatti in discussione insistono su una porzione di terreno inclusa nella zona forestale definita dal Consiglio di Stato con decisione 26 maggio 1999, adottata nell'ambito della revisione del PR comunale, pubblicata sul FU e cresciuta in giudicato formale;
che, contrariamente a quanto assume il Governo, l'estensione della zona forestale definita da tale accertamento e la posizione delle opere abusive emergono chiaramente dalle planimetrie agli atti; non v'è nulla da chiarire, basta saperle leggere;
che, da questo profilo, le opere edilizie in contestazione non possono essere poste al beneficio di un permesso in sanatoria, poiché la loro destinazione (agricola) non è conforme alla funzione (forestale) assegnata alla zona in cui sorgono, non soddisfano il requisito dell'ubicazione vincolata di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT e si pongono in palese contrasto con il preponderante interesse alla conservazione del bosco (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT);
che nella misura in cui annulla la decisione di diniego della licenza in sanatoria il giudizio impugnato non può essere confermato siccome chiaramente lesivo del diritto;
che il municipio ordina le demolizione o la rettifica delle opere edilizie realizzate senza permesso in contrasto con il diritto edilizio materialmente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico (art. 43 LE);
che in caso di modifiche dell'ordinamento edilizio applicabile, ai fini del giudizio sull'ordine di ripristino, fa stato il diritto più favorevole al costruttore (principio della lex mitior), a meno che questi non abbia inteso mettere l'autorità davanti al fatto compiuto, prevenendo l'entrata in vigore di norme più restrittive (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE, n. 1282 e rimandi);
che, nell'evenienza concreta, l'accertamento forestale esperito dal Consiglio di Stato nel 1999 ha leggermente esteso la parte edificabile del fondo, spostando verso monte il limite della zona forestale, raffigurata a titolo meramente indicativo (art. 24 NAPR) dal piano del paesaggio;
che di questo accertamento il ricorrente ha già beneficiato, conseguendo il permesso in sanatoria per le altre opere realizzate abusivamente sulla parte (sub. b), censita come bosco dalla mappa catastale, che tale accertamento ha invece assegnato alla zona edificabile;
che, non avendo tale accertamento ridotto, ma semmai esteso la superficie edificabile del fondo, non v'è ragione che possa giustificare un rinvio degli atti all'autorità comunale affinché proceda ad ulteriori verifiche sull'estensione della zona forestale per rapporto a quella edificabile; verifiche, che, oltre a competere allo stesso Consiglio di Stato (art. 4 LCFo), non si vede come potrebbero portare a conclusioni diverse da quelle consegnate nella decisione 26 maggio 1999;
che, anche se riferito ad opere edilizie d'importanza secondaria (muretti, scalette e recinzioni), l'ordine di demolizione censurato non viola il principio di proporzionalità, non sussistendo alcun ragionevole motivo per tollerare all'interno della zona forestale manufatti realizzati abusivamente che possono essere facilmente rimossi;
che, stando così le cose, la decisione governativa impugnata va annullata siccome crassamente lesiva del diritto anche nella misura in cui ha per oggetto l'ordine di ripristino;
che la tassa di giustizia è a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 10 LFo; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 luglio 2001 del Consiglio di Stato (n. 3335) è annullata;
1.2. l'ordine di demolizione 31 gennaio 2001 del municipio di __________ è confermato.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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