AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.296
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00296
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 10 luglio 2001 (n. 3350) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 21 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora per sé e per i figli __________, __________ e __________;
viste le risposte:
4 settembre 2001 del Consiglio di Stato,
4 settembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 giugno 1998 il cittadino __________ __________ (1954) ha ottenuto un visto d'entrata in Svizzera per lavorare presso la __________ di __________ (__________) e, previa approvazione federale, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora ex art. 14 cpv. 4 OLS, con ultima scadenza al 31 dicembre 1999. L'8 agosto 1998 il ricorrente è stato raggiunto dalla moglie connazionale __________ (1964) e dai figli __________ (1990) e __________ (1997). Il 21 gennaio 1999, a __________, è nato __________. Durante il suo soggiorno nel canton __________, __________ ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore della società, sua moglie quella di assistente di direzione. Il 1° giugno 1999 la famiglia __________ ha ottenuto la cittadinanza croata.
B. Il 23 settembre 1999, __________ ha chiesto all'Ufficio della manodopera estera del Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: UMOE) di preavvisare favorevolmente la domanda volta ad ottenere un permesso per soggiornare con la sua famiglia in Ticino per motivi di lavoro, dal momento che la società voleva trasferirsi nel nostro cantone. Con decisione 14 ottobre 1999, l'UMOE ha accolto la domanda, ritenendola di sicuro interesse per il nostro cantone in quanto il trasferimento della società permetteva di creare nuovi posti di lavoro per la manodopera indigena. L'autorità ha tuttavia ricordato che il rilascio del permesso di soggiorno competeva alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni. Nel frattempo, la Polizia degli stranieri del canton __________, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio federale degli stranieri, ha rinnovato il permesso di dimora ai ricorrenti fino al 31 dicembre 2000. Il 23 febbraio 2000 __________ e __________ hanno formalmente chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'autorizzazione a cambiare cantone, che hanno ottenuto il 6 aprile successivo. Agli insorgenti è stato quindi rilasciato un permesso di dimora per vivere in Ticino con effetto dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2000, data di scadenza dell'approvazione federale già concessa. L'11 ottobre 2000 la __________ si è insediata ad __________.
C. Il 21 marzo 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto le istanze presentate il 22 novembre 2000 da __________ e __________ volte ad ottenere il rinnovo del loro permesso di soggiorno e quello dei figli, fissando loro un termine con scadenza il 30 giugno 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha fondato il giudizio sulla base del preavviso negativo dell'UMOE del 13 marzo precedente. In sostanza, la __________, nonostante diversi solleciti, non aveva fornito informazioni ritenute essenziali per l'esame della proroga dei permessi, segnatamente sull'elenco del personale occupato, sulle schede salariali, sulle dichiarazioni AVS e sulle imposte alla fonte, e non aveva allestito un rapporto sull'attività svolta. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
D. a) Con giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e __________. L'Esecutivo cantonale ha rilevato che i ricorrenti non avevano attuato le prospettive economiche e fiscali indicate nell'istanza del 23 settembre 1999. Dopo aver lasciato aperto il quesito a sapere se __________ avesse fuorviato le autorità ticinesi sulla sua situazione fiscale nel canton __________, il Governo ha ritenuto che la decisione impugnata rispettasse il principio di proporzionalità. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.
b) Il 18 luglio 2001 il dipartimento ha fissato agli interessati un termine scadente il 31 agosto successivo per lasciare il territorio cantonale.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del loro permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiedono il rinvio degli atti all'autorità inferiore, affinché si pronunci nuovamente sulla causa dopo aver ben ponderato tutti gli interessi in gioco e sentito il ricorrente. Gli insorgenti ritengono che il Tribunale sia competente a decidere la causa a seguito della violazione del principio della buona fede da parte dell'UMOE e del dipartimento. Sostengono che le autorità inferiori hanno fatto sorgere nei loro confronti un diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per averli autorizzati a cambiare cantone e a insediare la ditta in Ticino, dove hanno acquistato una villa. Rilevano pure che la decisione 14 ottobre 1999 dell'UMOE non menzionava una data limite per la messa in atto di tutte le prospettive economiche e fiscali evocate nella domanda di conversione dei permessi ottenuti nel canton __________. Nel merito precisano i motivi per cui non hanno prodotto la documentazione richiesta dall'UMOE, che hanno in gran parte trasmesso successivamente al Consiglio di Stato in fase di ricorso. Chiedono che venga concesso effetto sospensivo al gravame.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. D'altro canto, l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. In concreto, __________ e __________ non possono prevalersi di un trattato internazionale per ottenere il rinnovo del loro permesso di dimora, segnatamente dal Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la __________ del 16 febbraio 1888, valido anche per la Repubblica di __________ (RS 0.142.118.181).
1.4. I ricorrenti invocano il principio della buona fede. A certe condizioni, è infatti possibile dedurre dall'art. 9 Cost un diritto al rinnovo del permesso di dimora ed impugnare, di conseguenza, con ricorso di diritto amministrativo il diniego dello stesso. Il ricorrente deve tuttavia dimostrare, ai fini del riconoscimento della ricevibilità del suo ricorso, che il comportamento assunto dall'autorità ha suscitato il suo legittimo affidamento circa il conferimento del permesso (DTF 126 II 377 consid. 3).
1.4.1. Lo straniero come pure il suo datore di lavoro devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS).
Le domande per attività limitate nel tempo che non corrispondono alle situazioni elencate nell'art. 15 cpv. 4 OLS sono esaminate nell'ambito dei contingenti cantonali (art. 14 cpv. 4 OLS). I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata giusta l'art. 14 cpv. 4 possono essere prorogati su decisione dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, senza essere computati sul contingente (art. 25 cpv. 1bis OLS). Prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il permesso d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro esamina se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa (decisione di massima: art. 42 cpv. 1 prima frase OLS). Giusta l'art. 43 cpv. 1 OLS, le autorità di polizia degli stranieri chiedono il parere dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro prima di rilasciare a uno straniero la proroga di un permesso per esercitare un'attività lucrativa (lett. a); l'autorizzazione di cambiare posto, professione o cantone (lett. b). Il preavviso vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Tuttavia queste autorità possono, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro (art. 43 cpv. 4 OLS). Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi. Possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massima o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro. E' salva l'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri (art. 51 OLS).
Nell'esame delle domande di permessi, l'UMOE verifica - tra l'altro - se l'impiego di persone straniere non lede gli interessi economici e generali o quelli di singoli rami di attività, non pregiudica le possibilità occupazionali di manodopera indigena e non provoca disoccupazione per motivi di ordine economico o lavoro a orario ridotto della manodopera occupata nell'azienda, nel ramo di attività o nella professione (art. 23 lett. a RLALPS). Giusta l'art. 25 cpv. 1 RLALPS, l'UMOE può respingere le domande di nuovi permessi, cambiamenti di posto e di professione, di rinnovo di permessi presentate da datori di lavoro che non rispettano gli obblighi fiscali e contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri dipendenti (cpv. 1). L'UMOE può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi (cpv. 2). Le decisioni negative concernenti persone titolari di un permesso di dimora annuale sono prese dall'UMOE d'intesa con l'Ufficio degli stranieri (cpv. 3).
1.4.2. In concreto, il 14 ottobre 1999 l'UMOE ha preavvisato favorevolmente l'istanza preventiva di cambiamento di cantone di __________, allora dimorante a __________, volta all'esercizio dell'attività di direttore della __________ ad __________. L'autorità ha tenuto conto dell'interesse della nuova iniziativa per il nostro cantone (ditta con sei dipendenti) con la creazione di nuovi posti di lavoro per la manodopera indigena. A seguito di questa decisione, il 23 febbraio 2000 gli insorgenti hanno chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'autorizzazione a cambiare cantone a partire dal 1° marzo successivo. Visto il preavviso favorevole dell'UMOE, il 6 aprile 2000, con effetto dal 1° marzo precedente, l'autorità di prime cure ha quindi rilasciato ai ricorrenti e ai loro figli un permesso di dimora valido fino al 31 dicembre 2000. Il 22 novembre 2000 __________ e __________ hanno chiesto il rinnovo del loro permesso di soggiorno. Nell'ambito dell'esame di tale domanda, il 27 dicembre 2000 l'UMOE ha sollecitato alla __________ diversa documentazione: elenco del personale occupato, dichiarazione del competente Ufficio attestante il riversamento delle trattenute d'imposta alla fonte con effetto dal 30 giugno 2000, dichiarazione della Cassa di compensazione attestante il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG paritetici ai dipendenti retroattivamente dal 30 giugno 2000, invio di un rapporto sull'attività svolta dalla società con riferimento a quanto indicato nelle richieste volte al rilascio del permesso di dimora. Il 18 gennaio 2001 l'UMOE ha sollecitato la richiesta, "determinante per l'esame della domanda di proroga del permesso annuale", fissando un termine di 10 giorni con l'avvertenza che "decorso infruttuoso del termine assegnato comporterà l'emissione del preavviso formale sulla base degli atti in nostro possesso". Il giorno successivo il patrocinatore dei ricorrenti ha informato l'autorità che la documentazione era in fase di allestimento, indicando approssimativamente il 26 gennaio la data di trasmissione di quanto richiesto. Il 23 gennaio 2001 il legale dei ricorrenti ha inviato all'UMOE il seguente scritto:
"Egregi Signori, mi riferisco alla mia lettera 19 gennaio 2001, scritta in concomitanza con la vostra del 18 gennaio 2001, che fissa un termine di 10 giorni per l'invio della documentazione a proposito della domanda di proroga del permesso annuale.
In data 27 dicembre 2000 avete richiesto anche le dichiarazioni dell'Ufficio delle imposte alla fonte e della Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. La società __________ ha la propria sede nel Canton Ticino, segnatamente ad __________, dall'11 ottobre 2000 (cfr. estratto RC allegato). Per questo motivo, le suddette dichiarazioni non possono essere ancora esibite. Tuttavia, onde evitare una presa di posizione negativa da parte vostra a tale riguardo, con la presente vi chiedo cortesemente di volere precisare quale documentazione sostitutiva ritenete idonea e necessaria alla domanda in oggetto (…)".
Dopo una conversazione telefonica con il legale degli insorgenti, il 23 febbraio 2001 l'UMOE ha nuovamente sollecitato l'invio della documentazione. Visto che, nonostante diversi solleciti, la società non aveva risposto alla richiesta di informazioni ritenute determinanti per l'esame della proroga dei permessi, il 13 marzo 2001 il predetto ufficio ha formulato preavviso negativo alla domanda. Con decisione 21 marzo 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi deciso di non rinnovare i permessi di dimora ai ricorrenti.
1.4.3. Da quanto precede non risulta che l'UMOE e la Sezione dei permessi dell'immigrazione, i quali collaborano strettamente e sostengono reciprocamente i loro sforzi (art. 7 cpv. 1 ODDS), abbiano fornito ai ricorrenti promesse o assicurazioni, tantomeno che abbiano assunto nei confronti degli interessati degli atteggiamenti volti a garantire il rinnovo dei loro permessi di dimora, che sono di durata limitata (art. 5 LDDS). L'UMOE ha preavvisato negativamente la proroga del permesso di dimora agli interessati a causa dell'inadempienza ai continui solleciti di fornire la documentazione richiesta. Del resto, gli insorgenti sapevano del rischio di vedersi rifiutare il rinnovo della loro autorizzazione di soggiorno e non hanno eccepito alcunché sulle richieste dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (v. scritto 23 gennaio 2001 del loro legale all'UMOE).
Non va nemmeno dimenticato che l'autorità di prime cure ha autorizzato i ricorrenti a cambiare cantone a partire dal 1° marzo 2000, rilasciando loro un permesso di dimora valido fino al 31 dicembre 2000, ossia fino alla scadenza dell'approvazione federale ottenuta il 1° gennaio precedente nell'ambito della proroga annuale del loro permesso nel canton __________. Il rinnovo delle autorizzazioni di soggiorno degli insorgenti in Ticino doveva quindi raccogliere ancora l'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri (v. art. 51 OLS). Inoltre, quando si tratta di prolungare il permesso, l'autorità deve tenere conto della condotta dello straniero (art. 10 cpv. 2 prima frase ODDS). Il fatto, infine, che gli insorgenti abbiano acquistato una villa ad __________ e che la sede sociale della __________ sia stata trasferita in Ticino poco prima di chiedere il rinnovo del permesso di dimora non permette di giungere a conclusioni più favorevoli ai ricorrenti (v. art. 8 cpv. 2 ODDS).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS; 43 OLS; 10 LALPS; 23, 25 RLALPS; 3, 28, 47, 60, 61 PAmm come pure il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia del 16 febbraio 1888;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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